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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/10/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SO IT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1752/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Parte_1 C.F._1
Ruffini del Foro di Rovigo (C.F. - p.e.c. C.F._2
e NA BA NI (C.F. – Email_1 C.F._3
p.e.c. , elettivamente domiciliato presso lo studio dei Email_2 difensori in Castelmassa (RO), via A. Volta n. 2
ATTORE
Contro
(P. IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, avente sede legale in Battipaglia (SA), via Belvedere n.142
CONVENUTA
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti:
Parte attrice: “Voglia l'adito Tribunale, per la causale di cui in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: -accertare l'inadempimento da parte della convenuta del contratto sottoscritto in data 01.06.2021, in premessa meglio specificato, in quanto: 1) la fornitura degli infissi risulta effettuata in modo parziale e/o incompleto (omessa consegna degli oscuri e delle zanzariere); 2) alcuni dei prodotti consegnati non sono corrispondenti alle qualità promesse in quanto risultano non conformi a quanto pattuito e presentano vizi di realizzazione;
3) l'intervento di posa in opera degli infissi non è stato eseguito a regola d'arte, per cui gli stessi non garantiscono la coibentazione termica degli ambienti in cui sono stati installati a causa della presenza di infiltrazioni degli agenti atmosferici (acqua e aria). -
1 Disporsi, di conseguenza, la riduzione del prezzo contrattualmente pattuito tra le parti
(€.15.000,06) per la fornitura e posa degli infissi per cui è causa, da quantificarsi nella minor somma di €.7.500,00, o nel diverso importo, maggiore o minore, che verrà accertato in corso di causa, riferibile al costo per i lavori di riprestino ritenuti necessari all'eliminazione dei vizi.
- Condannarsi, per l'effetto, la società convenuta a restituire la somma di €. 7.500,00, o altra somma accertata maggiore o minore, a titolo di riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno arrecato al sig. per i disagi a questi cagionati (qualità della vita nei mesi Parte_1 invernali), nonché per i maggiori esborsi sostenuti (spese di riscaldamento, tamponamento delle infiltrazioni, ecc.) nel periodo 2022-2024 a causa ed in conseguenza dei vizi dianzi specificati, da quantificarsi in €. 5.000,00, ovvero di altro maggior o minor importo, da determinarsi anche in via equitativa, ritenuto di giustizia. - Disporsi che la società convenuta, nel caso in cui non avesse correttamente espletato l'iter ammnistrativo della pratica necessaria al conseguimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa in materia di eco-bonus (110%), tenga indenne il sig. da ogni conseguenza e/o pregiudizio economico (sanzioni) Parte_1 derivante dall'inadempimento a lei imputabile. - Con vittoria di spese e competenze anche dell'esperito procedimento di A.T.P.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio al fine di ottenere la riduzione del Parte_1 Controparte_1 prezzo di vendita e il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento, da parte della società convenuta, del contratto concluso in data 01.06.2021 di fornitura e posa in opera di alcuni infissi, quali portoncini, finestre e zanzariere, nel proprio immobile sito a Melara (RO), in via Savanuzzi n. 7.
Deduceva che:
- il prezzo era fissato in € 15.006,00, da pagarsi a mezzo bonifico bancario per il 50%, mentre per il restante 50% era previsto l'accesso all'agevolazione fiscale (c.d. “Ecobonus”) mediante cessione del credito alla società convenuta con sconto in fattura, per la cui pratica amministrativa erano stati consegnati € 200,00;
- la consegna e la posa degli infissi avveniva in parte in ritardo, tra giugno e luglio 2022 e in parte omessa, con riferimento a scuri e zanzariere;
- immediatamente dopo la posa in opera delle finestre e dei portoncini ad arco da parte del personale incaricato dalla società si manifestavano vizi riconducibili sia a Parte_2 difetti e mancanza di qualità degli infissi, sia alla cattiva esecuzione dei lavori di montaggio degli stessi;
2 - la convenuta non aveva consegnato all'attore la documentazione attestante la presentazione della pratica necessaria al conseguimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente, ossia la ricevuta dell'invio della documentazione all' e l'asseverazione rilasciata da un CP_2 tecnico abilitato.
I vizi, mai eliminati dalla convenuta nonostante le diffide, sono stati accertati nel procedimento
ATP di cui al n.r.g. 1938/2023 e quantificati in atto di citazione dall'attore in € 7.500,00. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del Controparte_1
29.01.2025.
La causa veniva istruita tramite CTU e veniva disposta altresì l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP.
All'udienza del 29.10.2025, su invito del Giudice, parte attrice discuteva oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; parte convenuta, già contumace, non compariva e il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
La domanda dell'attore volta a ottenere la riduzione del prezzo di vendita, con restituzione della somma pagata in eccesso, merita accoglimento.
In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il compratore è gravato dall'onere di provare l'esistenza dei vizi che giustificano l'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, in conformità agli artt. 1490 e 1492 c.c.
L'attore ha provato di aver concluso con la convenuta un contratto per l'acquisto e posa in opera dei seguenti infissi: - n.1 portoncino di ingresso ad arco in p.v.c. con serratura e maniglia interna ed esterna e falso telaio;
- n.1 portoncino secondario ad arco in p.v.c. con serratura e maniglia interna ed esterna e falso telaio;
- n.1 finestra (stanza lavanderia) con anta a ribalta + grata in ferro fissa mod. sirio + telai in acciaio zincati;
- n.1 finestra (androne scala) con anta a ribalta;
- n.1 finestra (stanza cucina) con anta a ribalta + oscuri in p.v.c. (2 ante); - n.1 finestra (cucinino) con anta a ribalta;
- n.1 finestra (granaio) con anta a ribalta;
- n.1 finestra (camera letto) con anta a ribalta + oscuri in p.v.c. (2 ante); fornitura in omaggio e posa in opera di relative zanzariere, il trasporto in cantiere e smaltimento dei vecchi infissi esistenti (cfr. docc. 1 e 2 attore).
