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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg 7335/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass., Sez. III, n.
37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte
(id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in persona del dott. Luca Martinat
1 nel giudizio civile iscritto al ruolo generale n. 7335/2024 intercorrente fra:
, elettivamente domiciliata in Torino, via Madama Cristina n. 8, presso lo studio Controparte_1
dell'avv.ta Paola Roasio, che la rappresenta e difende per delega in atti;
ATTRICE
CONTRO
(siglabile , elettivamente domiciliata in Salerno, via Paolo De Controparte_2 CP_3
Granita n. 14 presso lo studio dell'avv.to Maurizio Galardo che la rappresenta e difende per delega in atti;
CONVENUTA
Procura della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE OBBLIGATORIO
Avente ad oggetto: querela di falso all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 21.01.2025 ore 8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
In via principale: ordinare a ai sensi degli artt. 210 e 213 C.p.C., l'esibizione degli originali CP_3
delle qui di seguito elencate ingiunzioni di pagamento e delle relative cartoline di ricevimento delle notifiche a mezzo posta con le quali le ingiunzioni sono state notificate:
A. Ingiunzione n. 0810107610280001784-00 (doc. 5) notificata con racc. n. 607731048274 spedita il
07.02.2011 e ricevuta il 09.02.2011 (doc. 5b);
B. Ingiunzione n. 0810107613470002443-00 (doc. 6) notificata in un primo tempo con racc. n.
61215783102-2 spedita il 04.12.2013 e ricevuta il 06.12.2013 (doc. 6b);
C. Ingiunzione n. 0810107614210002793-00 (doc. 7) notificata con racc. n. 61362582066-1 spedita il
25.06.2014 e ricevuta il 30.06.2014 (doc. 7b);
D. Ingiunzione n. 081010761430005123-00 (doc. 8) notificata con racc. n. 61362592863-8 spedita il
10.10.2014 e ricevuta il 13.10.2014 (doc. 8b);
2 E. Ingiunzione n. 0810107615600002181-00 (doc. 9) notificata con racc. n. 61499851214-7 spedita
l'11.11.2015 e ricevuta il 12.11.2015 (doc. 9b).
In via istruttoria: sulla base dei documenti offerti in comparazione (doc. 10 e 11), si ritiene che la denunciata falsità possa essere rilevata “ictu oculi”. Ove così non si ritenesse, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la non corrispondenza alla sottoscrizione della Sig.ra di CP_1
quelle poste sopra la scritta “firma per esteso del ricevente” contenuta negli originali delle cartoline di ricevimento delle notifiche effettuate a mezzo posta delle su elencate ingiunzioni di pagamento.
All'esito dell'istruttoria dichiarare non appartenenti alla Sig.ra le sottoscrizioni poste sopra la CP_1
scritta “firma per esteso del ricevente” contenuta negli originali delle cartoline di ricevimento delle notifiche effettuate a mezzo posta delle su elencate ingiunzioni di pagamento.
In via subordinata: in caso di mancata esibizione degli originali delle su elencate ingiunzioni di pagamento corredate dalle cartoline di ricevimento delle notifiche, consentire che la querela di falso venga proposta sulle fotocopie delle cartoline di ricevimento delle notifiche delle su elencate ingiunzioni di pagamento effettuate a mezzo posta.
In via istruttoria: Sulla base dei documenti offerti in comparazione (doc. 10 e 11) si ritiene che la denunciata falsità possa essere rilevata “ictu oculi”. Ove così non si ritenesse, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la non corrispondenza alla sottoscrizione della Sig.ra di CP_1
quelle poste sopra la scritta “firma per esteso del ricevente” contenuta nelle fotocopie delle cartoline di ricevimento delle notifiche effettuate a mezzo posta delle su elencate ingiunzioni di pagamento.
All'esito dell'istruttoria dichiarare non appartenenti alla Sig.ra le sottoscrizioni poste sopra la CP_1
scritta “firma per esteso del ricevente” contenuta nelle fotocopie delle cartoline di ricevimento delle notifiche effettuate a mezzo posta delle su elencate ingiunzioni di pagamento.
Con riconoscimento dei danni a parte ricorrente nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà equa.
Con vittoria di spese ed onorari e distrazione delle spese in favore della scrivente legale”.
Conclusioni parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
− accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della querela di falso poiché nella preliminare “fase di proposizione” della stessa, svoltasi davanti al Giudice di Pace di Torino, il difensore della querelante non era munito di una nuova e specifica procura, indispensabile ai fini della
3 proposizione della querela, e perché il GDP ha omesso completamente, di: i) interpellare la CP_3
circa la volontà di avvalersi dei documenti impugnati;
ii) di autorizzare la presentazione della querela;
iii) di delibare e motivare in ordine all'ammissibilità della stessa e alla rilevanza dei documenti impugnati rispetto alla definizione del giudizio principale;
− accertare e dichiarare la nullità della querela di falso e/o comunque l'inammissibilità per la mancata indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'asserita falsità, così come previsto a pena di nullità dall'art.221, comma 2 c.p.c.;
− Accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso giacché tra le parti della relata di notifica
o dell'avviso di ricevimento che risultano essere fidefacenti, non rientra la rispondenza tra la persona cui la notifica era destinata e chi ha sottoscritto l'avviso di ricevimento della notifica stessa;
− rigettare comunque la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e/o comunque inammissibile e improcedibile per tutti i motivi sopra indicati;
− condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, oltre Cassa di Previdenza avvocati e Iva come per legge”.
Conclusioni Pm in sede:
“Respingersi la querela”.
Motivi della decisione
1) Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio avanti al Controparte_1
Tribunale di Torino (siglabile proponendo querela di falso Controparte_2 CP_3
avverso le sottoscrizioni apparentemente da lei apposte sulle copie delle cartoline di ricevimento di 5 ingiunzioni di pagamento che la resistente aveva successivamente chiesto in pagamento a mezzo dell'intimazione di pagamento n. AVI2022000014535.
L'attrice, in particolare, rappresentava che a seguito della notifica dell'intimazione suddetta aveva presentato opposizione ex art. 615 c.p.c. avanti al Giudice di Pace di Torino contestando, fra l'altro, la prescrizione del credito per decorso del termine di 5 anni.
A seguito poi della costituzione avanti al Giudice di Pace di la quale aveva prodotto in giudizio CP_3
le cartoline di ricevimento relative alla notifica di 5 ingiunzioni, l'attrice aveva contestato l'autenticità delle sottoscrizioni a lei apparentemente riconducibili relative alle suddette cartoline, proponendo infine nel corso dell'udienza del 16.01.2024 querela di falso a mezzo del proprio difensore, ragion per
4 cui il Giudice di Pace, visto l'art. 295 c.p.c., sospendeva il giudizio pendente avanti a lui in attesa che venisse concluso il giudizio di querela di falso.
Rappresentava l'attrice che i documenti disconosciuti erano fondamentali ai fini dell'eccezione di prescrizione da lei formulata nel giudizio avanti al Giudice di Pace, perché, se le sottoscrizioni fossero dichiarate false, allora alcun atto interruttivo della prescrizione sarebbe intervenuto, ragion per cui aveva presentato la presente querela di falso.
Costituitasi in giudizio, (siglabile rappresentava l'infondatezza Controparte_2 CP_3
dell'avversaria querela per le seguenti ragioni: 1) la querela era inammissibile perché proposta avanti al Giudice di Pace da un difensore privo di procura speciale, perché il Giudice di Pace non aveva interpellato la convenuta circa la propria volontà di valersi dei documenti disconosciuti, perché il
Giudice di Pace non aveva autorizzato la proposizione della querela e perché non aveva valutato la rilevanza dei documenti disconosciuti;
2) la querela era inammissibile per mancata allegazione degli elementi di prova;
3) la querela era inammissibile in quanto la corrispondenza fra la persona cui era destinata la notifica e la persona che ha effettivamente apposto la sottoscrizione non è assistita da forza fidefacente, non essendo tenuto l'agente postale a verificare la veridicità delle dichiarazione ricevute da chi sottoscrive le notifiche.
Il Giudice non accoglieva le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 21.01.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, mentre il Pm in sede, regolarmente notiziato del presente procedimento, chiedeva respingersi la querela.
2) Tanto premesso, la querela di falso va dichiarata inammissibile per difetto di procura speciale al momento della sua proposizione avanti al Giudice di Pace, come correttamente eccepito dalla difesa di CP_3
La querela, infatti, è stata proposta avanti al Giudice di Pace di Torino nel corso dell'udienza del
16.01.2024 dal difensore di parte attrice in mancanza di procura speciale, come invece prescritto dal secondo comma dell'art. 221 c.p.c.
Nel caso di specie, infatti, il difensore di parte attrice non era munito di procura speciale per proporre la querela di falso avanti al Giudice di Pace, con conseguente inammissibilità della querela successivamente presentata avanti al Tribunale, inammissibilità che non può essere sanata dal conferimento di una procura speciale per il presente giudizio avanti al Tribunale, posto che
5 quest'ultimo ha natura incidentale rispetto a quello pendente avanti al Giudice di Pace, che è il giudizio principale.
Il Giudice di Pace, infatti, a fronte della dichiarata volontà di proporre querela di falso, ha provveduto a sospendere il procedimento sino alla conclusione del giudizio di falso, per quanto abbia impropriamente richiamato l'art. 295 c.p.c. in luogo dell'art. 313 c.p.c. secondo cui “se è proposta querela di falso [il pretore o] il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento”.
Per quanto implicitamente, ad avviso del Tribunale, il Giudice di Pace ha ritenuto rilevanti i documenti (il che, peraltro, è manifesto alla luce dell'eccezione di prescrizione formulata da parte attrice) ed ha quindi rimesso le parti avanti al Tribunale, sospendendo il procedimento avanti a lui pendente sino alla definizione del giudizio di falso.
Il presente procedimento, dunque, non è stato introdotto in via principale, ma in via incidentale rispetto al giudizio pendente avanti al Giudice di Pace, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte attrice.
Il fatto che il Giudice di Pace non sia funzionalmente competente a decidere sulla querela non implica che il presente giudizio abbia natura di giudizio introdotto in via principale, in quanto l'art. 313 c.p.c. espressamente attribuisce al Giudice di Pace il potere di valutare la rilevanza della querela proposta e quindi di rimettere le parti avanti al Tribunale, con la conseguenza che il procedimento avanti al Tribunale ha natura incidentale rispetto a quello avanti al Giudice di Pace.
Sul punto si veda ad esempio Cass. sez. III, 09/01/2014, n. 196 secondo cui “la necessità che la querela di falso sia confermata nella prima udienza, prevista dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., sussiste soltanto nel caso di querela proposta in via principale, mentre non è necessaria ove la stessa sia stata proposta in via incidentale dinanzi al giudice di pace, con successiva riassunzione del giudizio di falso dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ., atteso che, in tale evenienza, al querelante è noto che l'altra parte intende avvalersi del documento contestato” (anche Cass. n. 4231/2007).
Dunque, la querela è stata proposta in via incidentale avanti al Giudice di Pace (il che è palese), e dal momento che il Giudice di Pace non ha competenza a decidere sulla querela ha rimesso le parti avanti al Tribunale, davanti a cui, pertanto, prosegue l'accertamento di falso incidentalmente proposto avanti al Giudice di Pace.
Ma l'assenza di procura speciale al momento della proposizione della querela di falso avanti al
Giudice di Pace (o, in alternativa, della dichiarazione fatta dalla parte personalmente all'udienza) rende la proposizione della querela insanabilmente inammissibile.
6 Sul punto si richiama Cass. n. 5040/2005 che in un caso identico al presente (l'unica differenza è data dal fatto che il giudice remittente è stato il pretore e non il giudice di pace, ma la normativa è esattamente identica) ha affermato che “I vizi che inficiano la proposizione della querela di falso sono rilevabili d'ufficio (v. Cass. n. 6959 del 1999) sicché non ha alcuna rilevanza che nel caso di specie quei vizi che inficiavano il procedimento siano stati rilevati dalla Corte di merito sulla base di (deve ritenersi:
v. pag. 5 della sentenza impugnata) copie dei verbali di causa nella fase pretorile, prodotti dagli appellati, atteso che l'avvenuta proposizione di un motivo di gravame nel senso "della nullità della sentenza di primo grado per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 221 commi 2° e 3° c.p.c. "(v. pag. 3 della sentenza) legittimava la Corte all'esame diretto degli atti del giudizio svoltosi davanti al
Pretore.
Le norme di disciplina (del giudizio dinanzi al Pretore) vanno individuate negli artt. 318 c.p.c. e 99 disp. att.
La prima di tali norme, nel testo previgente disponeva che "se è proposta querela di falso, il
Pretore.....quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento". Dall'una e dall'altra disposizione si ricava che la "proposizione" della querela di falso avveniva, nelle forme di cui all'art. 221 comma 2°
c.p.c., in udienza dinanzi al Pretore (v. Cass. n. 4906 del 1977 già dinanzi richiamata), al quale era rimesso, secondo il testo stesso della norma, il giudizio sulla rilevanza del documento impugnato.
E' corretto, dunque, alla stregua del principio giuridico che "la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, costituisce un requisito di ammissibilità della querela di falso" (Cass. n. 6959 del 1999), il giudizio della Corte di merito che mancata tale dichiarazione personale della S. nell'udienza davanti al Pretore, "l'azione", ossia la querela stessa, non era ammissibile.
La distinzione tra "proposizione" e "presentazione" della querela (art. 222 c.p.c., v. in Cass. n. 6016 del
1985) non conduce alle conseguenze prospettate dalla ricorrente, sia perché non è dubbio che la formalità della dichiarazione personale riguarda la proposizione della querela, sia perché nel giudizio pretorile la rimessione delle parti dinanzi al tribunale (vedi nel codice ora vigente l'art. 313) teneva luogo della fase successiva della presentazione (autorizzazione alla) della querela. Non può dunque ritenersi sanata l'omissione suddetta dalla sottoscrizione personale, da parte della S., dell'atto di riassunzione per il procedimento davanti al tribunale, stante il disposto inderogabile del comma 2° dell'art. 221 c.p.c.
("...o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza") che disciplina la proposizione della querela in corso di causa”.
7 Dunque, in difetto di procura speciale al momento della proposizione della querela avanti al Giudice di Pace (l'art. 221 disciplina la proposizione della querela, mentre gli artt. 222 e 223 la presentazione della querela, una volta che è stata autorizzata dal Giudice, presentazione che in caso di pendenza della causa principale avanti al Giudice di Pace consiste nella rimessione delle parti avanti al
Tribunale, come da giurisprudenza appena citata), il presente giudizio di falso va dichiarato inammissibile.
Infatti, come già rilevato da Tribunale di Torino, sent. n. 618/2022, l'esigenza che l'art. 221 comma secondo c.p.c. mira a garantire, prescrivendo che la querela di falso deve essere proposta dalla parte personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, è quella di ricondurre la querela con certezza alla sfera cognitiva e volitiva della parte, considerate le gravi implicazioni di una tale iniziativa, anche sotto il profilo penale, per il querelante. Ne consegue che non devono sussistere dubbi che la parte interessata conosca il documento, lo ritenga falso e intenda proporre querela, conferendo la difesa dei suoi interessi al procuratore.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che "In tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa” (cfr. Cass. Sez. 2 n. 16919 del 19.08.2015; conf.
Cass. n. 1058 del 21.1.2021).
Per completezza va aggiunto che la Suprema Corte ha pure ritenuto che non soddisfi l'analogo requisito di specialità della procura di cui all'art. 365 c.p.c. (ed è inesistente) la procura rilasciata su foglio separato, anche se materialmente congiunto al ricorso, laddove non sia idonea a fornire certezza della provenienza dalla parte e della sua riferibilità al giudizio cui l'atto accede (cfr. Cass.
2.11.2021 n. 31191, Cass. 17.1.2022 n. 1165, Cass. 10.11.2021 n. 33274 e Cass. 18.2.2020 n. 4069).
Nel caso di specie, invero, la procura rilasciata per il giudizio avanti al Giudice di Pace non presentava il potere di presentare querela di falso in via generale, sicché, evidentemente, non aveva alcun riferimento ai documenti oggetto della proposizione della querela di falso avvenuta nel corso dell'udienza del 16.01.2024.
Non vi è, dunque, alcun riferimento nel testo della procura ad litem avanti al Giudice di Pace né del potere del difensore di procedere alla proposizione della querela di falso, né al documento che si
8 intendeva impugnare per falso, né risulta il legame inscindibile tra l'atto e la procura in quanto non emerge alcun elemento dal quale evincere che l'attore fosse a conoscenza, al momento della sottoscrizione della procura, dell'atto al quale sarebbe stata apposta.
Ne consegue che non risulta soddisfatta la previsione dell'art. 221, secondo comma c.p.c.
“occorrendo a tal fine un quid pluris rispetto alla normale procura speciale, vale a dire l'espressa indicazione dell'attività da svolgere ovvero la sottoscrizione dell'atto anche ad opera della parte, allo scopo di garantire l'esigenza di richiamare l'attenzione della stessa e rendere incontrovertibile la sua consapevolezza e volontà di porlo in essere” (Cass. n. 1058/2021), sicché il disconoscimento nell'atto di citazione avanti al Giudice di Pace di qualsiasi documento che la controparte avrebbe prodotto è del tutto irrilevante, per mancanza di specificità dei documenti a cui si riferisce, oltre che per mancato conferimento del potere di proporre la querela di falso.
Come sostenuto dalla Suprema Corte con riguardo alla analoga ipotesi in cui è richiesta la procura speciale per il ricorso in cassazione (Cass., sez. III, 15/06/2020, n.11592) “La procura speciale alle liti, necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione, e la sua sottoscrizione devono sussistere al momento della notificazione del ricorso stesso a pena d'inammissibilità e non possono essere sanate da atti o attività ad esse successivi (nella specie, la corte ha dichiarato inammissibile il ricorso a fronte della dichiarazione esplicita del difensore del ricorrente di non aver sottoscritto personalmente la procura alle liti, pur avendo egli inteso apporre la propria sottoscrizione a seguito della querela di falso proposta dal controricorrente)”.
Alla luce di quanto precede la querela di falso proposta dall'attrice va dichiarata inammissibile per mancanza della procura speciale al momento della sua proposizione avanti al Giudice di Pace nel giudizio principale, trattandosi di vizio che non può essere successivamente sanato mediante il conferimento della procura speciale nel giudizio di rimessione avanti al Tribunale alla luce della consolidata giurisprudenza che precede, con conseguente assorbimento delle altre questioni dedotte dalle parti, in applicazione del principio della decisione secondo la ragione più liquida.
3) Rileva ancora il Tribunale che, non essendo stata esaminata nel merito la questione relativa alla falsità dedotta, non possono essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 226 c.p.c. (annotazione della pronuncia sul documento originale e condanna alla pena pecuniaria), dal momento che detti provvedimenti presuppongono una pronuncia di rigetto della querela nel merito, e non una sentenza di inammissibilità della querela stessa, posto che con una siffatta pronuncia alcuna valutazione sulla falsità del documento è stata effettuata dal Tribunale.
9 4) Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice, venendo liquidate in conformità ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità media), stante la modesta attività processuale complessivamente svolta:
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. e visto l'art. 225 c.p.c.:
Dichiara inammissibile la querela di falso presentata da . Controparte_1
Condanna a rimborsare le spese di lite a favore di Controparte_1 Controparte_2
(siglabile , spese che liquida in € 5.431,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario CP_3
al 15%, Cpa ed Iva come per legge e successive occorrende.
Torino, 21.01.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
10
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass., Sez. III, n.
37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte
(id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in persona del dott. Luca Martinat
1 nel giudizio civile iscritto al ruolo generale n. 7335/2024 intercorrente fra:
, elettivamente domiciliata in Torino, via Madama Cristina n. 8, presso lo studio Controparte_1
dell'avv.ta Paola Roasio, che la rappresenta e difende per delega in atti;
ATTRICE
CONTRO
(siglabile , elettivamente domiciliata in Salerno, via Paolo De Controparte_2 CP_3
Granita n. 14 presso lo studio dell'avv.to Maurizio Galardo che la rappresenta e difende per delega in atti;
CONVENUTA
Procura della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE OBBLIGATORIO
Avente ad oggetto: querela di falso all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 21.01.2025 ore 8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
In via principale: ordinare a ai sensi degli artt. 210 e 213 C.p.C., l'esibizione degli originali CP_3
delle qui di seguito elencate ingiunzioni di pagamento e delle relative cartoline di ricevimento delle notifiche a mezzo posta con le quali le ingiunzioni sono state notificate:
A. Ingiunzione n. 0810107610280001784-00 (doc. 5) notificata con racc. n. 607731048274 spedita il
07.02.2011 e ricevuta il 09.02.2011 (doc. 5b);
B. Ingiunzione n. 0810107613470002443-00 (doc. 6) notificata in un primo tempo con racc. n.
61215783102-2 spedita il 04.12.2013 e ricevuta il 06.12.2013 (doc. 6b);
C. Ingiunzione n. 0810107614210002793-00 (doc. 7) notificata con racc. n. 61362582066-1 spedita il
25.06.2014 e ricevuta il 30.06.2014 (doc. 7b);
D. Ingiunzione n. 081010761430005123-00 (doc. 8) notificata con racc. n. 61362592863-8 spedita il
10.10.2014 e ricevuta il 13.10.2014 (doc. 8b);
2 E. Ingiunzione n. 0810107615600002181-00 (doc. 9) notificata con racc. n. 61499851214-7 spedita
l'11.11.2015 e ricevuta il 12.11.2015 (doc. 9b).
In via istruttoria: sulla base dei documenti offerti in comparazione (doc. 10 e 11), si ritiene che la denunciata falsità possa essere rilevata “ictu oculi”. Ove così non si ritenesse, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la non corrispondenza alla sottoscrizione della Sig.ra di CP_1
quelle poste sopra la scritta “firma per esteso del ricevente” contenuta negli originali delle cartoline di ricevimento delle notifiche effettuate a mezzo posta delle su elencate ingiunzioni di pagamento.
All'esito dell'istruttoria dichiarare non appartenenti alla Sig.ra le sottoscrizioni poste sopra la CP_1
scritta “firma per esteso del ricevente” contenuta negli originali delle cartoline di ricevimento delle notifiche effettuate a mezzo posta delle su elencate ingiunzioni di pagamento.
In via subordinata: in caso di mancata esibizione degli originali delle su elencate ingiunzioni di pagamento corredate dalle cartoline di ricevimento delle notifiche, consentire che la querela di falso venga proposta sulle fotocopie delle cartoline di ricevimento delle notifiche delle su elencate ingiunzioni di pagamento effettuate a mezzo posta.
In via istruttoria: Sulla base dei documenti offerti in comparazione (doc. 10 e 11) si ritiene che la denunciata falsità possa essere rilevata “ictu oculi”. Ove così non si ritenesse, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la non corrispondenza alla sottoscrizione della Sig.ra di CP_1
quelle poste sopra la scritta “firma per esteso del ricevente” contenuta nelle fotocopie delle cartoline di ricevimento delle notifiche effettuate a mezzo posta delle su elencate ingiunzioni di pagamento.
All'esito dell'istruttoria dichiarare non appartenenti alla Sig.ra le sottoscrizioni poste sopra la CP_1
scritta “firma per esteso del ricevente” contenuta nelle fotocopie delle cartoline di ricevimento delle notifiche effettuate a mezzo posta delle su elencate ingiunzioni di pagamento.
Con riconoscimento dei danni a parte ricorrente nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà equa.
Con vittoria di spese ed onorari e distrazione delle spese in favore della scrivente legale”.
Conclusioni parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
− accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della querela di falso poiché nella preliminare “fase di proposizione” della stessa, svoltasi davanti al Giudice di Pace di Torino, il difensore della querelante non era munito di una nuova e specifica procura, indispensabile ai fini della
3 proposizione della querela, e perché il GDP ha omesso completamente, di: i) interpellare la CP_3
circa la volontà di avvalersi dei documenti impugnati;
ii) di autorizzare la presentazione della querela;
iii) di delibare e motivare in ordine all'ammissibilità della stessa e alla rilevanza dei documenti impugnati rispetto alla definizione del giudizio principale;
− accertare e dichiarare la nullità della querela di falso e/o comunque l'inammissibilità per la mancata indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'asserita falsità, così come previsto a pena di nullità dall'art.221, comma 2 c.p.c.;
− Accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso giacché tra le parti della relata di notifica
o dell'avviso di ricevimento che risultano essere fidefacenti, non rientra la rispondenza tra la persona cui la notifica era destinata e chi ha sottoscritto l'avviso di ricevimento della notifica stessa;
− rigettare comunque la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e/o comunque inammissibile e improcedibile per tutti i motivi sopra indicati;
− condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, oltre Cassa di Previdenza avvocati e Iva come per legge”.
