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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 923/2022 depositato il 01/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1143 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 1143 del 3.11.2021, notificatole il 7.12.2021, con il quale le è stato richiesto il pagamento della IMU per l'anno d'imposta 2016.
Ha eccepito la carenza di potere del funzionario responsabile della IMU nominato con delibera di giunta comunale del 31.10.2014, osservando che l'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019 ha attribuito agli avvisi di accertamento dei tributi locali la forza di “accertamenti esecutivi”, la qual cosa comporta la necessità di aggiornamento della nomina del funzionario responsabile secondo le prescrizioni del comma 793 del medesimo articolo.
Ne discende che la delibera di giunta comunale di nomina del responsabile del tributo deve considerarsi decaduta a far data dall'entrata in vigore delle nuove funzioni attribuite dalla Legge n. 190/2019.
Ha sostenuto, inoltre, che la delibera di giunta comunale in discussione è decaduta ancor prima, per decorso del termine di rinnovo legato al cambio di amministrazione comunale, conseguente alla tornata elettorale del 2016 e a quella del 2019. A tal fine, ha richiamato il disposto dell'art. 50 del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL) il quale prescrive che “tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico”.
Ha eccepito, altresì, la giuridica inesistenza dell'atto impugnato poiché privo di firma autografa. L'atto impugnato è corredato esclusivamente da firma a stampa, ma tale modalità sostitutiva è prevista dall'art. 1, comma 87, Legge 28 dicembre 1995 n. 549, a condizione che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e che il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, siano indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Nell'atto impugnato tale necessario provvedimento viene indicato nella determinazione dirigenziale n. 618 del 26.4.2016. Non soltanto, però, la determina non è allegata all'atto impugnato ma inoltre non vi è traccia di quale sia la fonte dei dati a cui il sistema informatico automatizzato attinge per poter emettere i suddetti atti.
Questa mancanza vizierebbe l'atto impugnato poiché potrebbero annidarsi lacune nel sistema automatizzato e nella tipologia di fonte dei dati tali da determinare l'emissione di avvisi di accertamento senza i necessari preventivi controlli di sicurezza e affidabilità dei dati ivi indicati.
Ha eccepito, infine, che nella lista immobili dell'atto impugnato appare, al n. 14, un fabbricato accatastato al foglio 147, particella 38, sub. 1, per il quale si richiede l'imposta IMU. Trattasi di fabbricato ex rurale, accatastato in data 28.5.2018, come risulta dalla visura catastale storica, oggetto di variazione di classamento in data 13.3.2019. In merito ad esso vale l'esenzione di cui all'art. 9, comma 4, del d. lgs. n. 23/2011: “i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”. L'esenzione è confermata anche dall'art. 10, comma 1, lett. i), del Regolamento comunale IMU di cui alla delibera di C.C. n. 9 del 18.3.2016, secondo cui “sono esenti dall'imposta: i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di San Giovanni Rotondo risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT”. La spettanza dell'agevolazione è riservata all'utilizzo del fabbricato per la coltivazione dei propri fondi agricoli pure indicati nella lista immobili dell'atto impugnato. L'odierna ricorrente è titolare di partita IVA agricola, gestisce i fondi quale coltivatrice diretta in proprio, ed è pensionata con pensione agricola, come da documentazione prodotta.
Il Comune di San Giovanni Rotondo non si è costituito.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha ribadito quanto già argomentato nel ricorso introduttivo ed ha invocato il principio di non contestazione stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte, che l'esecutività degli avvisi di accertamento in tema di tributi locali, novità introdotta dall'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019, non comporta la caducazione della delibera di giunta con la quale è stato designato il funzionario responsabile del tributo né il venir meno, per ciò solo, della legittima investitura di detto funzionario.
Tale effetto non può desumersi neanche dalla previsione di cui al successivo comma 793, che prevede la necessità di selezionare personale qualificato cui assegnare le funzioni della riscossione. Invero, nel caso in esame l'atto impugnato non concerne la riscossione bensì il mero accertamento del tributo.
