Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 29/01/2026, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01772/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07791/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7791 del 2025, proposto da
IN ES, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Celotto e Lorenzo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R. e Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
- della sentenza del 30 dicembre 2024, n. 23643, con la quale il T.A.R. Lazio, Roma, Sezione IV quater, in accoglimento del ricorso presentato dalla parte ricorrente avverso il giudizio di non abilitazione alla I fascia nel Settore Concorsuale 01/A1, Logica Matematica e Matematiche Complementari, nella tornata A.S.N. 2021-2023, IV quadrimestre, ha annullato il predetto giudizio e ha disposto il riesame della posizione del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione;
nonché per la dichiarazione di nullità ovvero, in ogni caso, previa conversione del rito in ordinario e salva dichiarazione di inefficacia, per l’annullamento:
- del provvedimento n. 5360 del 22 aprile 2025, con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha rigettato l’istanza di ricusazione presentata dalla parte ricorrente nei confronti della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 01/A1, Logica Matematica e Matematiche Complementari, nominata in esecuzione della sentenza T.A.R. Lazio, Sezione IV quater, n. 23643/2024;
- del previo Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 199 del 6 marzo 2025, nella parte in cui è stata nominata la Commissione per procedere alla rivalutazione della domanda presentata dal candidato ES IN in esecuzione della sentenza T.A.R. Lazio, Sezione IV quater, n. 23643/2024;
- nonché, in via derivata e consequenziale, del giudizio, pubblicato in data 9 maggio 2025, di non idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di I fascia del settore concorsuale 01/A1 “Logica matematica e matematiche complementari”, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente, unitamente ai giudizi individuali espressi dai singoli Commissari in esecuzione della sentenza T.A.R. Lazio, Sezione IV quater, n. 23643/2024 e ai verbali di svolgimento delle operazioni di rivalutazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale nei limiti d’interesse, ivi compresi, in maniera esemplificativa e non esaustiva, i non conosciuti provvedimenti di approvazione ministeriale della procedura abilitativa in esame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R. e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Marco RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 22 giugno 2025, tempestivamente depositato, IN ES ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del 30 dicembre 2024, n. 23643 di questa Sezione, con la quale è stato disposto il riesame da parte di una nuova Commissione in relazione alla domanda per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel S.C. 01/A1, Logica Matematica e Matematiche Complementari, nella tornata A.S.N. 2021-2023, IV quadrimestre, e la declaratoria di nullità o, comunque, l’annullamento, previo mutamento del rito, del provvedimento n. 5360 del 22 aprile 2025, con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha rigettato l’istanza di ricusazione presentata dalla parte ricorrente nei confronti della nuova Commissione ed il conseguente (successivo) giudizio, pubblicato in data 9 maggio 2025, di non idoneità.
Il candidato ricorrente ha premesso, in punto di fatto, di aver impugnato innanzi a questo Tribunale il diniego espresso dalla (prima) Commissione - composta dai Proff. Mauro Ferrari, Giacomo Lenzi, Pier Luigi Ferrari, PA D’IN e IA ND RA - nominata nell’ambito della procedura di cui sopra, il cui giudizio si concludeva (positivamente) con la sentenza n. 23643/2024, pubblicata il 30 dicembre 2024, di questa Sezione di accoglimento ed annullamento del predetto diniego ed ordine di riesame da parte di una Commissione in diversa composizione.
Con Decreto Direttoriale n. 199 del 6 marzo 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca provvedeva alla nomina della nuova Commissione giudicatrice incaricata della rivalutazione, composta dai Proff. Pietro Di Martino, IM AI, TA DO, SE DI e FA Cerulli.
Nelle more, la parte ricorrente presentava nuova domanda per il conseguimento dell’A.S.N. relativa alla tornata per gli anni 2023 - 2025.
Ciò posto, con istanza depositata il 13 marzo 2025, la parte ricorrente ha chiesto la ricusazione della Commissione, nominata in esecuzione della predetta sentenza, in quanto: 1) la Prof.ssa RA risultava inclusa tra i soggetti sorteggiabili per la Commissione incaricata della rivalutazione della domanda del ricorrente, nonostante avesse già fatto parte della Commissione per l’A.S.N. 2021, il cui giudizio è stato annullato da questo T.A.R. con la suddetta sentenza; 2) il Prof. Di Martino risultava essere componente sia della Commissione nominata in esecuzione della sentenza n. 23643/2024 di questa Sezione, incaricata della rivalutazione del ricorrente, sia della Commissione A.S.N. 2023 -2025, relativa all’ulteriore domanda di abilitazione nel frattempo presentata dal medesimo candidato per la successiva tornata; 3) la Prof.ssa Robutti era inclusa tra i membri sorteggiabili per la Commissione incaricata della rivalutazione della domanda del ricorrente, pur essendo contestualmente componente della Commissione A.S.N. 2023 - 2025, incaricata della valutazione dell’ulteriore domanda di abilitazione nel frattempo presentata dal medesimo ricorrente per la successiva tornata.
Con provvedimento prot. n. 5360, notificato il 22 aprile 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca rigettava l’istanza di ricusazione.
In data 9 maggio 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca pubblicava l’esito della procedura di rivalutazione della domanda di abilitazione oggetto della sentenza di annullamento n. 23643/2024 di questa Sezione.
La Commissione, nel nuovo giudizio, concludeva nuovamente per la non idoneità della parte ricorrente a rivestire le funzioni di professore di I fascia.
Tanto premesso, il candidato ricorrente, lamentando la violazione e/o l’elusione di quanto previsto nella sentenza n. 23643/2024 o, comunque, l’illegittimità dell’operato del Ministero dell’Università e della Ricerca in relazione al riesame della domanda, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, sono state lamentate “ violazione e/o elusione del giudicato - inclusione di soggetti già componenti della commissione che ha espresso il giudizio annullato dal T.A.R. nella rosa dei Commissari per la rivalutazione - violazione dei principi di imparzialità, correttezza, trasparenza. nullità ai sensi dell’art. 21-septies della Legge n. 241/1990. ”.
L’Amministrazione avrebbe errato nella procedura di selezione dei membri della (nuova) Commissione nominata per il riesame, perché avrebbero concorso, quali membri sorteggiabili, anche soggetti in posizione di incompatibilità, dal momento che tra essi risultava esserci anche un Commissario facente parte della (precedente) Commissione che aveva emesso il diniego poi annullato da questo T.A.R..
1.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la “ violazione e/o falsa applicazione e interpretazione degli art. 51 e 52 c.p.c., degli artt. 1, 3 e 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione ”.
Sotto altro profilo, l’Amministrazione avrebbe comunque errato nel disattendere l’istanza di ricusazione dei membri della Commissione, in quanto sussisterebbero tutti i presupposti di cui all’art. 51 c.p.c. e 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., con riferimento al Commissario che aveva già fatto parte della (precedente) Commissione che aveva emesso il diniego poi annullato da questo T.A.R..
1.3. Con il terzo motivo, sono state censurate “ violazione dell’art. 16, comma 3, lett. l), della Legge n. 240/2010 - erronea applicazione dell’art. 7-bis, comma 3, del D.L. n. 51/2023 ”.
Secondo la parte ricorrente, l’atto di nomina della Commissione sarebbe illegittimo perché sarebbe stato nominato un Commissario a sua volta già nominato nell’ambito della successiva tornata per gli anni 2023 - 2025.
1.4. Con il quarto motivo, sono state lamentate “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione - eccesso di potere per grave disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto - violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. ”.
L’Amministrazione, per quanto riguarda la procedura di selezione e nomina dei Commissari oggetto del presente giudizio, avrebbe violato il principio di parità di trattamento, dal momento che per altri candidati avrebbe disposto il riesame da parte di Commissioni prive di incompatibilità.
1.5. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi nulli e/o inefficaci ovvero, previa conversione del rito, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
2. In data 14 febbraio 2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R. e del Ministero dell'Università e della Ricerca.
3. Con memoria depositata in data 12 agosto 2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto l’estromissione dal giudizio, stante il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. Con memoria depositata l’8 settembre 2025, la parte ricorrente ha chiesto accogliersi le proprie conclusioni.
5. In data 20 settembre 2025, l’Avvocatura dello Stato ha prodotto una relazione con la quale sono state contestate le deduzioni contenute nel ricorso.
6. Alla Camera di Consiglio del 24 settembre 2025, fissata con il rito speciale per la trattazione della domanda di ottemperanza, la difesa del ricorrente ha chiesto rinviarsi la trattazione della causa per replicare alle eccezioni contenute nella relazione prodotta dall’Amministrazione; il Presidente della Sezione ha quindi disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio 12 novembre 2025.
7. Con memoria depositata il 31 ottobre 2025, la parte ricorrente ha replicato alle difese dell’Amministrazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
8. Alla Camera di Consiglio del 12 novembre 2025, il Presidente della Sezione, all’esito della discussione, ha disposto il mutamento del rito da speciale a ordinario, in ragione della proposizione della domanda di annullamento, e fissato per il prosieguo la pubblica udienza del 21 gennaio 2026.
9. Con memoria depositata il 29 dicembre 2025, la parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
10. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata infine introitata per la decisione.
11. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
11.1. In via preliminare, va disposta l’estromissione dal presente giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R., come eccepito dall’Avvocatura erariale, trattandosi di Amministrazioni non passivamente legittimate, dal momento che i provvedimenti impugnati sono imputabili esclusivamente al Ministero dell’Università e della Ricerca.
11.2. Ciò posto, con il primo motivo di gravame, la parte ricorrente si duole della violazione e/o elusione della sentenza n. 23643/2024, pubblicata il 30 dicembre 2024, di questa Sezione, con la quale è stato annullato il diniego espresso dalla Commissione presso il Ministero dell’Università e della Ricerca in relazione al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel S.C. 01/A1, Logica Matematica e Matematiche Complementari, nella tornata A.S.N. 2021-2023, IV quadrimestre, dal momento che la Prof.ssa RA - facente parte della precedente Commissione che aveva espresso il giudizio poi annullato - risultava essere tra i Candidati sorteggiabili nell’ambito del giudizio di riesame.
Tale situazione, secondo il ricorrente, sarebbe in insanabile contrasto con le prescrizioni imposte nella predetta sentenza, laddove era stato chiaramente ordinato che il riesame dovesse essere eseguito da una Commissione in diversa composizione. La circostanza, dunque, che la Prof.ssa RA era stata inserita nella platea dei sorteggiabili avrebbe violato il disposto di cui all’art. 7 del D.P.R. 95/2016 sulle modalità di composizione (per sorteggio) della Commissione, anche in presenza di situazioni di incompatibilità.
A fronte di tale doglianza, l’Amministrazione ha replicato, evidenziando come non poteva riscontrarsi, nel caso di specie, alcuna violazione e/o elusione del giudicato, dal momento che la Prof.ssa RA non aveva fatto parte della (nuova) Commissione chiamata a rivalutare la domanda del candidato ricorrente; in ogni caso, la Prof.ssa RA non aveva ricoperto il ruolo di membro effettivo della Commissione nominata per il settore concorsuale 01/A1-Logica matematica e matematiche complementari per la tornata 2021 - 2023, ma, al contrario, quello di Commissario nominato con D.D. 381 del 30 marzo 2023 in sostituzione del prof. IO Bolondi, limitatamente all’esame proprio del dott. IN, in quanto il Componente effettivo si trovava all’epoca in situazione di incompatibilità nei riguardi del candidato.
11.2.1. Ritiene il Collegio che tale doglianza non possa essere condivisa.
In punto di diritto, l’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 95/2016, prevede che “ 2. I componenti delle commissioni sono individuati mediante sorteggio all'interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Ai membri delle commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità. ”.
Il successivo art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016 dispone, poi, che “ Formata la lista secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di tutti i componenti della lista;
b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorità è definito partendo dal candidato con la minore età anagrafica .”.
Nel caso in cui sia necessario disporre la sostituzione di un Commissario, l’art. 7, comma 4 del D.P.R. n. 95/2016 prevede chiaramente che “4. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario, si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo, procedendo preliminarmente alle verifiche di stato giuridico dei professori ordinari inseriti nella lista dei sorteggiabili. In tali casi è sospeso il termine dei lavori della commissione per il tempo necessario alla sostituzione. Sono fatti salvi i criteri per l'espletamento delle procedure di abilitazione adottati dalla commissione ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Le valutazioni ancora in corso all'atto della sostituzione possono essere convalidate dal commissario subentrante entro venti giorni dalla nomina. ”.
Quanto alle operazioni di sorteggio, l’art, 7, comma 5 del D.P.R. n. 95/2016 precisa che “5. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non più di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed è nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Del comitato fa parte obbligatoriamente un membro designato dalla CRUI e almeno uno designato dal CUN .”,
Infine, qualora, vengano a configurarsi ipotesi di incompatibilità, l’art. 7, comma 6, dispone che “ 6. Dall'ultima data utile per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 8, comma 3, decorre per ciascun candidato il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari. In caso di accoglimento dell'istanza, si procede secondo le modalità di cui al comma 4 alla sostituzione del commissario ricusato, limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante. ”.