Conclusioni Pm in sede:
“Respingersi la querela”.
Motivi della decisione
1) Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio avanti al Controparte_1
Tribunale di Torino (siglabile proponendo querela di falso Controparte_2 CP_3
avverso le sottoscrizioni apparentemente da lei apposte sulle copie delle cartoline di ricevimento di 5 ingiunzioni di pagamento che la resistente aveva successivamente chiesto in pagamento a mezzo dell'intimazione di pagamento n. AVI2022000014535.
L'attrice, in particolare, rappresentava che a seguito della notifica dell'intimazione suddetta aveva presentato opposizione ex art. 615 c.p.c. avanti al Giudice di Pace di Torino contestando, fra l'altro, la prescrizione del credito per decorso del termine di 5 anni.
A seguito poi della costituzione avanti al Giudice di Pace di la quale aveva prodotto in giudizio CP_3
le cartoline di ricevimento relative alla notifica di 5 ingiunzioni, l'attrice aveva contestato l'autenticità delle sottoscrizioni a lei apparentemente riconducibili relative alle suddette cartoline, proponendo infine nel corso dell'udienza del 16.01.2024 querela di falso a mezzo del proprio difensore, ragion per
4 cui il Giudice di Pace, visto l'art. 295 c.p.c., sospendeva il giudizio pendente avanti a lui in attesa che venisse concluso il giudizio di querela di falso.
Rappresentava l'attrice che i documenti disconosciuti erano fondamentali ai fini dell'eccezione di prescrizione da lei formulata nel giudizio avanti al Giudice di Pace, perché, se le sottoscrizioni fossero dichiarate false, allora alcun atto interruttivo della prescrizione sarebbe intervenuto, ragion per cui aveva presentato la presente querela di falso.
Costituitasi in giudizio, (siglabile rappresentava l'infondatezza Controparte_2 CP_3
dell'avversaria querela per le seguenti ragioni: 1) la querela era inammissibile perché proposta avanti al Giudice di Pace da un difensore privo di procura speciale, perché il Giudice di Pace non aveva interpellato la convenuta circa la propria volontà di valersi dei documenti disconosciuti, perché il
Giudice di Pace non aveva autorizzato la proposizione della querela e perché non aveva valutato la rilevanza dei documenti disconosciuti;
2) la querela era inammissibile per mancata allegazione degli elementi di prova;
3) la querela era inammissibile in quanto la corrispondenza fra la persona cui era destinata la notifica e la persona che ha effettivamente apposto la sottoscrizione non è assistita da forza fidefacente, non essendo tenuto l'agente postale a verificare la veridicità delle dichiarazione ricevute da chi sottoscrive le notifiche.
Il Giudice non accoglieva le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 21.01.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, mentre il Pm in sede, regolarmente notiziato del presente procedimento, chiedeva respingersi la querela.
2) Tanto premesso, la querela di falso va dichiarata inammissibile per difetto di procura speciale al momento della sua proposizione avanti al Giudice di Pace, come correttamente eccepito dalla difesa di CP_3
La querela, infatti, è stata proposta avanti al Giudice di Pace di Torino nel corso dell'udienza del
16.01.2024 dal difensore di parte attrice in mancanza di procura speciale, come invece prescritto dal secondo comma dell'art. 221 c.p.c.
Nel caso di specie, infatti, il difensore di parte attrice non era munito di procura speciale per proporre la querela di falso avanti al Giudice di Pace, con conseguente inammissibilità della querela successivamente presentata avanti al Tribunale, inammissibilità che non può essere sanata dal conferimento di una procura speciale per il presente giudizio avanti al Tribunale, posto che
5 quest'ultimo ha natura incidentale rispetto a quello pendente avanti al Giudice di Pace, che è il giudizio principale.
Il Giudice di Pace, infatti, a fronte della dichiarata volontà di proporre querela di falso, ha provveduto a sospendere il procedimento sino alla conclusione del giudizio di falso, per quanto abbia impropriamente richiamato l'art. 295 c.p.c. in luogo dell'art. 313 c.p.c. secondo cui “se è proposta querela di falso [il pretore o] il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento”.
Per quanto implicitamente, ad avviso del Tribunale, il Giudice di Pace ha ritenuto rilevanti i documenti (il che, peraltro, è manifesto alla luce dell'eccezione di prescrizione formulata da parte attrice) ed ha quindi rimesso le parti avanti al Tribunale, sospendendo il procedimento avanti a lui pendente sino alla definizione del giudizio di falso.
