TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10465/2025 r.g.v.g., promosso da
, nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] l'[...] (c.f. ), entrambi Pt_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Micaela Govoni del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore conclude chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 16 dicembre 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il PM Roberto Ceroni esprime parere favorevole”.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 23 luglio 2025 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 16 dicembre 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 12 settembre 1993 a Bologna e che dalla loro unione è nato a [...]
VA (Milano) il 22 dicembre 2003 il figlio maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente, convivente con la madre;
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta, confermata all'udienza del 16 dicembre 2025, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“8) Si precisa che la signora agisce anche in nome e per conto del figlio Parte_2
c.f. nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
22/12/2003 giusta procura speciale ad accettare i trasferimenti immobiliari di cui infra, atto a ministero del Notaio in data 30/10/2025 di cui al numero di Persona_2
repertorio n. 54253, che si allega in originale con la lettera A) a far parte integrante del verbale;
9) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi
2 dell'art. 1376 codice civile, i coniugi intendono effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione.
Consenso ed oggetto
Quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor nato a [...], il [...], CF Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], cede e trasferisce, senza corrispettivo, al figlio maggiorenne , nato il [...], in [...], residente Controparte_1
in San Lazzaro di Savena (Bo), in via Jussi n. 38, c.f che come C.F._3
sopra rappresentato accetta ed acquista, la nuda proprietà superficiaria, in ragione della quota intera, della durata di 90 anni a far tempo dal 21 aprile 1995 - spettando al comune di Milano la proprietà dell'area - riservandosi e costituendo a proprio favore il diritto di usufrutto, sul seguente immobile:
- porzione del fabbricato “B” sito in Comune di Milano alla via Arezzo n. 9 (in alcuni atti indicato con il civico n. 7), costituita da un appartamento di civile abitazione al terzo piano, con annesse, quali pertinenze, una cantina e un'autorimessa entrambe al piano interrato, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio di mappa n. 49:
- Particella 20, subalterno 60, via Arezzo n. 7, piano 3-S1, zona censuaria 3,
Categoria A/3, Classe 4, Consistenza vani 5,5, Superficie Catastale 98 mq, totale escluse aree scoperte mq 94, rendita euro 738,53;
- Particella 20, subalterno 151, Via Arezzo 7, piano S1, zona censuaria 3, categoria
C/6, classe 6, mq 16, superficie catastale totale 16 mq, rendita euro 80,15.
In confine con subalterni 59 e 61, beni comuni da più lati, salvo altri.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà superficiaria pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione e in particolare di quelle indicate nell'atto autenticato dal Notaio di Milano in data 17 marzo Persona_3
3 1999 rep 4603/890, registrato a Milano il giorno 1 aprile 1999 al n. 7601 trascritto a
Milano 1 il 14 aprile 1999 all'art. 11879.
PROVENIENZA
La comproprietà superficiaria in ragione di 1/2 (un mezzo) ciascuno, della durata di 90 anni, a far tempo dal 21 aprile 1995 - spettando al comune di Milano la proprietà dell'area, - è pervenuta ai coniugi Sigg.ri e in virtù di Parte_1 Parte_2
atto notarile del 17.3.1999, repertorio n. 4603/890, registrato in data 1.4.1999, n. 7601
Serie 26 a ministero Notaio Dott. iscritto al Collegio Notarile di Persona_3
Milano, come da Convenzione ricevuta dal Notaio Dott. in data 21 Persona_3
aprile 1995 di rep. 1236/242 registrata a Milano il 2 maggio 1995 al n. 9800 serie IV, trascritta a Milano 1 il 27 aprile 1995 ai nn. 15873/10354 e stipulata tra la Società
“Impresa Costruzioni C.M. S.r.l.”, la società “Borio Mangiarotti S.r.l., il Comune di
Milano e il CP_2
Successivamente in data 10 gennaio 2020, la signora ha trasferito la Parte_2
propria quota di comproprietà superficiaria in ragione di 1/2 (un mezzo), della durata di
90 anni a far tempo dal 21 aprile 1995 - spettando al comune di Milano la proprietà dell'area, - al sig. tramite atto notarile a ministero Notaio Parte_1 [...]
Notaio in Bologna, repertorio n. 47324, raccolta n. 27757, registrato li Per_2
27.1.2020 presso Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Bologna, al n. 3994 serie 1T, trascritto a Milano 1 il 28/1/2020, al n. Gen. 5861 e particolare 3646.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù se e come esistenti anche in base ai titoli di acquisto che si vogliono qui integralmente richiamati.
Le Parti dichiarano altresì di conoscere i patti, le condizioni e i vincoli di cui alla citata
Convenzione stipulata tra la Società “Impresa Costruzioni C.M. S.r.l.”, la società “Borio
4 Mangiarotti S.r.l., il Comune di Milano e il convenzione ricevuta dal Notaio CP_2
Dott. in data 21 aprile 1995 di rep. 1236/242, che in copia semplice, Persona_3
si allega in estratto al presente atto sotto la lettera B).
GARANZIE E IPOTECA
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
In relazione agli impianti di cui all'art. 1del D.M. 2 gennaio 2008 n. 37, destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, le parti convengono quanto segue: la parte cedente garantisce la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi dell'art. 40, Legge 47/85 e della vigente normativa ni materia di edilizia ed urbanistica, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, il sig. quale parte cedente, dichiara che: Parte_1
- la costruzione del fabbricato di cui è parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza di concessione edilizia del 31 maggio 1995 n. 15/1995 atti n.
362455.400/4054 E.R.P./93 e successiva variante in data 16 luglio 1997 n. 23/1997 atti
49258.400/7011/ERP/97;
- per le opere di urbanizzazione del complesso edilizio di cui è parte la porzione qui ceduta sono state rilasciate le concessioni edilizie in data 29 marzo 1996 n. 8/1996 atti 138991.400/1065/ERP/94 e variante in data 3 novembre 1998 n. 1405 atti
5 166170.400/8016 ERP/98;
- la porzione di unità immobiliare ceduta non ha subito alcuna modifica di struttura o di destinazione comportante l'obbligo di richiedere provvedimenti autorizzativi o concessori o la presentazione di denunce di inizio attività né modifiche suscettibili di sanatoria, ad eccezione di alcune opere per le quali è stata presentata denuncia d'inizio attività in data 6 ottobre 1997 pro. N. 256569/ERP 97 e denuncia di inizio attività in data 22 aprile 1999 n. 672/99 in sostituzione della DIA in data 30 marzo 1999 pro. N.
525/99;
- successivamente non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori e garantisce comunque la completa rispondenza dell'immobile in oggetto a tutti i requisiti richiesti dalle vigenti norme in materia di edilizi e urbanistica.
CONFORMITÀ CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 la parte cedente signor : Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto e allegate alla denuncia di variazione - per diversa distribuzione degli spazi interni- n. 136.1/2020 in data 2 gennaio 2020 , prot. n. MI 0439476 per quanto riguarda l'appartamento e la cantina e quella di cui al prot. n. 313274 del 13 giugno 1997 per l'autorimessa, entrambe estrapolate in data 11/10/2025 di cui rispettivamente ai n. T64065 e ai n. T64235 che sia allegano quale sub C) a far parte integrante dell'atto;
- dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
6 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013
n. 90, si allega al presente verbale, a far parte integrante dell' atto, sotto la lettera D),
l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto,
Protocollo n. 1514603663519 rilasciato in data 20/12/2019 dal Geometra CP_3
quale tecnico abilitato.
[...]
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
ASSENZA DI MEDIATORE E CORRISPETTIVO
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro.
RINUNCIA ALL' IPOTECA LEGALE
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
Le Parti intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare
7 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014.
9) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
10) I coniugi signori e si prestano sin d'ora e per quanto occorrer possa, Pt_1 Pt_2
reciproco consenso al rilascio e/ o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni visto necessario per l'espatrio.
11) Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari € 61.892,21.
12) Qualora in futuro il sig. decidesse di mettere a reddito il presente Parte_1
immobile, s'impegna a versare li 50% del canone di locazione percepito (al netto delle tasse e imposte) alla signora;
Parte_2
osservato he l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 4 dicembre 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il 27 Parte_1
maggio 1966 e , nata a [...] l'[...], i quali hanno Parte_2
8 contratto matrimonio a Bologna il 12 settembre 1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 756, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 1993;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con l'obbligo del reciproco rispetto l'uno nei confronti dell'altro;
2) Il sig. resterà nell'immobile di sua proprietà sito in Milano, Via Parte_1
Arezzo n. 9, ove peraltro da tempo (con il benestare della moglie) ha formalizzato il cambio di residenza;
3) L'immobile sito in San Lazzaro di Savena (BO), Via Carlo Jussi n. 38, di proprietà della signora resterà in uso alla medesima;
le rate di mutuo gravante su Parte_2
detto immobile verranno versate (come già di fatto accade) al 50% tra i coniugi;
il sig.
s'impegna a rinunciare alla restituzione delle somme versate;
Parte_1
Le spese condominiali e di gestione (utenze) di detto immobile saranno a carico della signora;
Parte_2
4) I genitori contribuiranno al mantenimento del figlio sino a quando non sarà Per_1
economicamente autosufficiente;
il padre verserà (come peraltro sta già facendo da tempo), a mezzo di bonifico bancario alle coordinate già comunicate, la somma di euro
300,00 (trecento,00/euro) mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, assumendo come base gli indici Istat del mese di luglio 2026;
Il padre concorrerà con la madre alle spese di carattere straordinario nella misura del
75% (settantacinque per cento) sempre fino all'autosufficienza economica del figlio corrispondendo alla medesima gli importi anticipati richiesti, se riguardanti Per_1
spese documentate, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione comprovante la spesa, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate che verranno dalla
9 medesima fornite. Come da Protocollo del Tribunale di Bologna e successiva integrazione, sono da intendersi straordinarie quelle corrispondenti a scelte già condivise dai genitori;
a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese mediche e/o specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche ed oculistiche, ticket sanitari, conseguenti prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi ecc;
5) Le auto Peugeot 208, tg. EX 578 TF e Toyota Yaris tg. CL 263 HN entrambe intestate ala signora resteranno di sua proprietà; più precisamente le spese di Parte_2
manutenzione, assicurazione e tassa di circolazione dell'auto Peugeot 208, in uso esclusivo al figlio saranno a carico del sig. ed al figlio Per_1 Parte_1
in ragione del 50% ciascuno;
Per_1
6) Le spese del veterinario per la cura degli animali, saranno a carico del sig. Pt_1
, che s'impegna a rifondere alla signora le somme sostenute, a seguito
[...] Pt_2
di richiesta della medesima;
7) Essendoci tra i coniugi una notevole disparità economica, il sig. Parte_1
verserà alla moglie la somma di euro 700,00 (settecento, 00) mensili, oltre a ciò la signora potrà continuare ad usufruire della copertura assicurativa Parte_2
sanitaria Fasi, legata alla professione del sig. . Parte_1
8) Si precisa che la signora agisce anche in nome e per conto del figlio Parte_2
c.f. nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
22/12/2003 giusta procura speciale ad accettare i trasferimenti immobiliari di cui infra, atto a ministero del Notaio in data 30/10/2025 di cui al numero di Persona_2
repertorio n. 54253, che si allega in originale con la lettera A) a far parte integrante del verbale;
9) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile”, “il signor nato a [...], il [...], Parte_1
10 CF ivi residente a[...], cede e trasferisce, senza C.F._1
corrispettivo, al figlio maggiorenne , nato il [...], in [...] Controparte_1
VA (MI), residente in [...], c.f che come sopra rappresentato accetta ed acquista, la nuda C.F._3
proprietà superficiaria, in ragione della quota intera, della durata di 90 anni a far tempo dal 21 aprile 1995 - spettando al comune di Milano la proprietà dell'area - riservandosi e costituendo a proprio favore il diritto di usufrutto, sul seguente immobile: - porzione del fabbricato “B” sito in Comune di Milano alla via Arezzo n. 9 (in alcuni atti indicato con il civico n. 7), costituita da un appartamento di civile abitazione al terzo piano, con annesse, quali pertinenze, una cantina e un'autorimessa entrambe al piano interrato, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio di mappa n. 49: -
Particella 20, subalterno 60, via Arezzo n. 7, piano 3-S1, zona censuaria 3, Categoria
A/3, Classe 4, Consistenza vani 5,5, Superficie Catastale 98 mq, totale escluse aree scoperte mq 94, rendita euro 738,53; - Particella 20, subalterno 151, Via Arezzo 7, piano S1, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 6, mq 16, superficie catastale totale 16 mq, rendita euro 80,15. In confine con subalterni 59 e 61, beni comuni da più lati, salvo altri. All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà superficiaria pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione e in particolare di quelle indicate nell'atto autenticato dal Notaio di Milano in data 17 Persona_3
marzo 1999 rep 4603/890, registrato a Milano il giorno 1 aprile 1999 al n. 7601 trascritto a Milano 1 il 14 aprile 1999 all'art. 11879”. “La comproprietà superficiaria in ragione di 1/2 (un mezzo) ciascuno, della durata di 90 anni, a far tempo dal 21 aprile 1995 - spettando al comune di Milano la proprietà dell'area, - è pervenuta ai coniugi Sigg.ri e in virtù di atto notarile del 17.3.1999, repertorio n. Parte_1 Parte_2
4603/890, registrato in data 1.4.1999, n. 7601 Serie 26 a ministero Notaio Dott.
[...]
iscritto al Collegio Notarile di Milano, come da Convenzione ricevuta dal Per_3
Notaio Dott. in data 21 aprile 1995 di rep. 1236/242 registrata a Persona_3
11 Milano il 2 maggio 1995 al n. 9800 serie IV, trascritta a Milano 1 il 27 aprile 1995 ai nn. 15873/10354 e stipulata tra la Società “Impresa Costruzioni C.M. S.r.l.”, la società
“Borio Mangiarotti S.r.l., il Comune di Milano e il Successivamente in data CP_2
10 gennaio 2020, la signora ha trasferito la propria quota di Parte_2
comproprietà superficiaria in ragione di 1/2 (un mezzo), della durata di 90 anni a far tempo dal 21 aprile 1995 - spettando al comune di Milano la proprietà dell'area, - al sig. tramite atto notarile a ministero Notaio Notaio in Parte_1 Persona_2
Bologna, repertorio n. 47324, raccolta n. 27757, registrato li 27.1.2020 presso Ufficio
Territoriale Atti Pubblici di Bologna, al n. 3994 serie 1T, trascritto a Milano 1 il
28/1/2020, al n. Gen. 5861 e particolare 3646. La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù se e come esistenti anche in base ai titoli di acquisto che si vogliono qui integralmente richiamati. Le Parti dichiarano altresì di conoscere i patti, le condizioni e i vincoli di cui alla citata Convenzione stipulata tra la Società “Impresa
Costruzioni C.M. S.r.l.”, la società “Borio Mangiarotti S.r.l., il Comune di Milano e il convenzione ricevuta dal Notaio Dott. in data 21 aprile CP_2 Persona_3
1995 di rep. 1236/242”. “La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca Parte_1
legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa” della separazione.
“Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore dell' immobile oggetto del trasferimento è pari € 61.892,21”. “Qualora in futuro il sig. Parte_1
decidesse di mettere a reddito il presente immobile, s'impegna a versare li 50% del canone di locazione percepito (al netto delle tasse e imposte) alla signora Pt_2
. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 16
[...]
12 dicembre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“10) I coniugi signori e si prestano sin d'ora e per quanto occorrer Pt_1 Pt_2
possa, reciproco consenso al rilascio e/ o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni visto necessario per l'espatrio”.
11) “I coniugi danno reciprocamente atto di avere regolato separatamente ogni altro rapporto economico”.
12) “Le condizioni economiche sopra elencate sono già attuate dai coniugi”.
13) “Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 23 dicembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
13