Egli ha provato altresì di aver pagato il prezzo di € 7.500,00 tramite bonifico (doc. 3) con richiamo in causale alla fattura n. 48V (di cui al doc. 1 cit.). La causale di tale bonifico richiamava altresì “sconto in fattura art. 121 DL 34-2020”. Infatti, la restante quota del 50% veniva pagata tramite cessione del credito col meccanismo dello “sconto in fattura”.
Dalla consulenza tecnica espletata nel presente procedimento, nonché dall'elaborato peritale depositato in sede di ATP, emerge l'inadempimento della convenuta che in parte non ha
3 consegnato tutta la merce acquistata dall'attore, per altra parte l'ha consegnata senza le qualità promesse e, da ultimo, essa è stata mal posata. Si legge, infatti, nella prima relazione peritale
“A fronte del sopralluogo eseguito e di tutte le valutazioni eseguite, anche sulla scorta della documentazione di causa depositata agli atti, si evince in conclusione, che quanto fornito ed installato dalla ditta presso l'abitazione del Sig. a Melara (RO) Controparte_3 Parte_1 via Savanuzzi n. 7, di cui all'ordinativo 47 del 01.06.2021 e relativa fattura 48/V del 01.06.2021, risulta solo parzialmente rispondente, in quanto: – sono presenti vizi significativi per i due portoncini posti al piano terra;
– vi sono latitanze di finitura che potrebbero tradursi in problematiche all'opera (a causa delle mancate sigillature) per tutti gli infissi installati”; inoltre, non tutti gli infissi consegnati presentano il marchio del prodotto ordinato (cfr. pagg.
18-19 elaborato peritale depositato in sede di ATP, acquisito agli atti).
Il valore all'attualità, compreso di IVA, della merce consegnata e posata, la quale presenta i vizi e le mancate caratteristiche sopra descritti, è stato valutato dal CTU Geom. Persona_1 in € 6.482,81: di conseguenza, secondo il consulente: “L'incidenza globale della riduzione del valore all'attualità risulta superiore al 50% del valore contrattualizzato nel 2021” (cfr. pag. 12 elaborato peritale depositato il 25.09.2025); infatti, stando alle valutazioni dell'ausiliario del magistrato, che qui si condividono, la convenuta, a fronte di prestazioni dal valore di € 6.482,81, avrebbe ricevuto € 7.500,00 tramite bonifico e altra analoga somma sotto forma di cessione dei crediti fiscali, con evidente differenza di € 8.523,19.
Tale valutazione è sommariamente congruente a quella evocata dall'attore, il quale – anche in considerazione delle spese ulteriori necessarie allo smontaggio da parte di altra impresa e alla successiva posa– ha chiesto in questa sede di disporsi la riduzione del prezzo contrattualmente pattuito in € 7.500,00 “o nel diverso importo, maggiore o minore, che verrà accertato in corso di causa”, con restituzione della somma pagata in eccesso.
Si rammenta che, sebbene nell'atto introduttivo l'attrice abbia chiesto la riduzione, quantificandola in un determinato importo, o nella misura maggiore o minore accertata, si deve osservare, che in presenza di un aggravamento dei danni lamentati, non potrà parlarsi di vizio di ultrapetizione della decisione, laddove la quantificazione sia effettuata dal giudice in misura maggiore rispetto alla pretesa come risultante dalla formale quantificazione che il danneggiato ha operato con l'atto introduttivo del processo, nella misura in cui trovi la propria giustificazione dalle risultanze acquisite durante lo svolgimento del processo.
Pertanto, è corretto rideterminare il prezzo del contratto in € 6.482,81, con obbligo di parte convenuta di restituire la somma di € 8.523,19, a fronte dell'avvenuto pagamento da parte dell'attore di € 15.000,00 di cui € 7.500,00 tramite bonifico e i restanti tramite cessione del
4 proprio credito fiscale, comunicata ad Agenzia delle Entrate in data 06.07.2021 (cfr. doc. 5), che parte convenuta, non essendosi costituita, non ha provato di non aver incassato o di non averne comunque beneficiato.
Non può essere accolta in questa sede la domanda volta alla condanna della convenuta a tenere indenne l'attore per eventuali sanzioni che dovessero derivare nel caso di errato espletamento della pratica necessaria al conseguimento del bonus fiscale, posto che tale accertamento esula dal perimetro del presente giudizio.
Neppure può essere accolta, così come formulata, la domanda di risarcimento del danno equitativamente richiesto in € 5.000,00 per i disagi lamentati dall'attore legati alla qualità della vita nei mesi invernali e all'aumento dei costi sostenuti per spese di riscaldamento e tamponamento delle infiltrazioni, in quanto non sorretta nemmeno da un principio di prova, non avendo l'attore prodotto documentazione a sostegno o formulato capitoli di prova testimoniale in tal senso.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mod. per lo scaglione di riferimento. Le spese di CTU, anche del procedimento di ATP, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- Dispone la riduzione del prezzo del contratto in oggetto, concluso tra le parti in data
01.06.2021 in complessivi € 6.482,81, somma all'attualità, già compresa di IVA;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Controparte_1 la somma di € 8.523,19 oltre interessi dalla domanda al saldo;
Parte_1
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Controparte_1 in favore di le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.701,00 Parte_1 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed €
264,00 per spese sostenute documentate;
- Pone le spese di CTU del presente procedimento e del procedimento di ATP n.r.g.
1938/2023 definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore.
Rovigo, 30.10.2025
Il Giudice
SO IT
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