Il presente procedimento, dunque, non è stato introdotto in via principale, ma in via incidentale rispetto al giudizio pendente avanti al Giudice di Pace, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte attrice.
Il fatto che il Giudice di Pace non sia funzionalmente competente a decidere sulla querela non implica che il presente giudizio abbia natura di giudizio introdotto in via principale, in quanto l'art. 313 c.p.c. espressamente attribuisce al Giudice di Pace il potere di valutare la rilevanza della querela proposta e quindi di rimettere le parti avanti al Tribunale, con la conseguenza che il procedimento avanti al Tribunale ha natura incidentale rispetto a quello avanti al Giudice di Pace.
Sul punto si veda ad esempio Cass. sez. III, 09/01/2014, n. 196 secondo cui “la necessità che la querela di falso sia confermata nella prima udienza, prevista dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., sussiste soltanto nel caso di querela proposta in via principale, mentre non è necessaria ove la stessa sia stata proposta in via incidentale dinanzi al giudice di pace, con successiva riassunzione del giudizio di falso dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ., atteso che, in tale evenienza, al querelante è noto che l'altra parte intende avvalersi del documento contestato” (anche Cass. n. 4231/2007).
Dunque, la querela è stata proposta in via incidentale avanti al Giudice di Pace (il che è palese), e dal momento che il Giudice di Pace non ha competenza a decidere sulla querela ha rimesso le parti avanti al Tribunale, davanti a cui, pertanto, prosegue l'accertamento di falso incidentalmente proposto avanti al Giudice di Pace.
Ma l'assenza di procura speciale al momento della proposizione della querela di falso avanti al
Giudice di Pace (o, in alternativa, della dichiarazione fatta dalla parte personalmente all'udienza) rende la proposizione della querela insanabilmente inammissibile.
6 Sul punto si richiama Cass. n. 5040/2005 che in un caso identico al presente (l'unica differenza è data dal fatto che il giudice remittente è stato il pretore e non il giudice di pace, ma la normativa è esattamente identica) ha affermato che “I vizi che inficiano la proposizione della querela di falso sono rilevabili d'ufficio (v. Cass. n. 6959 del 1999) sicché non ha alcuna rilevanza che nel caso di specie quei vizi che inficiavano il procedimento siano stati rilevati dalla Corte di merito sulla base di (deve ritenersi:
v. pag. 5 della sentenza impugnata) copie dei verbali di causa nella fase pretorile, prodotti dagli appellati, atteso che l'avvenuta proposizione di un motivo di gravame nel senso "della nullità della sentenza di primo grado per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 221 commi 2° e 3° c.p.c. "(v. pag. 3 della sentenza) legittimava la Corte all'esame diretto degli atti del giudizio svoltosi davanti al
Pretore.
Le norme di disciplina (del giudizio dinanzi al Pretore) vanno individuate negli artt. 318 c.p.c. e 99 disp. att.
La prima di tali norme, nel testo previgente disponeva che "se è proposta querela di falso, il
Pretore.....quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento". Dall'una e dall'altra disposizione si ricava che la "proposizione" della querela di falso avveniva, nelle forme di cui all'art. 221 comma 2°
c.p.c., in udienza dinanzi al Pretore (v. Cass. n. 4906 del 1977 già dinanzi richiamata), al quale era rimesso, secondo il testo stesso della norma, il giudizio sulla rilevanza del documento impugnato.
E' corretto, dunque, alla stregua del principio giuridico che "la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, costituisce un requisito di ammissibilità della querela di falso" (Cass. n. 6959 del 1999), il giudizio della Corte di merito che mancata tale dichiarazione personale della S. nell'udienza davanti al Pretore, "l'azione", ossia la querela stessa, non era ammissibile.
La distinzione tra "proposizione" e "presentazione" della querela (art. 222 c.p.c., v. in Cass. n. 6016 del
1985) non conduce alle conseguenze prospettate dalla ricorrente, sia perché non è dubbio che la formalità della dichiarazione personale riguarda la proposizione della querela, sia perché nel giudizio pretorile la rimessione delle parti dinanzi al tribunale (vedi nel codice ora vigente l'art. 313) teneva luogo della fase successiva della presentazione (autorizzazione alla) della querela. Non può dunque ritenersi sanata l'omissione suddetta dalla sottoscrizione personale, da parte della S., dell'atto di riassunzione per il procedimento davanti al tribunale, stante il disposto inderogabile del comma 2° dell'art. 221 c.p.c.
("...o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza") che disciplina la proposizione della querela in corso di causa”.
7 Dunque, in difetto di procura speciale al momento della proposizione della querela avanti al Giudice di Pace (l'art. 221 disciplina la proposizione della querela, mentre gli artt. 222 e 223 la presentazione della querela, una volta che è stata autorizzata dal Giudice, presentazione che in caso di pendenza della causa principale avanti al Giudice di Pace consiste nella rimessione delle parti avanti al
Tribunale, come da giurisprudenza appena citata), il presente giudizio di falso va dichiarato inammissibile.
