Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7445/2024
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa RI Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7445/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili
vertente
TRA
CF. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Monica Garofalo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Rosanna Carpentieri, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.2.2025
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4.10.2024 [nato a [...] Parte_1 in data 11/11/1975 (CF. )] proponeva domanda di C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24.7.1999 in
Pellezzano (Sa) con [nata a [...] in data [...] (CF. Controparte_1
)], esponendo che la comunione spirituale e materiale con C.F._2 il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale definita con sentenza di omologa n. 3902/2023 emessa da questo Tribunale in data 20.09.2023.
La ricorrente chiedeva la conferma delle condizioni della separazione con revoca dell'assegno di mantenimento per la posto a suo carico. CP_1 si costituiva con comparsa del 9.1.2025 aderendo alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili. La resistente chiedeva: 1) l'affidamento esclusivo dei figli minori e una diversa regolamentazione del diritto di visita del padre;
2)
l'assegnazione della casa familiare;
3) la conferma degli obblighi di mantenimento per i figli posti a carico del padre;
4) la previsione in suo favore di un assegno divorzile di 150,00 euro.
Alla udienza del 11.2.2025 il GD effettuava la comparizione personale delle parti.
Alla udienza del 27.2.2025 veniva effettuato l'ascolto dei minori RI
(15/11/2008) e (25/04/2015) e, di seguito, il GD invitava ex art. 473-bis.22 ER
c.p.c. i difensori alla discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di
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rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Dal matrimonio sono nati i figli (3.1.2001), maggiorenne e Per_2
pacificamente non autosufficiente, e i figli minori RI (15/11/2008) e ER
(25/04/2015).
Il ha lamentato di non riuscire ad avere da oltre un anno alcun Pt_1 rapporto con i due figli minori ( e con la maggiorenne) in quanto “La sua ex moglie ha attivato una “macchina del fango” nei suoi confronti”.
La ha, di contro, allegato che tutti e tre i figli hanno interrotto i CP_1 rapporti con il padre a causa delle condotte da questi tenuti nei loro confronti dopo la separazione ed alle condotte di prevaricazione e violenza che il Pt_1 poneva in essere nei suoi confronti durante la convivenza matrimoniale.
Ebbene, il Collegio ritiene particolarmente rilevanti le dichiarazioni rese dai due minori in sede di ascolto in quanto hanno entrambi dimostrato di avere una capacità di discernimento assolutamente consona alla loro età e tale da non poter prescindere ai fini della decisione dalle richieste da loro espresse.
RI (di 16 anni) ha riferito: “L'ultima volta che ho visto mio padre è stato il
16.12.2023. Le uscite erano sempre uguali e la cosa che soprattutto non sopportavo e che lui passava tutto il tempo con noi parlando male di mamma. La cosa mi dava fastidio perché io sono molto legata a mamma. Inoltre, perché già ci
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vedevamo poco – tipo una volta ogni due settimane – e in quelle occasioni invece di chiederci come stavamo ed interessarsi di noi figli parlava male di mamma.
Lui si faceva vedere e poi magari scompariva del tutto per mesi. Infatti, dopo il
16.12.2023 lo abbiamo rivisto il 25.4.2024 non perché ci dovevamo vedere ma perché ci siamo incontrati per caso al Centro Commerciale le Cotoniere. Era il compleanno di e io e mia sorella maggiore insieme al suo fidanzato ER Per_2
eravamo andati a comprargli un regalo. Noi stavamo entrando e abbiamo Per_3 visto PA, non ci volevamo avvicinare a lui per paura e quindi abbiamo cercato di allontanarci, ma lui ci ha visto e si è avvicinato. Lui ha iniziato di nuovo in mezzo il discorso che mia sorella maggiore voleva cambiare il cognome. Lei glielo aveva detto durante un litigio e questa cosa lo aveva fatto arrabbiare. AP ha iniziato ad accusare il fidanzato di mamma, e poi me e mia sorella perché vediamo il fidanzato di mamma mentre non vogliamo incontrare la sua fidanzata.
Ha cercato di farmi sentire in colpa e questo mi ha dato fastidio. Alla fine, lui se ne era andato per la sua strada e noi eravamo entrate nel centro commerciale.
Poi però PA è tornato indietro ed ha iniziato ad insultare pesantemente mia sorella. si è sentita male tanto dalle cose brutte che PA gli ha detto, che Per_2 si è sentita male ed ha avuto un attacco di panico. Ci hanno aiutato due signore che ci hanno portate al bar ed offerto l'acqua a mia sorella che stava davvero male. Io ho sempre avuto paura di PA perché lui è sempre stato aggressivo con mamma. Lui la minacciava e l'aggrediva anche fisicamente. Io sono rimasta traumatizzata da queste cose. Io non ho bloccato PA sul cellulare, lui non mi ha mai contattato dopo l'episodio del 25 aprile. Io però ad essere sincera non gli avrei risposto perché dopo quell'episodio io sono stata male e non voglio più stare così.