Ciò posto, dall’interpretazione delle suindicate disposizioni può agevolmente ricavarsi la conclusione che il sistema del sorteggio è finalizzato a garantire la trasparenza della nomina dei membri della Commissione attraverso la preventiva predisposizione di una platea di sorteggiabili e la successiva operazione di selezione; qualora si vengano a configurare delle ipotesi di incompatibilità, è prevista la sostituzione dei membri e, comunque, la possibilità di ricusare la Commissione stessa.
Tanto chiarito, si osserva come, nel caso di specie, non via stata alcuna violazione e/o elusione della sentenza n. 23643/2024 di questa Sezione, dal momento che, in essa, era stato ordinato all’Amministrazione di riesaminare la domanda del candidato ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione; ebbene, dall’esame degli atti è dato evincersi che la (nuova) Commissione sia stata effettivamente composta da (differenti) Commissari tra i quali non figurava, per l’appunto, la Prof.ssa RA. Infatti, mentre la precedente Commissione - il cui giudizio è stato annullato da questa Sezione - era formata dai Proff. Mauro Ferrari, Giacomo Lenzi, Pier Luigi Ferrari, PA D’IN e IA ND RA, la nuova Commissione è stata (invece) composta dai Proff. Pietro Di Martino, IM AI, TA DO, SE DI e FA Cerulli. La circostanza che, nell’elenco dei membri sorteggiabili, figurasse (anche) la Prof.ssa RA non ha avuto, nel caso di specie, alcun rilievo, neanche potenziale, poiché profili di incompatibilità si sarebbero potuto configurare soltanto nell’ipotesi in cui il predetto Commissario fosse stato concretamente sorteggiato e fosse stato poi chiamato a rivalutare la domanda del ricorrente.
Sul punto, infatti, giova precisare che il sistema processuale amministrativo è improntato al principio della tutela della posizione giuridica soggettiva in presenza di un interesse ad agire, configurabile laddove il provvedimento impugnato arrechi alla parte lesa un pregiudizio diretto, concreto ed attuale, stante la natura soggettiva di questa giurisdizione, non essendo ammissibile un controllo generalizzato sulla (mera) legalità formale dell’azione amministrativa. Trattasi, infatti, di un’impostazione confermata dalla Legge n. 15/2005, che, nel disciplinare la patologia del provvedimento amministrativo, ha disposto, in seno all’art. 21 octies della Legge n. 241/1990 e ss.mm. il principio della non annullabilità del provvedimento stesso, qualora esso sia affetto di vizi meramente formali o procedimentali nei casi di attività vincolata o qualora il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso rispetto a quello concretamente adottato dalla Pubblica Amministrazione. Ne consegue, pertanto, che non ogni violazione di legge comporta l’annullabilità del provvedimento amministrativo, ma solo quella che incide direttamente e concretamente sull’interesse sostanziale protetto dalla norma.
È evidente che, nel caso di specie, la doglianza in questione, per come articolata dal ricorrente, ha una dimensione meramente ipotetica e, in quanto tale, inammissibile alla stregua di quanto sopra evidenziato. La circostanza, dunque, che la Prof.sa RA avrebbe potuto teoricamente riesaminare il ricorrente non ha pertanto determinato alcuna lesione della posizione giuridica del ricorrente.
11.2.2. Per tali motivi, ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, non è riscontrabile alcuna violazione e/o elusione della sentenza suindicata.
11.3. Il rigetto del primo motivo determina, conseguentemente, anche il rigetto del secondo (e correlato) motivo di gravame, secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto accogliere l’istanza di ricusazione della Commissione, stante la asserita situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi della Prof.ssa RA che si sarebbe dovuta astenere.
Sul punto, giova evidenziare che, in astratto, sussiste il conflitto di interessi nelle ipotesi di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., secondo cui “ Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale ”.
Quanto, poi, alle procedure selettive e comparative, la giurisprudenza amministrativa ha fatto applicazione dei criteri dettati dall’art. 51 c.p.c., secondo cui il Commissario è tenuto ad astenersi nelle ipotesi tassative ivi previste ovvero in presenza di gravi ragioni di convenienza (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 7 novembre 2025, n. 19785).
