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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 22 ottobre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G 2231/2021 la seguente
S E N T E N Z A tra
C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Emanuela Coppola, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Demetrio Tripepi n°65, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, costituito ai sensi di legge Controparte_1 in persona del suo Presidente e rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.06.2021, parte ricorrente in epigrafe adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la reiscrizione negli EEAA per l'anno 2011 a seguito del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura, avvenuto mediante pubblicazione del terzo elenco nominativo trimestrale del 2019 di variazione degli elenchi degli operai agricoli a tempo determinato e, di conseguenza, l'annullamento dell'indebito su indennità di disoccupazione erogata per tale annualità, per l'importo complessivo di € 2.573.28. Nello specifico, esponeva quanto segue:
- di essere stata assunta come bracciante agricolo dalla ditta “AM NI AR nell'anno 2011 a tempo determinato per 151 giornate decorrenti dal 04.07.2011 al 31.12.2011;
- di aver svolto l'attività lavorativa presso i terreni ubicati nel Comune di Motta San Giovanni Contrada Allai per circa 6-7 ore al giorno dalle ore 7.30/8.00 alle ore 14.00 /15.00 circa, con possibilità di recupero delle ore non lavorate durante la giornata e con pausa pranzo presso la stessa sede di lavoro, percependo una retribuzione lorda di € 44,91 al giorno;
- di essersi occupata nei mesi di Luglio e Agosto alla raccolta delle ciliegie e delle patate ed alla pulizia del terreno in funzione delle nuove colture, c.d. fresatura e trinciatura, cui si aggiungeva sempre la concimazione biologica;
nei mesi di settembre ed ottobre era addetta alla raccolta delle ghiande, utilizzate come foraggio, delle patate, delle olive e delle castagne;
nei mesi di novembre e dicembre alla raccolta delle ghiande e delle olive;
nella pulizia dei sentieri e delle piste tagliafuoco, stante la zona particolarmente impervia in cui si trovano i terreni agricoli aziendali;
- che, in caso di necessità ed in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda, poteva essere addetta anche a mansioni zootecniche quali il trasporto in contenitori specifici del latte munto e raccolto nelle cisterne fino all'impianto di refrigerazione presente sempre all'interno dell'azienda;
- che nell'anno 2011 era stata presente sul posto di lavoro da luglio a dicembre per n°22/26 giornate mensili su 30, espletando nel citato anno n°149 giornate di lavoro in agricoltura, come da comunicazioni trimestrali;
- che con missiva del 09.07.2020 l' le comunicava la variazione agli CP_1 elenchi nominativi del Comune di Reggio Calabria per l'anno 2011 con disconoscimento di tutte le giornate di lavoro agricolo pari a n.149, come da elenco di variazione prot. 3 del 15.12.2019;
- che con missiva del 27.04.2021 l' le comunicava l'esistenza di un CP_1 indebito a suo carico relativo all'anno 2011 per un totale di € 2.573,28, quale importo indebitamente percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola a seguito di revoca della prestazione per cancellazione delle giornate di lavoro;
- che avverso i citati provvedimenti di cancellazione delle giornate lavorative e conseguente indebito anno 2011, rispettivamente in data 25.05.2021 ed in data 01.06.2021, proponeva ricorsi amministrativi rispettivamente al Comitato Provinciale ed al Comitato Provinciale , senza ricevere CP_1 CP_2 alcun riscontro. Tutto ciò premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di:
“Accertata preliminarmente la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola denominata “ditta AM NI AR nell'anno 2011 per n°149 giornate;
conseguentemente:
1. Dichiarare illegittima la cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura operata dall' durante l'anno 2011 e per l'effetto ordinare all CP_1 CP_1 resistente la validazione di tutte le giornate denunciate ed espletate dalla sig.ra Parte_1
durante l'anno 2011 pari a n°149, con pieno riconoscimento della posizione
[...] contributiva derivante dal rapporto di lavoro svolto in tale anno alle dipendenze della ditta AM NI MA;
2. Dichiarare la legittimità della somma liquidata a titolo di indennità di disoccupazione agricola a favore dell'istante durante l'anno 2011 e conseguentemente il diritto della ricorrente a trattenere integralmente le somme già percepite a tale titolo durante la citata annualità, con conseguente annullamento della posizione debitoria riferita all'anno 2011 pari complessivamente ad € 2.573.28”, vinte le spese di lite, con distrazione. Costituitosi in giudizio l' ha eccepito, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza nonché improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 443 c.p.c; nel merito, sosteneva la legittimità della cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011, alla luce degli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti dell'azienda agricola AM NI MA e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda anche per insussistenza delle giornate di lavoro richieste nonché la restituzione delle somme percepite. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******** Il ricorso è infondato.
1. Preliminare all'accertamento del rapporto di lavoro è la questione della natura della decadenza dall'azione giudiziaria e l'impugnativa dei provvedimenti con cui l' comunica la cancellazione dagli elenchi. CP_1
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità è di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che è del tutto inconferente la presenza dell'eccezione della convenuta che, in ogni caso, nel caso di specie ricorre (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148). Passando alla disamina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' CP_1 procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del D.L. n. 7/70, reintrodotto con D.L. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ciò posto, deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente e confermato anche dalla locale Corte d'Appello di Reggio Calabria (cfr. sent. n. 574/2022) che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c. La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass. Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460). Tanto premesso, in ordine alla pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi giova premettere che l'art. 38 co. 7 del D.L. 98/2011conv. in L. n.111/20011 ha statuito che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le CP_1 modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, strumentali CP_1
e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. L'art. 12 bis del R.D. n.1949/40, introdotto dall'art. 38 co. 6 del D.L. 98/2011 conv. in L. 11/2011, in ordine alle modalità telematiche statuisce che:
“Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi CP_1 dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo CP_1 dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall stesso”. CP_1 Orbene, osserva il Giudicante come la modalità telematica di cancellazione sia applicabile al caso di specie. Ed invero, leggendo le menzionate previsioni in maniera combinata, la notifica mediante pubblicazione telematica effettuata dall' degli elenchi CP_1 nominativi annuali di cui all'art. 12 bis citato fa riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 (per cui opera nel caso de quo riferito all'anno 2011). Deve, pertanto, ritenersi -stante l'integrale rinvio a quest'ultima previsione- che il riferimento temporale alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 valga anche per l'applicabilità della nuova disciplina delle notifiche ai provvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici. Tanto premesso, nella specie, la cancellazione delle giornate della ricorrente è confluita nel terzo elenco trimestrale 2019 di variazione Comune di Reggio Calabria, notificato mediante pubblicazione telematica ai sensi dell'art. 38 co. 7 L .111/2011, effettuata nel proprio sito internet dal 17.12.2019 al 31.12.2019. Ciononostante, l'odierna ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione provinciale CISOA solo in data 01.06.2021 (cfr. all. 4 prod.ne ricorrente), dopodiché, a seguito del silenzio e -precisamente in data 24.06.2021- ha depositato il presente ricorso. Sul punto, è noto che il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal d.lgs. n. 375 del 1993, che non solo ha attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del d.lgs. 375/93 prevede, infatti: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, CP_1 entro trenta giorni, ricorso alla commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall''art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070). Ciò posto, il ricorso amministrativo è stato proposto oltre il termine dei trenta giorni dalla notifica del provvedimento con la conseguenza che, decorso tale termine, l'atto amministrativo può considerarsi “stabilizzato” negli effetti ed il termine dell'impugnativa giudiziale non può certamente decorrere dalla impugnativa tardiva in sede amministrativa. Diversamente argomentando, infatti, si attribuirebbe al soggetto che impugna tardivamente l'atto amministrativo, il potere di procrastinare il termine decadenziale di impugnativa giudiziale circostanza, questa, del tutto contrastante rispetto alla ratio delle norme. In applicazione di tali principi, ritiene il Giudicante di aderire all'orientamento assunto dalla Corte d'Appello territorialmente competente dichiarando la domanda inammissibile, anche e nonostante l'istruttoria espletata nel corso del giudizio. In particolare, non può dirsi raggiunta prova ragionevolmente certa in ordine allo svolgimento, da parte dell'odierna ricorrente, dell'attività lavorativa agricola asseritamente prestata presso i terreni di proprietà della ditta AM NI MA, nel corso dell'anno 2011, alla luce anche delle testimonianze rese all'udienza del 7 febbraio 2024 dagli ispettori e Persona_1 [...]
. Per_2
2. Tanto premesso, nel merito, appare legittimo il procedimento di recupero dell'indebito, in quanto l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola è avvenuta sine titulo come dimostrato dall' atteso che la ricorrente CP_1 risultava cancellata dall'elenco degli agricoli per l'anno 2011. Come noto, l'indennità di disoccupazione agricola è per legge subordinata al possesso di una serie di requisiti tra cui:
- l'avere accumulato, nell'anno di riferimento e per quello precedente, contributi per almeno 102 giornate;
- l'essere iscritto nell'elenco dei lavoratori in agricoltura. Orbene, considerato che l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori costituisce condicio sine qua non per percepire l'indennità di disoccupazione, è consequenziale che la mancanza del già menzionato requisito faccia venire meno il diritto alla prestazione stessa. Ciò posto, questo Giudicante non ignora l'interpretazione assunta dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, pertanto, accertata la definitività del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo per decadenza in cui è incorsa parte ricorrente, dichiara legittima la richiesta di ripetizione di indebito formulata dall' CP_1
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. Reggio Calabria, 22 ottobre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano