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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6238/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022479155000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] l'[...] (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Calabria – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420240022479155000, ricevuta a mezzo Pec in data 12.06.2024, per la parte relativa alla richiesta di pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 dell'autoveicolo targato Targa_1 e del motoveicolo targato Targa_2
A fondamento della opposizione, la ricorrente ha posto un unico motivo: l'intervenuta prescrizione del diritto all'esazione.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo con motivazioni di ordine generale al ricorso.
Regione Calabria, costituendosi in giudizio, ha affermato di aver provveduto al discarico della cartella di pagamento relativamente all'annualità 2019, allegando il relativo provvedimento.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il deposito del provvedimento di discarico sopra indicato vale a palesare l'avvenuta caducazione dell'atto impugnato ad opera dello stesso ente impositore.
E tanto vale a determinare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Tanto però non inibisce di valutare la richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
È noto, sotto questo specifico profilo, che “in tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo".
Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese” (Cass. Civ. Sez. V, 19 gennaio
2007 n. 1230). Orbene, sulla scorta di quanto precede, deve essere sottolineato che i motivi di doglianza attenevano ad invocata dichiarazione di prescrizione della tassa.
Motivo che rende evidente che non si era a cospetto di pretesa infondata in punto di merito, inducendo la
Corte a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, In composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla pretesa oggetto di contestazione;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6238/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022479155000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] l'[...] (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Calabria – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420240022479155000, ricevuta a mezzo Pec in data 12.06.2024, per la parte relativa alla richiesta di pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 dell'autoveicolo targato Targa_1 e del motoveicolo targato Targa_2
A fondamento della opposizione, la ricorrente ha posto un unico motivo: l'intervenuta prescrizione del diritto all'esazione.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo con motivazioni di ordine generale al ricorso.
Regione Calabria, costituendosi in giudizio, ha affermato di aver provveduto al discarico della cartella di pagamento relativamente all'annualità 2019, allegando il relativo provvedimento.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il deposito del provvedimento di discarico sopra indicato vale a palesare l'avvenuta caducazione dell'atto impugnato ad opera dello stesso ente impositore.
E tanto vale a determinare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Tanto però non inibisce di valutare la richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
È noto, sotto questo specifico profilo, che “in tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo".
Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese” (Cass. Civ. Sez. V, 19 gennaio
2007 n. 1230). Orbene, sulla scorta di quanto precede, deve essere sottolineato che i motivi di doglianza attenevano ad invocata dichiarazione di prescrizione della tassa.
Motivo che rende evidente che non si era a cospetto di pretesa infondata in punto di merito, inducendo la
Corte a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, In composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla pretesa oggetto di contestazione;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.