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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG N. 191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il GIUDICE
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Provvedendo nel procedimento indicato in epigrafe pendente
TRA
2 i ( P. IVA : ) Parte_1 P.IVA_1
( Avv. ti Roberto Luca Lo Buono Tajani e Gianluca Gulino)
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore ( Controparte_1
, cf. ), con sede in Caltanissetta via Antonio Controparte_2 C.F._1
Guastaferro, n. 14/A CF e P.IVA ( n. REA CL – 112436 ) P.IVA_2
Resistente Contumace
Conclusioni :
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene pronunciata a seguito di discussione orale avvenuta con collegamento via in data ex art. 281 sexies u. co. cpc, all'udienza CP_3
del 15/2/2024, con riserva del termine di giorni 30 per il deposito.
OSSERVA
La domanda di parte ricorrente 2 i – avanzata con ricorso semplificato Parte_1
ex art. 281 decies e ss. cpc - è fondata. Con la stessa la ricorrente richiede l'emissione nei confronti del resistente , rimasto contumace, di un ordine Controparte_1 di accesso al suo immobile al fine di provvedere alla disattivazione del “ punto di riconsegna ” in conseguenza di morosità documentata con riferimento contratto di somministrazione di gas.
Risultano adeguatamente documentate le seguenti circostanze rilevanti ai fini del decidere:
- Esistenza ed intestazione ed attualità di fornitura, in capo al resistente di contratto di fornitura già stipulato dal resistente con punto di riconsegna n. 0266000443631 sito in
Caltanissetta, via Antonio Guastaferro, n. 14/A;
- Apertura della pratica di disattivazione per morosità del “ punto di riconsegna ” da parte della Società ricorrente e verbale negativo di disattivazione per impossibilità di accedere all'immobile per mancata collaborazione del somministrato debitore.
Consegue dalla documentata impossibilità di disattivazione la conseguenza che il somministrato attualmente, pur moroso, continua o comunque può continuare ad usufruire del servizio.
Ricorrono, per l'effetto, i presupposti per l'accoglimento dell'ordine di accesso all'immobile del resistente per rendere possibile materialmente il chiesto distacco del punto di riconsegna onde far cessare la fornitura.
Il resistente, dal canto suo, avendo avuto regolare notifica del ricorso introduttivo del procedimento e non costituendosi, nulla ha provato in merito all'unica circostanza che avrebbe potuto paralizzare l'odierna pretesa di accesso fisico al suo immobile per il materiale distacco ovvero in merito alla circostanza di aver provveduto nel tempo al pagamento di tutti gli importi dovuti per la usufruita fornitura .
Si è, per l'effetto, in presenza di accertato inadempimento contrattuale ex art. 1218 e ss. cc in relazione a contratto, ontologicamente continuativo, di somministrazione, che giustifica l'accoglimento della avanzata domanda.
La domanda va, per l'effetto, accolta, con condanna del resistente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, con le limitazioni ivi indicate, in applicazione dei criteri di cui al d.m. 2014, n. 55 stante il valore della controversia, indicato come pari ad Euro 900,00;
Quanto alla domanda ex art. 614 bis cpc di applicazione di strumenti di coercizione indiretta, ritiene, questo GU, che può emettersi il chiesto condannatorio non sussistendo la manifesta iniquità della chiesta condanna.
In applicazione dell' ultimo comma dell'art. 614 bis cpc, avuto riguardo all'importanza dell'affare, la condanna ex art. 614 bis cpc si quantifica nella misura di Euro 10,00 ( dieci) per ogni ritardo o inadempimento dell'accesso oggi disposto, adottando un termine di franchigia di mesi tre, ed in ogni caso subordinando la presente condanna ex art. 614 bis cpc alla effettiva prova che l'obbligato sia stato specificamente e formalmente invitato di volta in volta, con positivo esito della notifica dell'invito, a dare esecuzione all'ordine di accesso oggi disposto.
PQM
Definitivamente pronunciando, nella contumacia del resistente CP
:
[...]
- ORDINA a in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore ( , cf. ), con sede in Caltanissetta via CP_2 CP_2 C.F._1
Antonio Guastaferro, n. 14/A CF e P.IVA ( n. REA CL – 112436) di P.IVA_2
consentire ai tecnici incaricati della società ricorrente, 2 i di accedere Parte_1
con immediatezza al suo immobile con destinazione commerciale sito in Caltanissetta, via Antonio Guastaferro, n. 14/A al fine di consentire il distacco materiale del “ punto di riconsegna ” del gas, ubicato all'interno della stesso ( punto di riconsegna n. n.
0266000443631 ).
- Dispone che, se la parte resistente non acconsenta all'esecuzione del presente provvedimento lo stesso possa essere coattivamente eseguito con ricorso alla Forza
Pubblica mediante la scardinamento della serratura di accesso allo stesso e ricollocazione di altra serratura, ove la parte resistente abbia ricevuto formale comunicazione di invito a consentire l'accesso in forza del presente provvedimento;
- Condanna ex art. 614 bis cpc parte resistente in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, a titolo di coercizione indiretta, di una somma di Euro 10,00 ( dieci ) per ogni ritardo o inadempimento dell'ordine di accesso oggi disposto, adottando un termine di franchigia di mesi tre, ed in ogni caso subordinando la presente condanna ex art. 614 bis cpc alla effettiva prova che l'obbligato sia stato specificamente e formalmente invitato, con positivo esito della notifica dell'invito, a dare esecuzione all'ordine di accesso oggi disposto;
- Condanna, infine, il resistente al pagamento, in favore Controparte_1
della 2 i in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, delle spese del procedimento liquidate in complessivi Euro 440,00 per competenze, Euro 21,50 per spese oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CA, non riconosciuta la specifica “fase istruttoria”, in quanto in concreto mancante.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Caltanissetta, 16/1/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella