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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/12/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
DA GI Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1530/2025 pendente
TRA
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. PIERO FREDDIO del Foro di Perugia (pec:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Email_1
Perugia, via Cesare Balbo n. 9 RICORRENTE
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. RICCARDO VANTAGGI, del Foro di Perugia (pec:
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Email_2 in Perugia, via G. Pennetti Pennella n. 46. RESISTENTE
Con l'intervento del PM presso il Tribunale di Perugia INTERVENIENTE EX LEGE
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pagina 1 di 3 Conclusioni: come da note conclusionali congiunte depositate per l'udienza dell'11.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno intrattenuto una relazione affettiva more uxorio Parte_1 Controparte_1 dalla quale è nata la figlia il 4.07.2019. Con ricorso del 24.04.2025, la ricorrente ha esposto Per_1 che la coppia ha stabilito la propria residenza familiare nell'abitazione sita in Perugia, Loc. Collestrada, str. Ospedalone San Francesco n. 36, in comproprietà tra i coniugi, gravata da mutuo ipotecario, con rateo mensile di € 365,00 corrisposto dalla sola sig.ra che da tempo tra i genitori è venuto Parte_1 meno ogni rapporto affettivo e di comunione familiare;
che la sig.ra lavora come assistente Parte_1 sociale presso il CSM di Assisi (PG), percependo uno stipendio medio mensile di euro 1.600,00; che il sig. lavora come operaio per la soc. Wilsider s.p.a. di Miralduolo di Torgiano (PG), percependo CP_1 uno stipendio mensile di circa euro 1.750,00; che la figlia minore frequenta l'ultimo anno di Per_1 scuola materna con mensa e preingresso, con una spesa di € 600,00 annui, e che è stata fatta per lei la preiscrizione per l'anno scolastico 2025-26 presso la scuola primaria “Don Bosco” in Bastia Umbra, loc. Ospedalicchio. Ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore, con suo collocamento prevalente presso di sé e conseguente assegnazione alla madre della casa familiare, con trasferimento del sig. presso la vicina abitazione dei suoi genitori, regolamentazione della CP_1 frequentazione padre-figlia, contributo paterno al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e percezione al 50% dell'assegno unico universale.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio che ha rappresentato che, nelle Controparte_1 more, le parti hanno raggiunto un accordo bonario sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ed ha chiesto che gli estremi di tale accordo siano trasfusi in sentenza.
Le parti hanno, quindi, rinunciato alla comparizione personale e dichiarato di non voler riconciliarsi e previa allegazione dell'accordo sottoscritto, il deposito di note scritte e di ulteriore documentazione, la causa, sulle conclusioni congiunte delle parti è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.Le condizioni concordate tra le parti, formalizzate nell'accordo sottoscritto depositato in giudizio possono essere trasfuse in sentenza, apparendo funzionali alla composizione della controversia e coerenti con le disposizioni primarie dettate in materia di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figlio minore. In particolare, appare giustificata la previsione dell'affidamento condiviso della minore, il suo collocamento residenziale prevalente presso la madre – data l'età di appena sei anni di –, la disciplina dei tempi di permanenza con ciascun genitore e le modalità Per_1 di esercizio della responsabilità genitoriale. Anche l'entità del contributo economico posto a carico del padre, nella misura di euro 350,00 mensili, appare idoneo a garantire alla bambina dignitose condizioni di vita, tenuto conto delle capacità reddituali dei genitori.
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
pagina 2 di 3 1) Affida la minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Persona_2 madre ed alle condizioni analiticamente indicate nell'accordo Parte_1 sottoscritto tra le parti, depositato in giudizio in data 12.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto “per relationem”.
2) Dichiara le spese di lite interamente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia, 19.12.2025 Il Presidente est.
DA GI
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