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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 30/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 130 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. TIANA EMANUELA, giusta procura in atti, ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Bono, via Pacinotti n. 8;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
Nelle note scritte per l'udienza del 14.11.2024, le parti hanno richiamato e confermato ogni conclusione di cui al ricorso congiunto:
- , oltre a contribuire alle spese straordinarie, verserà in favore della figlia Parte_2
, un contributo al suo mantenimento pari ad €350,00 da corrispondere tramite bonifico Per_1
bancario sulle seguenti coordinate bancarie: Iban 5333 1711 6006 5740- Postepay Evolution che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e , contratto in Bono (SS) in data 12 agosto 2000 e, Parte_2 Parte_1
trascritto in data 24-08-2000 nel Registro degli Atti di Matrimonio presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bono (SS) dell'anno 2000 al N. 14 parte II Serie A alle seguenti condizioni:
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N. R.G. 130/2024
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo spirare dei termini previsti dalla legge 55/2015;
2) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Bono (SS), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 396/2000;
3) Per quanto riguarda le spese e le competenze della presente procedura, le parti provvederanno ciascuna al pagamento nei confronti del difensore.
Conclusioni del PM: esprime parere favorevole secondo gli accordi raggiunti dalle parti di cui al ricorso congiunto e all'udienza del 14.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14/02/2024, e Parte_1 Pt_2 Pt_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Bono il 12.08.2000; che
[...] dall'unione è nata la figlia , il 22.03.2004, maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente;
che nel tempo è venuta meno la solidità del rapporto e la comunione d'intenti tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, i ricorrenti, oltre alla domanda congiunta di separazione, hanno presentato, col medesimo ricorso congiunto, domanda di divorzio.
Con sentenza n. 199/2024 dell'8.4.2024, pubblicata il 9.4.2024, il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi.
All'udienza del 14.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto di non volersi riconciliare e hanno confermato il ricorso congiunto.
***
1) La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, nonché ad accertare che le altre condizioni dell'accordo non siano in contrasto con le norme imperative e di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al Tribunale e dalla pronuncia della sentenza di omologa della separazione è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
2. Le condizioni di divorzio indicate nel ricorso non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
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N. R.G. 130/2024
3. Le spese di lite, visto l'accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bono il 12.08.2000, tra
, nata a [...], il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...], il [...], e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Bono, atto n. 14, parte II, serie A– anno 2000, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come trascritte in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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