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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/04/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 20-1/2025 R. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Angela Alborino Presidente delegato
2) dott. Davide Visconti Giudice
3) dott. Generoso Valitutti Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- art. 49 CCI- nel procedimento n. 20-1/2025 promosso nei confronti di: impresa individuale (C.F. ; P. IVA Parte_1 C.F._1
), cancellata in data 13.02.2025; P.IVA_1 svolgente attività di “pizzeria, ristorante, commercio al dettaglio dolciumi”.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso all'esito dell'udienza cartolare del 24.04.2025, il
Tribunale si è riservato per la decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, e e Parte_2 Parte_3 Pt_4
quali eredi di
[...] Per_1 Persona_2 Parte_5 [...]
e anno chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione Parte_6 Parte_7
giudiziale della impresa individuale in relazione ad Parte_1 un'esposizione debitoria nei loro confronti come di seguito precisata:
- nei confronti degli eredi di di euro 48.712,58, a titolo di trattamento di fine Per_1
rapporto, oltre interessi e le spese della procedura monitoria, derivante dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Potenza n. 194/2023 del 06/06/2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 12/01/2024; - nei confronti di di euro 5.751,23, a titolo di trattamento di fine Persona_2
rapporto, oltre interessi e le spese della procedura monitoria, derivante dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Potenza n. 182/2023 del 20/05/2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 6/12/2023;
- nei confronti di di euro 5.068,24, a titolo di trattamento di fine Parte_5
rapporto e retribuzioni arretrate, oltre interessi e le spese della procedura monitoria, derivante dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Potenza n. 225/2023 del
08/07/2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 12/01/2024;
- nei confronti di di euro 3.744,03, a titolo di trattamento di fine Parte_6
rapporto e di retribuzioni arretrate, oltre interessi e le spese della procedura monitoria, derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Potenza n. 216/2023 del 04/07/2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 6/12/2023;
- nei confronti di di euro 4.211,94, a titolo di trattamento di fine rapporto, Parte_7
oltre interessi e le spese della procedura monitoria, derivante dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Potenza n. 193/2023 del 06/06/2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 12/01/2024.
L'istruttoria veniva espletata disponendosi la comparizione (ex art. 40 CCII) del debitore, al quale veniva notificato il ricorso per la liquidazione giudiziale.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
All'esito dell'istruttoria osserva il Tribunale che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice.
Il Tribunale di Potenza è territorialmente competente a statuire sul proposto ricorso di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto l'impresa debitrice ha sede nel
Comune di Potenza.
Emerge poi la legittimazione passiva a carico della stessa, come evidenziato dai decreti ingiuntivi del Tribunale di Potenza n. 194/2023 del 06/06/2023, n. 182/2023 del 20/05/2023, n.
225/2023 del 08/07/2023, n. 216/2023 del 04/07/2023 e n. 193/2023 del 06/06/2023.
Quanto al presupposto oggettivo di cui all'art. 49, co. 5, CCII per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di crediti insoluti per importi ben superiori alla soglia di euro trentamila.
Il credito dei ricorrenti è complessivamente di € 67.488,02 (oltre interessi e spese dei procedimenti monitori). Inoltre, dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria risulta una debitoria erariale di € 257.870,55 e contributiva per € 267.828,25.
Ricorrono tutte le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. L'impresa debitrice è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, in quanto la qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alla suddetta procedura concorsuale del soggetto resistente deve ritenersi sussistente alla luce dall'oggetto dell'attività (di natura appunto commerciale) risultante dalla visura camerale in atti (pizzeria, ristorante, commercio al dettaglio dolciumi).
Quanto al presupposto soggettivo di cui agli artt. 2 c.1 lett. d), e 121, è da rilevare che il legislatore, confermando sul punto la precedente disciplina, ha posto un generale principio di assoggettabilità alla procedura concorsuale dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale (art. 121 CCII).
Compete, quindi, a quest'ultimo fornire prova dell'esclusione dal novero dei soggetti assoggettabili alla procedura dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mediante dimostrazione del “possesso congiunto” dei seguenti requisiti:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- ricavi, in qualunque modo risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- un ammmontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila.
Il concetto di ricavi lordi si identifica con il fatturato dell'impresa, ovvero con i ricavi delle vendite e delle prestazioni, senza incidenza dei costi e spese ad essi relativi;
per quanto riguarda l'altro requisito dimensionale dell'impresa, pur non ignorandosi gli aspetti problematici della esatta individuazione dell'attivo patrimoniale, si ritiene che esso si identifichi con l'attivo rappresentato dalla sommatoria delle seguenti voci contabili: immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei fondi di ammortamento, credito verso soci per versamenti ancora dovuti, attivo circolante costituito da rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, con l'esclusione delle eventuali azioni proprie, e disponibilità liquide.
Sul punto osserva il Collegio che non vi è prova della mancanza del requisito soggettivo sopra descritto, atteso che, non essendosi costituito, il resistente nulla ha allegato o prodotto al riguardo.
In ogni caso, si rileva che, oltre alla debitoria nei confronti dei ricorrenti, dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria risulta una debitoria erariale di € 257.870,55 e contributiva per €
267.828,25 e, dunque, un ammmontare di debiti complessivamente superiore ad euro cinquecentomila.
Infine, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile dell'impresa debitrice.
Ai fini della declaratoria di liquidazione giudiziale è necessario l'accertamento dello stato di insolvenza, da intendersi come situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (sul punto cfr. ex plurimis Cass. 27 febbraio 2008, n. 5215; Cass. 1° dicembre 2005, n. 26217).
Tale verifica va compiuta sulla base di indici di natura soggettiva ed oggettiva, di cui va fornita evidenza in giudizio, essendo i primi rappresentati essenzialmente dalla condotta del debitore che si sia sottratto al pagamento o si sia trovato nell'impossibilità di provvedervi in via spontanea o coattiva (es. irreperibilità, levata di protesti, esito negativo di procedure esecutive, pendenza di altri ricorsi per dichiarazione di fallimento), i secondi desumibili dalla documentazione contabile (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata) comunque acquisita in giudizio.
Va aggiunto che, pur in presenza di indici di bilancio negativi, fra cui in primis uno sbilanciamento fra l'attivo ed il passivo patrimoniale, lo stato di insolvenza deve essere escluso quando, sulla scorta di una prognosi delle prospettive in concreto rappresentate dal debitore ancora operante sul mercato e non in liquidazione, sia possibile valutare positivamente l'andamento degli affari, il merito creditizio, la ricapitalizzazione dell'impresa, nonché la stessa pronta liquidabilità di risorse non indispensabili per l'operatività dell'impresa (cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4727; Cass. n. 5215/2008 cit.).
Nel caso di specie, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile della parte resistente, che emerge chiaramente dalla rilevante esposizione debitoria per omesso pagamento di debiti tributari e contributi previdenziali, dal fatto che i crediti azionati risalgono al 2023, nonché dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Pertanto, può ritenersi accertata una situazione di insolvenza dell'impresa debitrice, che impone la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a garanzia della par condicio creditorum.
Nella nomina del Curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
Nessuna statuizione va assunta in punto di spese di lite, dovendo il credito del ricorrente per spese di lite, di natura concorsuale, essere accertato in sede di verifica del passivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa,definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Parte_1
; P. IVA ), C.F._1 P.IVA_1
Nomina la dott.ssa Angela Alborino giudice delegato alla procedura;
Nomina
Curatore l'avv. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_3
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 18 settembre 2025 alle ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, invitando il curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 CCII almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del Comitato dei Creditori;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Potenza in camera di consiglio in data 29.04.2025
Il Presidente est. rel.
dott.ssa Angela Alborino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Angela Alborino Presidente delegato
2) dott. Davide Visconti Giudice
3) dott. Generoso Valitutti Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- art. 49 CCI- nel procedimento n. 20-1/2025 promosso nei confronti di: impresa individuale (C.F. ; P. IVA Parte_1 C.F._1
), cancellata in data 13.02.2025; P.IVA_1 svolgente attività di “pizzeria, ristorante, commercio al dettaglio dolciumi”.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso all'esito dell'udienza cartolare del 24.04.2025, il
Tribunale si è riservato per la decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, e e Parte_2 Parte_3 Pt_4
quali eredi di
[...] Per_1 Persona_2 Parte_5 [...]
e anno chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione Parte_6 Parte_7
giudiziale della impresa individuale in relazione ad Parte_1 un'esposizione debitoria nei loro confronti come di seguito precisata:
- nei confronti degli eredi di di euro 48.712,58, a titolo di trattamento di fine Per_1
rapporto, oltre interessi e le spese della procedura monitoria, derivante dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Potenza n. 194/2023 del 06/06/2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 12/01/2024; - nei confronti di di euro 5.751,23, a titolo di trattamento di fine Persona_2
rapporto, oltre interessi e le spese della procedura monitoria, derivante dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Potenza n. 182/2023 del 20/05/2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 6/12/2023;
- nei confronti di di euro 5.068,24, a titolo di trattamento di fine Parte_5
rapporto e retribuzioni arretrate, oltre interessi e le spese della procedura monitoria, derivante dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Potenza n. 225/2023 del
08/07/2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 12/01/2024;
- nei confronti di di euro 3.744,03, a titolo di trattamento di fine Parte_6
rapporto e di retribuzioni arretrate, oltre interessi e le spese della procedura monitoria, derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Potenza n. 216/2023 del 04/07/2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 6/12/2023;
- nei confronti di di euro 4.211,94, a titolo di trattamento di fine rapporto, Parte_7
oltre interessi e le spese della procedura monitoria, derivante dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Potenza n. 193/2023 del 06/06/2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 12/01/2024.
L'istruttoria veniva espletata disponendosi la comparizione (ex art. 40 CCII) del debitore, al quale veniva notificato il ricorso per la liquidazione giudiziale.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
All'esito dell'istruttoria osserva il Tribunale che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice.
Il Tribunale di Potenza è territorialmente competente a statuire sul proposto ricorso di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto l'impresa debitrice ha sede nel
Comune di Potenza.
Emerge poi la legittimazione passiva a carico della stessa, come evidenziato dai decreti ingiuntivi del Tribunale di Potenza n. 194/2023 del 06/06/2023, n. 182/2023 del 20/05/2023, n.
225/2023 del 08/07/2023, n. 216/2023 del 04/07/2023 e n. 193/2023 del 06/06/2023.
Quanto al presupposto oggettivo di cui all'art. 49, co. 5, CCII per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di crediti insoluti per importi ben superiori alla soglia di euro trentamila.
Il credito dei ricorrenti è complessivamente di € 67.488,02 (oltre interessi e spese dei procedimenti monitori). Inoltre, dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria risulta una debitoria erariale di € 257.870,55 e contributiva per € 267.828,25.
Ricorrono tutte le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. L'impresa debitrice è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, in quanto la qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alla suddetta procedura concorsuale del soggetto resistente deve ritenersi sussistente alla luce dall'oggetto dell'attività (di natura appunto commerciale) risultante dalla visura camerale in atti (pizzeria, ristorante, commercio al dettaglio dolciumi).
Quanto al presupposto soggettivo di cui agli artt. 2 c.1 lett. d), e 121, è da rilevare che il legislatore, confermando sul punto la precedente disciplina, ha posto un generale principio di assoggettabilità alla procedura concorsuale dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale (art. 121 CCII).
Compete, quindi, a quest'ultimo fornire prova dell'esclusione dal novero dei soggetti assoggettabili alla procedura dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mediante dimostrazione del “possesso congiunto” dei seguenti requisiti:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- ricavi, in qualunque modo risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- un ammmontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila.
Il concetto di ricavi lordi si identifica con il fatturato dell'impresa, ovvero con i ricavi delle vendite e delle prestazioni, senza incidenza dei costi e spese ad essi relativi;
per quanto riguarda l'altro requisito dimensionale dell'impresa, pur non ignorandosi gli aspetti problematici della esatta individuazione dell'attivo patrimoniale, si ritiene che esso si identifichi con l'attivo rappresentato dalla sommatoria delle seguenti voci contabili: immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei fondi di ammortamento, credito verso soci per versamenti ancora dovuti, attivo circolante costituito da rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, con l'esclusione delle eventuali azioni proprie, e disponibilità liquide.
Sul punto osserva il Collegio che non vi è prova della mancanza del requisito soggettivo sopra descritto, atteso che, non essendosi costituito, il resistente nulla ha allegato o prodotto al riguardo.
In ogni caso, si rileva che, oltre alla debitoria nei confronti dei ricorrenti, dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria risulta una debitoria erariale di € 257.870,55 e contributiva per €
267.828,25 e, dunque, un ammmontare di debiti complessivamente superiore ad euro cinquecentomila.
Infine, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile dell'impresa debitrice.
Ai fini della declaratoria di liquidazione giudiziale è necessario l'accertamento dello stato di insolvenza, da intendersi come situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (sul punto cfr. ex plurimis Cass. 27 febbraio 2008, n. 5215; Cass. 1° dicembre 2005, n. 26217).
Tale verifica va compiuta sulla base di indici di natura soggettiva ed oggettiva, di cui va fornita evidenza in giudizio, essendo i primi rappresentati essenzialmente dalla condotta del debitore che si sia sottratto al pagamento o si sia trovato nell'impossibilità di provvedervi in via spontanea o coattiva (es. irreperibilità, levata di protesti, esito negativo di procedure esecutive, pendenza di altri ricorsi per dichiarazione di fallimento), i secondi desumibili dalla documentazione contabile (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata) comunque acquisita in giudizio.
Va aggiunto che, pur in presenza di indici di bilancio negativi, fra cui in primis uno sbilanciamento fra l'attivo ed il passivo patrimoniale, lo stato di insolvenza deve essere escluso quando, sulla scorta di una prognosi delle prospettive in concreto rappresentate dal debitore ancora operante sul mercato e non in liquidazione, sia possibile valutare positivamente l'andamento degli affari, il merito creditizio, la ricapitalizzazione dell'impresa, nonché la stessa pronta liquidabilità di risorse non indispensabili per l'operatività dell'impresa (cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4727; Cass. n. 5215/2008 cit.).
Nel caso di specie, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile della parte resistente, che emerge chiaramente dalla rilevante esposizione debitoria per omesso pagamento di debiti tributari e contributi previdenziali, dal fatto che i crediti azionati risalgono al 2023, nonché dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Pertanto, può ritenersi accertata una situazione di insolvenza dell'impresa debitrice, che impone la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a garanzia della par condicio creditorum.
Nella nomina del Curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
Nessuna statuizione va assunta in punto di spese di lite, dovendo il credito del ricorrente per spese di lite, di natura concorsuale, essere accertato in sede di verifica del passivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa,definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Parte_1
; P. IVA ), C.F._1 P.IVA_1
Nomina la dott.ssa Angela Alborino giudice delegato alla procedura;
Nomina
Curatore l'avv. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_3
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 18 settembre 2025 alle ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, invitando il curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 CCII almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del Comitato dei Creditori;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Potenza in camera di consiglio in data 29.04.2025
Il Presidente est. rel.
dott.ssa Angela Alborino