Parimenti, il potere in capo al funzionario firmatario dell'atto non viene meno per effetto del rinnovo dell'amministrazione comunale. La norma di cui all'art. 50, comma 9, del TUEL, richiamata dalla ricorrente, deve ricollegarsi al precedente comma 8 che fa obbligo al sindaco subentrante di provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Nel caso in esame il funzionario dell'ufficio tributi, firmatario dell'atto, è organo interno all'amministrazione comunale, non equiparabile a un rappresentante del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Inoltre, la sussistenza del potere in capo al funzionario accertatore non viene meno per l'asserita scadenza del termine quinquennale della validità degli incarichi ai funzionari.
Non essendo concepibile che il servizio di accertamento dei tributi locali rimanga privo di funzionario responsabile, i poteri del funzionario in scadenza restano intatti fino alla sua sostituzione. Peraltro, gli atti adottati mantengono validità ed efficacia, pure in presenza di irregolarità nell'investitura e d'inefficacia della nomina del sottoscrittore, stante la diretta riferibilità degli atti stessi all'ente pubblico da cui provengono.
La sottoscrizione è immune da censure in quanto legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del funzionario responsabile, come da determinazione dirigenziale la cui esistenza non è in discussione.
L'allegazione di detta determina all'atto impugnato non è prevista dalla norma.
L'indicazione della fonte dei dati a cui il sistema informatico automatizzato attinge per l'emissione dei provvedimenti in materia tributaria non è prevista dalla norma. Peraltro, non si comprende in che modo detta mancanza pregiudichi i diritti della contribuente ovvero incida sulla legittimità della pretesa tributaria.
Nel merito, rileva che non v'è prova che il fabbricato di cui al n. 14 della lista immobili sia strumentale all'attività agricola della ricorrente. Lo stesso risulta accatastato nella categoria A/4 (abitazioni di tipo popolare) e nulla depone per la sua ruralità secondo quanto dedotto in ricorso.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nulla sulle spese in assenza di costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, il 25 febbraio 2026 Il Presidente est.
OL SA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 923/2022 depositato il 01/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1143 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 1143 del 3.11.2021, notificatole il 7.12.2021, con il quale le è stato richiesto il pagamento della IMU per l'anno d'imposta 2016.
Ha eccepito la carenza di potere del funzionario responsabile della IMU nominato con delibera di giunta comunale del 31.10.2014, osservando che l'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019 ha attribuito agli avvisi di accertamento dei tributi locali la forza di “accertamenti esecutivi”, la qual cosa comporta la necessità di aggiornamento della nomina del funzionario responsabile secondo le prescrizioni del comma 793 del medesimo articolo.
Ne discende che la delibera di giunta comunale di nomina del responsabile del tributo deve considerarsi decaduta a far data dall'entrata in vigore delle nuove funzioni attribuite dalla Legge n. 190/2019.
Ha sostenuto, inoltre, che la delibera di giunta comunale in discussione è decaduta ancor prima, per decorso del termine di rinnovo legato al cambio di amministrazione comunale, conseguente alla tornata elettorale del 2016 e a quella del 2019. A tal fine, ha richiamato il disposto dell'art. 50 del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL) il quale prescrive che “tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico”.
Ha eccepito, altresì, la giuridica inesistenza dell'atto impugnato poiché privo di firma autografa. L'atto impugnato è corredato esclusivamente da firma a stampa, ma tale modalità sostitutiva è prevista dall'art. 1, comma 87, Legge 28 dicembre 1995 n. 549, a condizione che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e che il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, siano indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Nell'atto impugnato tale necessario provvedimento viene indicato nella determinazione dirigenziale n. 618 del 26.4.2016. Non soltanto, però, la determina non è allegata all'atto impugnato ma inoltre non vi è traccia di quale sia la fonte dei dati a cui il sistema informatico automatizzato attinge per poter emettere i suddetti atti.
Questa mancanza vizierebbe l'atto impugnato poiché potrebbero annidarsi lacune nel sistema automatizzato e nella tipologia di fonte dei dati tali da determinare l'emissione di avvisi di accertamento senza i necessari preventivi controlli di sicurezza e affidabilità dei dati ivi indicati.
Ha eccepito, infine, che nella lista immobili dell'atto impugnato appare, al n. 14, un fabbricato accatastato al foglio 147, particella 38, sub. 1, per il quale si richiede l'imposta IMU. Trattasi di fabbricato ex rurale, accatastato in data 28.5.2018, come risulta dalla visura catastale storica, oggetto di variazione di classamento in data 13.3.2019. In merito ad esso vale l'esenzione di cui all'art. 9, comma 4, del d. lgs. n. 23/2011: “i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”. L'esenzione è confermata anche dall'art. 10, comma 1, lett. i), del Regolamento comunale IMU di cui alla delibera di C.C. n. 9 del 18.3.2016, secondo cui “sono esenti dall'imposta: i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di San Giovanni Rotondo risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT”. La spettanza dell'agevolazione è riservata all'utilizzo del fabbricato per la coltivazione dei propri fondi agricoli pure indicati nella lista immobili dell'atto impugnato. L'odierna ricorrente è titolare di partita IVA agricola, gestisce i fondi quale coltivatrice diretta in proprio, ed è pensionata con pensione agricola, come da documentazione prodotta.
Il Comune di San Giovanni Rotondo non si è costituito.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha ribadito quanto già argomentato nel ricorso introduttivo ed ha invocato il principio di non contestazione stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte, che l'esecutività degli avvisi di accertamento in tema di tributi locali, novità introdotta dall'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019, non comporta la caducazione della delibera di giunta con la quale è stato designato il funzionario responsabile del tributo né il venir meno, per ciò solo, della legittima investitura di detto funzionario.
Tale effetto non può desumersi neanche dalla previsione di cui al successivo comma 793, che prevede la necessità di selezionare personale qualificato cui assegnare le funzioni della riscossione. Invero, nel caso in esame l'atto impugnato non concerne la riscossione bensì il mero accertamento del tributo.
Parimenti, il potere in capo al funzionario firmatario dell'atto non viene meno per effetto del rinnovo dell'amministrazione comunale. La norma di cui all'art. 50, comma 9, del TUEL, richiamata dalla ricorrente, deve ricollegarsi al precedente comma 8 che fa obbligo al sindaco subentrante di provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Nel caso in esame il funzionario dell'ufficio tributi, firmatario dell'atto, è organo interno all'amministrazione comunale, non equiparabile a un rappresentante del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Inoltre, la sussistenza del potere in capo al funzionario accertatore non viene meno per l'asserita scadenza del termine quinquennale della validità degli incarichi ai funzionari.
Non essendo concepibile che il servizio di accertamento dei tributi locali rimanga privo di funzionario responsabile, i poteri del funzionario in scadenza restano intatti fino alla sua sostituzione. Peraltro, gli atti adottati mantengono validità ed efficacia, pure in presenza di irregolarità nell'investitura e d'inefficacia della nomina del sottoscrittore, stante la diretta riferibilità degli atti stessi all'ente pubblico da cui provengono.
La sottoscrizione è immune da censure in quanto legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del funzionario responsabile, come da determinazione dirigenziale la cui esistenza non è in discussione.
L'allegazione di detta determina all'atto impugnato non è prevista dalla norma.
L'indicazione della fonte dei dati a cui il sistema informatico automatizzato attinge per l'emissione dei provvedimenti in materia tributaria non è prevista dalla norma. Peraltro, non si comprende in che modo detta mancanza pregiudichi i diritti della contribuente ovvero incida sulla legittimità della pretesa tributaria.
Nel merito, rileva che non v'è prova che il fabbricato di cui al n. 14 della lista immobili sia strumentale all'attività agricola della ricorrente. Lo stesso risulta accatastato nella categoria A/4 (abitazioni di tipo popolare) e nulla depone per la sua ruralità secondo quanto dedotto in ricorso.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nulla sulle spese in assenza di costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, il 25 febbraio 2026 Il Presidente est.
OL SA