Tanto chiarito, anche in questo caso è evidente che non incombeva alcun obbligo di astensione in capo alla Prof.ssa RA, non essendo stata concretamente nominata quale Commissario per la rivalutazione della domanda presentata dal candidato ricorrente, per cui l’Amministrazione ha correttamente respinto l’istanza di ricusazione.
Ne consegue, pertanto, che, anche sotto questo profilo, non sono riscontrabili profili di annullabilità dei provvedimenti impugnati.
11.4. Con il terzo e quarto motivo di gravame, congiuntamente sindacabili in quanto strettamente connessi, il candidato ricorrente si duole che il Prof. Di Martino, membro della Commissione che ha disposto il riesame qui impugnato (ossia per la tornata degli anni 2021 - 2023), sia stato nominato anche nell’ambito della procedura per il reclutamento della tornata degli anni 2023 - 2025, alla quale lo stesso ricorrente ha presentato domanda.
Tale situazione si porrebbe in insanabile contrasto con quanto disposto dall’art. 16, comma 3, lett. l ), della Legge n. 240/2010, secondo cui sussiste “ il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale ”. Inoltre, non potrebbe trovare applicazione il disposto dell’art. 7 bis, comma 3, del Decreto Legge n. 51/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2023, che si applicherebbe soltanto per le procedure da essa regolate e quindi non a quelle antecedenti la sua entrata in vigore.
11.4.1. Ritiene il Collegio che anche tale doglianza non meriti condivisione con le seguenti precisazioni.
Ed invero, si osserva - come peraltro correttamente rilevato anche dalla difesa erariale - che non sussisteva, nel caso di specie, alcuna ipotesi di incompatibilità del Prof. Di Martino.
In particolare, la circostanza che il predetto membro fosse stato già nominato per la selezione degli anni 2023 - 2025 è irrilevante alla stregua delle seguenti considerazioni.
Risulta dirimente, nel caso di specie, l’applicazione dell’art. 6, comma 7, del D.P.R. n. 95/2016, secondo cui “ I commissari non possono far parte, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale. Tale incompatibilità non si applica nell'ipotesi in cui i commissari siano stati nominati per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali. ”; ebbene, il predetto membro, nominato per l’appunto per dare esecuzione a una pronuncia giurisdizionale, non era quindi sottoposto all’ordinario regime di incompatibilità previsto dalla predetta norma, dovendo procedere al riesame in via giudiziale della domanda del candidato ricorrente, a nulla rilevando che lo stesso era stato nominato anche nell’ambito di altra procedura selettiva.
Quanto, poi, all’art. 7 bis , comma 3, del Decreto Legge n. 51/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2023, secondo cui “ Ai componenti delle commissioni nazionali di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il divieto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera l), della legge n. 240 del 2010. ”, lo stesso non ha alcuna rilevanza nella presente vicenda, potendo (semmai) avere incidenza nell’ambito della procedura di selezione per la tornata degli anni 2023 - 2025. Infatti, tale norma deve essere interpretata nel senso che è consentito ai membri già nominati per le tornate degli anni precedenti - come nel caso di specie - di poter essere nominati anche per le procedure selettive degli anni 2023 - 2025, in deroga al divieto suindicato.
Opinare quindi nel senso che sussisterebbe l’incompatibilità del predetto Commissario, poiché nominato contestualmente nell’ambito delle procedure per gli anni 2021 - 2023 e 2023 - 2025, è certamente contrario a quanto previsto, in via derogatoria, dall’art. 6, comma 7, del D.P.R. n. 95/2016, nonché dall’art. 7 bis , comma 3, del Decreto Legge n. 51/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2023.
Per tali ragioni, non sussiste alcuna ipotesi di incompatibilità dei membri della Commissione nominata per il riesame della domanda del ricorrente.
11.5. Quanto, poi, alla pretesa difformità di trattamento in relazione ai criteri di nomina della Commissione per altri candidati, questo Collegio si limita ad evidenziare come l’infondatezza di tutti i motivi di gravame consente di escludere qualsiasi forma di disparità dell’agire della Pubblica Amministrazione nei confronti dell’odierno ricorrente che è stato giudicato da una Commissione imparziale.
11.6. Le considerazioni che precedono inducono quindi questo Collegio a ritenere che il riesame disposto dalla Commissione in parola, avente esito negativo, è immune dai vizi denunciati.
11.7. In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
12. Tenuto conto della novità della questione e della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R., lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IAngela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto TA, Consigliere
Marco RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RT | IAngela Caminiti |
IL SEGRETARIO