Infatti, come già rilevato da Tribunale di Torino, sent. n. 618/2022, l'esigenza che l'art. 221 comma secondo c.p.c. mira a garantire, prescrivendo che la querela di falso deve essere proposta dalla parte personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, è quella di ricondurre la querela con certezza alla sfera cognitiva e volitiva della parte, considerate le gravi implicazioni di una tale iniziativa, anche sotto il profilo penale, per il querelante. Ne consegue che non devono sussistere dubbi che la parte interessata conosca il documento, lo ritenga falso e intenda proporre querela, conferendo la difesa dei suoi interessi al procuratore.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che "In tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa” (cfr. Cass. Sez. 2 n. 16919 del 19.08.2015; conf.
Cass. n. 1058 del 21.1.2021).
Per completezza va aggiunto che la Suprema Corte ha pure ritenuto che non soddisfi l'analogo requisito di specialità della procura di cui all'art. 365 c.p.c. (ed è inesistente) la procura rilasciata su foglio separato, anche se materialmente congiunto al ricorso, laddove non sia idonea a fornire certezza della provenienza dalla parte e della sua riferibilità al giudizio cui l'atto accede (cfr. Cass.
2.11.2021 n. 31191, Cass. 17.1.2022 n. 1165, Cass. 10.11.2021 n. 33274 e Cass. 18.2.2020 n. 4069).
Nel caso di specie, invero, la procura rilasciata per il giudizio avanti al Giudice di Pace non presentava il potere di presentare querela di falso in via generale, sicché, evidentemente, non aveva alcun riferimento ai documenti oggetto della proposizione della querela di falso avvenuta nel corso dell'udienza del 16.01.2024.
Non vi è, dunque, alcun riferimento nel testo della procura ad litem avanti al Giudice di Pace né del potere del difensore di procedere alla proposizione della querela di falso, né al documento che si
8 intendeva impugnare per falso, né risulta il legame inscindibile tra l'atto e la procura in quanto non emerge alcun elemento dal quale evincere che l'attore fosse a conoscenza, al momento della sottoscrizione della procura, dell'atto al quale sarebbe stata apposta.
Ne consegue che non risulta soddisfatta la previsione dell'art. 221, secondo comma c.p.c.
“occorrendo a tal fine un quid pluris rispetto alla normale procura speciale, vale a dire l'espressa indicazione dell'attività da svolgere ovvero la sottoscrizione dell'atto anche ad opera della parte, allo scopo di garantire l'esigenza di richiamare l'attenzione della stessa e rendere incontrovertibile la sua consapevolezza e volontà di porlo in essere” (Cass. n. 1058/2021), sicché il disconoscimento nell'atto di citazione avanti al Giudice di Pace di qualsiasi documento che la controparte avrebbe prodotto è del tutto irrilevante, per mancanza di specificità dei documenti a cui si riferisce, oltre che per mancato conferimento del potere di proporre la querela di falso.
Come sostenuto dalla Suprema Corte con riguardo alla analoga ipotesi in cui è richiesta la procura speciale per il ricorso in cassazione (Cass., sez. III, 15/06/2020, n.11592) “La procura speciale alle liti, necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione, e la sua sottoscrizione devono sussistere al momento della notificazione del ricorso stesso a pena d'inammissibilità e non possono essere sanate da atti o attività ad esse successivi (nella specie, la corte ha dichiarato inammissibile il ricorso a fronte della dichiarazione esplicita del difensore del ricorrente di non aver sottoscritto personalmente la procura alle liti, pur avendo egli inteso apporre la propria sottoscrizione a seguito della querela di falso proposta dal controricorrente)”.
Alla luce di quanto precede la querela di falso proposta dall'attrice va dichiarata inammissibile per mancanza della procura speciale al momento della sua proposizione avanti al Giudice di Pace nel giudizio principale, trattandosi di vizio che non può essere successivamente sanato mediante il conferimento della procura speciale nel giudizio di rimessione avanti al Tribunale alla luce della consolidata giurisprudenza che precede, con conseguente assorbimento delle altre questioni dedotte dalle parti, in applicazione del principio della decisione secondo la ragione più liquida.
3) Rileva ancora il Tribunale che, non essendo stata esaminata nel merito la questione relativa alla falsità dedotta, non possono essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 226 c.p.c. (annotazione della pronuncia sul documento originale e condanna alla pena pecuniaria), dal momento che detti provvedimenti presuppongono una pronuncia di rigetto della querela nel merito, e non una sentenza di inammissibilità della querela stessa, posto che con una siffatta pronuncia alcuna valutazione sulla falsità del documento è stata effettuata dal Tribunale.
9 4) Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice, venendo liquidate in conformità ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità media), stante la modesta attività processuale complessivamente svolta:
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. e visto l'art. 225 c.p.c.:
Dichiara inammissibile la querela di falso presentata da . Controparte_1
Condanna a rimborsare le spese di lite a favore di Controparte_1 Controparte_2
(siglabile , spese che liquida in € 5.431,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario CP_3
al 15%, Cpa ed Iva come per legge e successive occorrende.
Torino, 21.01.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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