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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1990/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 3 aprile 2024 da:
, assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca PLEBANI, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistita e difesa dall'Avv. Romana Controparte_1 C.F._2
BERTOLI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da foglio di Parte_1 Controparte_1
precisazione delle conclusioni depositato telematicamente da entrambe le parti in data 11 febbraio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. regolarmente depositato, ha agito nei Parte_1
confronti dell'ex moglie chiedendo al Tribunale adito la modifica delle Controparte_1 condizioni di divorzio assunte dall'intestato Tribunale con sentenza n. 1320/2020 pubblicata il 5
ottobre 2020 e passata in giudicato.
Con memoria depositata il 25 maggio 2025, la resistente si è regolarmente costituita in giudizio,
chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza adottata all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, tenuta il 27 luglio
2024, il Giudice relatore ha rideterminato il contributo per il mantenimento ordinario indiretto dei figli minori e ha fissato l'udienza del 16 aprile 2025 per la rimessione in decisione della causa.
Con foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato telematicamente in data 11 febbraio
2025 entrambe le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
Con ordinanza del 20 marzo 2025 il Giudice relatore, preso atto dell'accordo raggiunto e ritenute le condizioni ivi pattuite conformi all'interesse della prole, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
Nel merito, il Tribunale adito ritiene che le condizioni pattuite non siano contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico e tengano adeguatamente conto delle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni pattuite dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto del raggiunto accordo e come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come di seguito trascritte,
a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Bergamo n. 1320/2020, pubblicata il
5 ottobre 2020 così provvede:
1. ridetermina, a far data dalla mensilità di luglio 2024, il contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori e posto a carico del padre in euro 700,00 (euro Per_1 Per_2 375,00 per ed euro 325,00 per ), rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1 Per_2
Istat da agosto 2025;
2. conferma per il resto quanto disposto con sentenza n. 1320/2020;
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 3 aprile 2024 da:
, assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca PLEBANI, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistita e difesa dall'Avv. Romana Controparte_1 C.F._2
BERTOLI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da foglio di Parte_1 Controparte_1
precisazione delle conclusioni depositato telematicamente da entrambe le parti in data 11 febbraio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. regolarmente depositato, ha agito nei Parte_1
confronti dell'ex moglie chiedendo al Tribunale adito la modifica delle Controparte_1 condizioni di divorzio assunte dall'intestato Tribunale con sentenza n. 1320/2020 pubblicata il 5
ottobre 2020 e passata in giudicato.
Con memoria depositata il 25 maggio 2025, la resistente si è regolarmente costituita in giudizio,
chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza adottata all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, tenuta il 27 luglio
2024, il Giudice relatore ha rideterminato il contributo per il mantenimento ordinario indiretto dei figli minori e ha fissato l'udienza del 16 aprile 2025 per la rimessione in decisione della causa.
Con foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato telematicamente in data 11 febbraio
2025 entrambe le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
Con ordinanza del 20 marzo 2025 il Giudice relatore, preso atto dell'accordo raggiunto e ritenute le condizioni ivi pattuite conformi all'interesse della prole, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
Nel merito, il Tribunale adito ritiene che le condizioni pattuite non siano contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico e tengano adeguatamente conto delle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni pattuite dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto del raggiunto accordo e come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come di seguito trascritte,
a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Bergamo n. 1320/2020, pubblicata il
5 ottobre 2020 così provvede:
1. ridetermina, a far data dalla mensilità di luglio 2024, il contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori e posto a carico del padre in euro 700,00 (euro Per_1 Per_2 375,00 per ed euro 325,00 per ), rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1 Per_2
Istat da agosto 2025;
2. conferma per il resto quanto disposto con sentenza n. 1320/2020;
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello