TAR
Sentenza breve 13 marzo 2026
Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 13/03/2026, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00389/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 00661 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00389/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 389 del 2026, proposto dal -OMISSIS- Soc.
Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura
CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Carrubba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Città Metropolitana di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Cantiello, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
nei confronti N. 00389/2026 REG.RIC.
della società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; della società -OMISSIS- S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ribaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-del 30/12/2025, della Direzione
Edilizia Scolastica e Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali della Città
Metropolitana di Palermo, rettificata e integrata con determina dirigenziale -
OMISSIS- del 10/01/2026, con la quale è stata aggiudicata al costituendo r.t.i. controinteressato la gara per il progetto di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale delle Poste Italiane
s.p.a., in Palermo - via -OMISSIS-, quartiere-OMISSIS- intervento - CUP -OMISSIS-
– CIG -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Palermo e della
Società -OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. Pierluigi
MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO N. 00389/2026 REG.RIC.
1.- Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, società cooperativa operante nel settore edilizio, domanda l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 30/12/2025, della Direzione Edilizia Scolastica e Valorizzazione dei Beni
Patrimoniali e Culturali della Città Metropolitana di Palermo, rettificata e integrata con determina dirigenziale -OMISSIS- del 10/01/2026, con la quale è stata aggiudicata al costituendo r.t.i. controinteressato la gara per il progetto di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale delle
Poste Italiane s.p.a., in Palermo - via -OMISSIS-, quartiere-OMISSIS- intervento -
CUP -OMISSIS-– CIG -OMISSIS-.
Domanda, altresì, il risarcimento in forma specifica, mediante subentro nel contratto, previa declaratoria di inefficacia dello stesso in caso di eventuale stipulazione con la controinteressata, ovvero, in subordine, il risarcimento per equivalente.
Al fine di accertare l'inadeguatezza dell'offerta della controinteressata, in relazione alle previsioni del disciplinare di gara, avanza una istanza istruttoria (verificazione o
CTU).
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 108 d.lgs. 36/2023 - violazione e falsa applicazione dell'art. 3.5 del disciplinare di gara - inammissibilità della offerta tecnica della controinteressata.
2.- Si costituivano la Città Metropolitana di Palermo e la società controinteressata (-
OMISSIS- s.r.l.), le quali, con distinte memorie, concludevano per l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- All'udienza camerale del 10.03.2026, di discussione dell'istanza cautelare, il ricorso veniva trattenuto in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell'art. 60
c.p.a., di possibile definizione dello stesso con sentenza in forma semplificata.
4.- Il ricorso è infondato. N. 00389/2026 REG.RIC.
4.1- La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dell'appalto in epigrafe indicato.
All'esito della selezione, il R.T.I. controinteressato si è classificato al primo posto, con il punteggio totale di 69,02, mentre la ricorrente ha ottenuto il punteggio totale di
68,95.
Nel corpo del ricorso, deduce l'inammissibilità dell'offerta dell'aggiudicataria, atteso che prevedrebbe una soluzione (ritenuta migliorativa dalla S.A.) preclusa dalla lex specialis.
In particolare, le caratteristiche dell'offerta andrebbero ad integrare una variante strutturale sostanziale del PFTE, in ragione di: a) variazioni del sistema di vincolo delle travi in elevazione; b) variazioni delle rigidezze della struttura con conseguente variazione della risposta sismica; c) variazioni del sistema di fondazione.
4.2- Il Collegio non condivide la prospettazione di parte ricorrente, atteso che:
- l'art. 3.5 del Disciplinare di gara stabilisce che "Non sono ammesse varianti progettuali che si sostanzino in modifiche strutturali e funzionali del Progetto di
Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara";
- il punto B1 favorisce la "Proposta di soluzioni migliorative finalizzate alla sicurezza strutturale ed un maggiore efficientamento tecnologico", specificando che "Saranno valutati positivamente i progetti che hanno previsto soluzioni migliorative e/o innovative dal punto di vista tecnologico e strutturale";
- il punto B4 favorisce le “proposte migliorative nell'individuazione di migliori soluzioni inerenti la demolizione dell'esistente fabbricato e l'organizzazione della sicurezza nelle aree limitrofe e di cantiere considerando anche le vie di accesso e l'organizzazione della viabilità di cantiere durante le varie fasi di realizzazione.
La migliore organizzazione dovrà riguardare: 1) operativa di cantiere (fasi di stoccaggio/movimentazioni materiali e rifiuti, scavi, demolizioni e rimozioni); 2) N. 00389/2026 REG.RIC.
degli accessi in cantiere con mezzi di ingombro compatibili con le dimensioni delle vie di accesso al fabbricato limitando le interferenze con le attività circostanti
(viabilità, aree pedonali).”;
- le tre disposizioni della legge di gara vanno interpretate in combinato disposto, in modo da vietare le modifiche che stravolgano l'essenza tipologica e funzionale del progetto (le "varianti" in senso proprio), ma al contempo premiare la presentazione di proposte che, pur incidendo sulla tecnologia costruttiva e strutturale, si configurino come "migliorie" dell'opera, finalizzate a ottimizzarne le prestazioni e l'efficienza;
- la proposta del R.T.I. -OMISSIS- non altera in alcun modo i caratteri essenziali del progetto, intervenendo sulle modalità esecutive e qualificandosi come miglioria;
- in particolare, appaiono coerenti con gli atti del giudizio e con le prescrizioni della lex specialis di gara, le asserzioni difensive della controinteressata, nella parte in cui afferma che: i) “Il progetto posto a base di gara prevede una struttura a telaio in cemento armato. La proposta dell'aggiudicatario mantiene inalterata tale tipologia, limitandosi a modificare la tecnologia esecutiva degli elementi (da getto in opera a prefabbricazione). Lo "scheletro" della costruzione, ovvero il suo schema resistente, non viene modificato”; ii) “La soluzione proposta dall'aggiudicataria odierna controinteressata, mantiene inalterati dimensioni, sezioni, ingombri, allineamenti, classi di resistenza, categorie d'uso e vita nominale dell'opera. Non vi è alcuna variazione al progetto architettonico, distributivo e funzionale dell'edificio, come risulta dalla relazione tecnica allegata.”;
- allo stesso tempo, sono condivisibili le asserzioni difensive della difesa comunale, nella parte in cui afferma che “con la prefabbricazione, invero, restano invariati la sagoma, la geometria, la volumetria, i carichi, la destinazione scolastica,
l'impianto funzionale e le finalità dell'intervento, così come non risultano N. 00389/2026 REG.RIC.
modificati i parametri urbanistici o autorizzativi, né la classe di rischio sismico.
Le migliorie proposte non determinano, dunque, un aliud pro alio rispetto alla prestazione richiesta, né incidono sulla natura dell'opera appaltata o sull'equilibrio economico dell'appalto. Esse si traducono, piuttosto, in una diversa modalità esecutiva delle medesime opere, interna alla categoria strutturale prevista e conforme alla normativa tecnica vigente. Il sistema prefabbricato in calcestruzzo rientra tra le tipologie costruttive ordinarie, garantisce prestazioni strutturali equivalenti – se non superiori – rispetto alle soluzioni tradizionali, assicura maggiore controllo qualitativo, riduce le interferenze di cantiere, ottimizza tempi di esecuzione e costi di gestione, migliora la durabilità e comporta un minore impatto ambientale. L'utilizzo di travi e pilastri prefabbricati in calcestruzzo per edifici pluripiano rappresenta, per l'Amministrazione, una proposta innovativa e migliorativa in tutte le fasi dell'opera. La produzione dei materiali in stabilimento consente non solo una significativa riduzione dei tempi complessivi, ma garantisce anche una maggiore qualità grazie al controllo di parametri come temperatura, umidità e vibrazione del getto, e a ispezioni più rigorose rispetto a quelle possibili in cantiere, con conseguente diminuzione delle emissioni di CO₂ (dal 5 al 15%). Durante la costruzione, questa tecnologia permette una cantierizzazione più rapida ed efficiente, riducendo ulteriormente i tempi di esecuzione. La prefabbricazione offre vantaggi notevoli in termini di velocità di realizzazione, contribuendo al rispetto delle scadenze dettate dalla linea di finanziamento, oltre a garantire maggiore sicurezza sismica, comfort e durabilità. L'impiego di questa tecnologia consente una riduzione dei tempi di costruzione di circa il 40%, grazie al fatto che la produzione degli elementi strutturali in stabilimento può procedere in parallelo con le altre lavorazioni propedeutiche in cantiere, mentre l'assemblaggio degli elementi avviene rapidamente mediante mezzi meccanici idonei. Per quanto riguarda le migliorie N. 00389/2026 REG.RIC.
strutturali, come previsto dal subcriterio B1, il moderno prefabbricato in c.a. offre una maggiore sicurezza sismica grazie a: connessioni ingegnerizzate e dissipative, controllo industriale della qualità che riduce i difetti esecutivi e migliora l'affidabilità globale, e progettazione secondo la gerarchia delle resistenze.
L'architettura dei tre edifici del complesso scolastico oggetto dell'appalto è identica: ciascun edificio è composto da tre corpi fabbrica indipendenti, con il corpo centrale affiancato da due corpi laterali speculari. La tecnologia prefabbricata si adatta perfettamente a questa modularità e ripetitività strutturale, confermando una significativa riduzione dei tempi di realizzazione e dei futuri costi di gestione dei corpi fabbrica scolastici. Invero, dalla relazione tecnica dell'aggiudicataria emerge (cfr. stralcio relazione a pag. 7 del ricorso) come la scelta della prefabbricazione sia finalizzata alla riduzione delle tempistiche realizzative, al mantenimento di elevati standard di sicurezza, alla maggiore pulizia del cantiere e alla riduzione dei materiali provvisionali e dei rifiuti: aspetti che il disciplinare stesso prevedeva tra gli elementi suscettibili di attribuzione specifica di punteggio. Ne consegue che la soluzione proposta non integra una variante sostanziale, ma costituisce una legittima miglioria tecnica, coerente con la lex specialis e con la ratio delle procedure ad evidenza pubblica improntate al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che valorizza proprio il confronto competitivo sulle soluzioni tecniche migliorative”.
4.3- Sul punto, giurisprudenza granitica afferma che: “…devono qualificarsi varianti esclusivamente quelle modifiche che incidono sugli elementi tipologici, strutturali o funzionali essenziali dell'opera posta a base di gara, alterandone l'impianto progettuale e richiedendo, per ciò stesso, una preventiva ed espressa autorizzazione della stazione appaltante….diversamente, costituiscono migliorie tutte quelle precisazioni, integrazioni e soluzioni tecniche migliorative che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione N. 00389/2026 REG.RIC.
appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (…) nell'appalto di lavori è sanzionabile con l'esclusione soltanto l'offerta tecnica che, contenendo un progetto in variante inammissibile, presupponga un'opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare luogo ad un aliud rispetto all'opera complessivamente prefigurata dall'Amministrazione ovvero da impedirne la fattibilità tecnica” (ex multis, C.d.S.
2512/2023).
Inoltre, “la valutazione della coerenza delle migliorie dell'offerta compete al seggio di gara, il cui prudente apprezzamento è sindacabile nei limiti del manifesto travisamento dei fatti o dell'illogicità del giudizio, atteso che spetta alla commissione di gara, nell'attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell'ambito delle varianti inammissibili o delle semplici migliorie (anche per quanto attiene all'apprezzamento delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua rispondenza alle esigenze della stazione appaltante), un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta; il giudice amministrativo non può anteporre la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, essendo quest'ultimo espressione di una discrezionalità sindacabile nei soli limiti dell'illogicità della soluzione o dell'evidente travisamento dei suoi presupposti.” (da ultimo, C.d.S. n.
3345/2025, Tar Salerno 1721/2024), circostanza non sussistente nel caso di specie.
5.- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va integralmente rigettato.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tra le parti costituite. Nulla per le spese per la parte non costituita. N. 00389/2026 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro
2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti costituite. Nulla per le spese per la parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi MO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi MO VA NE N. 00389/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 00661 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00389/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 389 del 2026, proposto dal -OMISSIS- Soc.
Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura
CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Carrubba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Città Metropolitana di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Cantiello, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
nei confronti N. 00389/2026 REG.RIC.
della società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; della società -OMISSIS- S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ribaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-del 30/12/2025, della Direzione
Edilizia Scolastica e Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali della Città
Metropolitana di Palermo, rettificata e integrata con determina dirigenziale -
OMISSIS- del 10/01/2026, con la quale è stata aggiudicata al costituendo r.t.i. controinteressato la gara per il progetto di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale delle Poste Italiane
s.p.a., in Palermo - via -OMISSIS-, quartiere-OMISSIS- intervento - CUP -OMISSIS-
– CIG -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Palermo e della
Società -OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. Pierluigi
MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO N. 00389/2026 REG.RIC.
1.- Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, società cooperativa operante nel settore edilizio, domanda l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 30/12/2025, della Direzione Edilizia Scolastica e Valorizzazione dei Beni
Patrimoniali e Culturali della Città Metropolitana di Palermo, rettificata e integrata con determina dirigenziale -OMISSIS- del 10/01/2026, con la quale è stata aggiudicata al costituendo r.t.i. controinteressato la gara per il progetto di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale delle
Poste Italiane s.p.a., in Palermo - via -OMISSIS-, quartiere-OMISSIS- intervento -
CUP -OMISSIS-– CIG -OMISSIS-.
Domanda, altresì, il risarcimento in forma specifica, mediante subentro nel contratto, previa declaratoria di inefficacia dello stesso in caso di eventuale stipulazione con la controinteressata, ovvero, in subordine, il risarcimento per equivalente.
Al fine di accertare l'inadeguatezza dell'offerta della controinteressata, in relazione alle previsioni del disciplinare di gara, avanza una istanza istruttoria (verificazione o
CTU).
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 108 d.lgs. 36/2023 - violazione e falsa applicazione dell'art. 3.5 del disciplinare di gara - inammissibilità della offerta tecnica della controinteressata.
2.- Si costituivano la Città Metropolitana di Palermo e la società controinteressata (-
OMISSIS- s.r.l.), le quali, con distinte memorie, concludevano per l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- All'udienza camerale del 10.03.2026, di discussione dell'istanza cautelare, il ricorso veniva trattenuto in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell'art. 60
c.p.a., di possibile definizione dello stesso con sentenza in forma semplificata.
4.- Il ricorso è infondato. N. 00389/2026 REG.RIC.
4.1- La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dell'appalto in epigrafe indicato.
All'esito della selezione, il R.T.I. controinteressato si è classificato al primo posto, con il punteggio totale di 69,02, mentre la ricorrente ha ottenuto il punteggio totale di
68,95.
Nel corpo del ricorso, deduce l'inammissibilità dell'offerta dell'aggiudicataria, atteso che prevedrebbe una soluzione (ritenuta migliorativa dalla S.A.) preclusa dalla lex specialis.
In particolare, le caratteristiche dell'offerta andrebbero ad integrare una variante strutturale sostanziale del PFTE, in ragione di: a) variazioni del sistema di vincolo delle travi in elevazione; b) variazioni delle rigidezze della struttura con conseguente variazione della risposta sismica; c) variazioni del sistema di fondazione.
4.2- Il Collegio non condivide la prospettazione di parte ricorrente, atteso che:
- l'art. 3.5 del Disciplinare di gara stabilisce che "Non sono ammesse varianti progettuali che si sostanzino in modifiche strutturali e funzionali del Progetto di
Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara";
- il punto B1 favorisce la "Proposta di soluzioni migliorative finalizzate alla sicurezza strutturale ed un maggiore efficientamento tecnologico", specificando che "Saranno valutati positivamente i progetti che hanno previsto soluzioni migliorative e/o innovative dal punto di vista tecnologico e strutturale";
- il punto B4 favorisce le “proposte migliorative nell'individuazione di migliori soluzioni inerenti la demolizione dell'esistente fabbricato e l'organizzazione della sicurezza nelle aree limitrofe e di cantiere considerando anche le vie di accesso e l'organizzazione della viabilità di cantiere durante le varie fasi di realizzazione.
La migliore organizzazione dovrà riguardare: 1) operativa di cantiere (fasi di stoccaggio/movimentazioni materiali e rifiuti, scavi, demolizioni e rimozioni); 2) N. 00389/2026 REG.RIC.
degli accessi in cantiere con mezzi di ingombro compatibili con le dimensioni delle vie di accesso al fabbricato limitando le interferenze con le attività circostanti
(viabilità, aree pedonali).”;
- le tre disposizioni della legge di gara vanno interpretate in combinato disposto, in modo da vietare le modifiche che stravolgano l'essenza tipologica e funzionale del progetto (le "varianti" in senso proprio), ma al contempo premiare la presentazione di proposte che, pur incidendo sulla tecnologia costruttiva e strutturale, si configurino come "migliorie" dell'opera, finalizzate a ottimizzarne le prestazioni e l'efficienza;
- la proposta del R.T.I. -OMISSIS- non altera in alcun modo i caratteri essenziali del progetto, intervenendo sulle modalità esecutive e qualificandosi come miglioria;
- in particolare, appaiono coerenti con gli atti del giudizio e con le prescrizioni della lex specialis di gara, le asserzioni difensive della controinteressata, nella parte in cui afferma che: i) “Il progetto posto a base di gara prevede una struttura a telaio in cemento armato. La proposta dell'aggiudicatario mantiene inalterata tale tipologia, limitandosi a modificare la tecnologia esecutiva degli elementi (da getto in opera a prefabbricazione). Lo "scheletro" della costruzione, ovvero il suo schema resistente, non viene modificato”; ii) “La soluzione proposta dall'aggiudicataria odierna controinteressata, mantiene inalterati dimensioni, sezioni, ingombri, allineamenti, classi di resistenza, categorie d'uso e vita nominale dell'opera. Non vi è alcuna variazione al progetto architettonico, distributivo e funzionale dell'edificio, come risulta dalla relazione tecnica allegata.”;
- allo stesso tempo, sono condivisibili le asserzioni difensive della difesa comunale, nella parte in cui afferma che “con la prefabbricazione, invero, restano invariati la sagoma, la geometria, la volumetria, i carichi, la destinazione scolastica,
l'impianto funzionale e le finalità dell'intervento, così come non risultano N. 00389/2026 REG.RIC.
modificati i parametri urbanistici o autorizzativi, né la classe di rischio sismico.
Le migliorie proposte non determinano, dunque, un aliud pro alio rispetto alla prestazione richiesta, né incidono sulla natura dell'opera appaltata o sull'equilibrio economico dell'appalto. Esse si traducono, piuttosto, in una diversa modalità esecutiva delle medesime opere, interna alla categoria strutturale prevista e conforme alla normativa tecnica vigente. Il sistema prefabbricato in calcestruzzo rientra tra le tipologie costruttive ordinarie, garantisce prestazioni strutturali equivalenti – se non superiori – rispetto alle soluzioni tradizionali, assicura maggiore controllo qualitativo, riduce le interferenze di cantiere, ottimizza tempi di esecuzione e costi di gestione, migliora la durabilità e comporta un minore impatto ambientale. L'utilizzo di travi e pilastri prefabbricati in calcestruzzo per edifici pluripiano rappresenta, per l'Amministrazione, una proposta innovativa e migliorativa in tutte le fasi dell'opera. La produzione dei materiali in stabilimento consente non solo una significativa riduzione dei tempi complessivi, ma garantisce anche una maggiore qualità grazie al controllo di parametri come temperatura, umidità e vibrazione del getto, e a ispezioni più rigorose rispetto a quelle possibili in cantiere, con conseguente diminuzione delle emissioni di CO₂ (dal 5 al 15%). Durante la costruzione, questa tecnologia permette una cantierizzazione più rapida ed efficiente, riducendo ulteriormente i tempi di esecuzione. La prefabbricazione offre vantaggi notevoli in termini di velocità di realizzazione, contribuendo al rispetto delle scadenze dettate dalla linea di finanziamento, oltre a garantire maggiore sicurezza sismica, comfort e durabilità. L'impiego di questa tecnologia consente una riduzione dei tempi di costruzione di circa il 40%, grazie al fatto che la produzione degli elementi strutturali in stabilimento può procedere in parallelo con le altre lavorazioni propedeutiche in cantiere, mentre l'assemblaggio degli elementi avviene rapidamente mediante mezzi meccanici idonei. Per quanto riguarda le migliorie N. 00389/2026 REG.RIC.
