Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 387
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di potere del funzionario responsabile

    La Corte ritiene che l'esecutività degli avvisi di accertamento non comporti la caducazione della delibera di giunta né il venir meno della legittima investitura del funzionario. Il potere del funzionario non viene meno per effetto del rinnovo dell'amministrazione comunale, in quanto organo interno all'amministrazione. I poteri del funzionario in scadenza restano intatti fino alla sua sostituzione e gli atti adottati mantengono validità.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'atto impugnato per privo di firma autografa

    La sottoscrizione è immune da censure in quanto legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del funzionario responsabile, come da determinazione dirigenziale la cui esistenza non è in discussione. L'allegazione di detta determina all'atto impugnato non è prevista dalla norma. L'indicazione della fonte dei dati non è prevista dalla norma e non si comprende come tale mancanza pregiudichi i diritti della contribuente.

  • Rigettato
    Esenzione IMU per fabbricato rurale strumentale

    Non v'è prova che il fabbricato sia strumentale all'attività agricola della ricorrente. Lo stesso risulta accatastato nella categoria A/4 (abitazioni di tipo popolare) e nulla depone per la sua ruralità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 387
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 387
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo