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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GL NA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2979/2023 depositato il 30/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Difensore_3/da Santa Croce Difensore_4 Noto SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200012294754000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 30.11.2023 Ricorrente_1 proponeva ricorso per l'annullamento della Cartella di Pagamento n 298 2020 00122947 54 000, notificata in data 09.05.2023, per € 1.306,68, nonché dei consequenziali ruoli ed emessa ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 eccependo, preliminarmente, la illegittimità della stessa per non essere stata preceduta dalla notifica dell'avviso bonario e, nel merito, in quanto nessun trattamento di fine rapporto aveva percepito nel 2015 atteso che il relativo credito era rimasto in azienda così come quello maturato dal 2015 al 2019. Eccepiva altresì la decadenza e la presentazione della dichiarazione da soggetto non autorizzato. Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'annullamento della cartella .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione essendo stata la cartella notifica l'8 maggio 2023 (e non il 9 maggio); eccepiva peraltro che la comunicazione di irregolarità era stata ritualmente notificata il 24.7.2019 e il 22.8.2019 e che irrilevante, in questa sede, doveva ritenersi la presentazione della dichiarazione da un soggetto asseritamente non autorizzato.
Produceva l'Ente ampia documentazione comprovante la fondateza della pretesa.
Si costituiva l'AdER eccependo la tardività del ricorso proposto e dando prova della corretta notifica della cartella in data 8.5.2023 a mani del ricorrente.
Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza del 20.10.2025 la vertenza viene discussa e definita .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice, in via preliminare, che l'odierno ricorrente ha notificato il ricorso a controparte in data 10 luglio 2023 a fronte di una cartella notifica in data 8.5.2023,e quindi tardivamente.
Infatti, seppur parte ricorrente nel corpo del ricorso abbia ripetutamente asserito che la cartella fosse stata notificata in data 9.5.2023, dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti emerge inconfutabilmente che la cartella de qua è stata notificata a mani del Ricorrente_1 in data 8 maggio 2023 con la conseguenza che il termine ultimo per proposrre il ricorso era il 7 luglio 2023.
Ritenuto che il ricorso invece risulta notificato a controparte in data 9/10 luglio 2023, e quindi oltre il termine di 60 giorni, ne discende la inammissibilità,
Lo stesso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente alle spese in favore delle rispettive parti costituite
.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara il ricorso inammissibile .
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 1065,00 oltre accessori in favore delle rispettive parti costituite .
Siracusa, 20.10.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GL NA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2979/2023 depositato il 30/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Difensore_3/da Santa Croce Difensore_4 Noto SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200012294754000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 30.11.2023 Ricorrente_1 proponeva ricorso per l'annullamento della Cartella di Pagamento n 298 2020 00122947 54 000, notificata in data 09.05.2023, per € 1.306,68, nonché dei consequenziali ruoli ed emessa ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 eccependo, preliminarmente, la illegittimità della stessa per non essere stata preceduta dalla notifica dell'avviso bonario e, nel merito, in quanto nessun trattamento di fine rapporto aveva percepito nel 2015 atteso che il relativo credito era rimasto in azienda così come quello maturato dal 2015 al 2019. Eccepiva altresì la decadenza e la presentazione della dichiarazione da soggetto non autorizzato. Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'annullamento della cartella .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione essendo stata la cartella notifica l'8 maggio 2023 (e non il 9 maggio); eccepiva peraltro che la comunicazione di irregolarità era stata ritualmente notificata il 24.7.2019 e il 22.8.2019 e che irrilevante, in questa sede, doveva ritenersi la presentazione della dichiarazione da un soggetto asseritamente non autorizzato.
Produceva l'Ente ampia documentazione comprovante la fondateza della pretesa.
Si costituiva l'AdER eccependo la tardività del ricorso proposto e dando prova della corretta notifica della cartella in data 8.5.2023 a mani del ricorrente.
Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza del 20.10.2025 la vertenza viene discussa e definita .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice, in via preliminare, che l'odierno ricorrente ha notificato il ricorso a controparte in data 10 luglio 2023 a fronte di una cartella notifica in data 8.5.2023,e quindi tardivamente.
Infatti, seppur parte ricorrente nel corpo del ricorso abbia ripetutamente asserito che la cartella fosse stata notificata in data 9.5.2023, dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti emerge inconfutabilmente che la cartella de qua è stata notificata a mani del Ricorrente_1 in data 8 maggio 2023 con la conseguenza che il termine ultimo per proposrre il ricorso era il 7 luglio 2023.
Ritenuto che il ricorso invece risulta notificato a controparte in data 9/10 luglio 2023, e quindi oltre il termine di 60 giorni, ne discende la inammissibilità,
Lo stesso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente alle spese in favore delle rispettive parti costituite
.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara il ricorso inammissibile .
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 1065,00 oltre accessori in favore delle rispettive parti costituite .
Siracusa, 20.10.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)