strutturali, come previsto dal subcriterio B1, il moderno prefabbricato in c.a. offre una maggiore sicurezza sismica grazie a: connessioni ingegnerizzate e dissipative, controllo industriale della qualità che riduce i difetti esecutivi e migliora l'affidabilità globale, e progettazione secondo la gerarchia delle resistenze.
L'architettura dei tre edifici del complesso scolastico oggetto dell'appalto è identica: ciascun edificio è composto da tre corpi fabbrica indipendenti, con il corpo centrale affiancato da due corpi laterali speculari. La tecnologia prefabbricata si adatta perfettamente a questa modularità e ripetitività strutturale, confermando una significativa riduzione dei tempi di realizzazione e dei futuri costi di gestione dei corpi fabbrica scolastici. Invero, dalla relazione tecnica dell'aggiudicataria emerge (cfr. stralcio relazione a pag. 7 del ricorso) come la scelta della prefabbricazione sia finalizzata alla riduzione delle tempistiche realizzative, al mantenimento di elevati standard di sicurezza, alla maggiore pulizia del cantiere e alla riduzione dei materiali provvisionali e dei rifiuti: aspetti che il disciplinare stesso prevedeva tra gli elementi suscettibili di attribuzione specifica di punteggio. Ne consegue che la soluzione proposta non integra una variante sostanziale, ma costituisce una legittima miglioria tecnica, coerente con la lex specialis e con la ratio delle procedure ad evidenza pubblica improntate al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che valorizza proprio il confronto competitivo sulle soluzioni tecniche migliorative”.
4.3- Sul punto, giurisprudenza granitica afferma che: “…devono qualificarsi varianti esclusivamente quelle modifiche che incidono sugli elementi tipologici, strutturali o funzionali essenziali dell'opera posta a base di gara, alterandone l'impianto progettuale e richiedendo, per ciò stesso, una preventiva ed espressa autorizzazione della stazione appaltante….diversamente, costituiscono migliorie tutte quelle precisazioni, integrazioni e soluzioni tecniche migliorative che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione N. 00389/2026 REG.RIC.
appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (…) nell'appalto di lavori è sanzionabile con l'esclusione soltanto l'offerta tecnica che, contenendo un progetto in variante inammissibile, presupponga un'opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare luogo ad un aliud rispetto all'opera complessivamente prefigurata dall'Amministrazione ovvero da impedirne la fattibilità tecnica” (ex multis, C.d.S.
2512/2023).
Inoltre, “la valutazione della coerenza delle migliorie dell'offerta compete al seggio di gara, il cui prudente apprezzamento è sindacabile nei limiti del manifesto travisamento dei fatti o dell'illogicità del giudizio, atteso che spetta alla commissione di gara, nell'attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell'ambito delle varianti inammissibili o delle semplici migliorie (anche per quanto attiene all'apprezzamento delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua rispondenza alle esigenze della stazione appaltante), un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta; il giudice amministrativo non può anteporre la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, essendo quest'ultimo espressione di una discrezionalità sindacabile nei soli limiti dell'illogicità della soluzione o dell'evidente travisamento dei suoi presupposti.” (da ultimo, C.d.S. n.
3345/2025, Tar Salerno 1721/2024), circostanza non sussistente nel caso di specie.
5.- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va integralmente rigettato.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tra le parti costituite. Nulla per le spese per la parte non costituita. N. 00389/2026 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro
2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti costituite. Nulla per le spese per la parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi MO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierluigi MO VA NE N. 00389/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.