La scelta di interrompere la frequentazione con PA è mia e solo mia. Io vorrei essere libera per il futuro di scegliere se poter incontrare o meno PA. In questo momento non mi sento di dargli un'altra possibilità perché sono stata troppo male. AP ha trattato mal tante volte, lo insultava sempre per qualunque ER piccola cosa. ci rimaneva tanto male, sono cose che segnano. Anche ER ER non vuole vedere PA, già prima ero io che lo spronavo a venire con noi ad incontrare PA per vedere se era cambiato ma lui aveva sempre paura. Lucio
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non vede PA da dicembre 2023 e in tutti in questi mesi non ha mai espresso il desiderio di vederlo. Io e lui siamo molto legati. Lui è rimasto molto traumatizzato da quanto successo il 19.2.2023 quando PA, prima della separazione, litigò con mamma e poi chiamò i Carabinieri. Io e eravamo ER presenti e posso dire che è stato PA ad aggredire mamma che ha solo tentato di difendersi. Essere presenti a questo episodio ci ha molto segnato, anche perché noi temevamo già da tempo che PA durante un litigio potesse fare male a mamma” (cfr. verb. ud. 27.2.2025).
(di quasi 10 anni) ha riferito “Io non vedo PA da dicembre 2023. Io già ER prima non avevo piacere di incontrare PA perché lui era molto aggressivo anche con me. Mi sgridava sempre. Lui era aggressivo con tutti. Io agli incontri andavo solo perché c'erano le mie sorelle. AP comunque non veniva a prenderci spesso, ma solo una volta ogni tanto. A me sta bene non vedere più PA, io sono stato felice di non incontralo e non ho sentito il bisogno di farlo. Mi mette ansia l'idea di vedere PA, temo che mi sgrida o urla di nuovo. Io sto bene con mamma e le mie sorelle e non sento il bisogno di vedere PA. Io se oggi venisse a prendermi PA non vorrei andare con lui. Questo per una mia scelta, non perché me lo dice mamma. Io vorrei essere libero di scegliere se incontrare o meno PA, perché in questo momento non mi sento di farlo” (cfr. verb. ud. 27.2.2025).
Dalle dichiarazioni rese dai minori sono, dunque, emerse condotte non solo sintomatiche di gravissime carenze genitoriali del ricorrente, ma anche la sussistenza di condotte aggressive e violente poste in essere nei confronti dell'altro genitore nel corso della convivenza matrimoniale ed in presenza dei figli.
All'uopo deve ricordarsi che risulta costante nella giurisprudenza l'orientamento che ritiene che la violenza assistita costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare l'affidamento esclusivo all'altro genitore, in quanto l'aver agito con violenza nei confronti del partner alla presenza del minore costituisce prova della manifesta inidoneità genitoriale del soggetto violento (cfr. Trib. Teramo, sez. I, 15 aprile 2021, n. 393, in DeJure;
Trib. Roma, sez. I, 27 gennaio 2015, n. 1821, in
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DeJure; Trib. Torre Annunziata, sez. I, 13 gennaio 2014, n. 175, in DeJure;
Trib.
Ancona, 13 febbraio 2013, n. 185, in Guida dir., 2013, 23, 61).
Del resto, non può ignorarsi che la condotta aggressiva di un genitore può rendere difficile e addirittura rischiosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale, potendo questi sviluppare condotte violente nel momento di condivisione di scelte di maggior rilevanza per il minore qualora fosse dissenziente rispetto alle proposte dell'altro genitore vittima delle pregresse violenze.
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure). La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Pertanto, il Tribunale ritiene di dover disporre l'affido esclusivo rafforzato dei due minori alla madre con collocamento presso la stessa, prevedendo che il potrà incontrare i due figli solo previo loro consenso dovendosi Pt_1 necessariamente rispettare la volontà fermamente manifestata in tal senso dai due minori in sede di ascolto.
Attesa la conferma del collocamento dei due minori presso la madre, con cui vive anche la figlia maggiorenne non autosufficiente, va confermata l'assegnazione in suo favore della casa familiare sita in Pellezzano (SA) alla Via Mazzini n. 43.
Va, inoltre, confermata la misura del mantenimento per i figli posta a carico del padre (150,00 euro per figlio) e la divisione al 50% delle spese straordinarie attese le conclusioni congiunte delle parti sul punto.
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Quanto all'assegno unico va ricordato che il legislatore nel 2021 ha introdotto l'assegno unico per i figli prevedendo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 230/2021
“L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali
a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo
6, commi 4 e 5” e all'art. 6, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 230/2021 che
“L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
Pertanto, in presenza di una chiara e univoca previsione normativa non vi sono, provvedimenti che codesta A.G. debba adottare sul punto.
C) La resistente – titolare in forza degli accordi raggiunti in sede di separazione di un assegno di mantenimento di 150,00 euro - ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile (di pari importo).
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
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L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce
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della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa la componente compensativo- perequativa non avendo la resistente allegato in maniera specifica (né tantomeno provato) di aver rinunciato nel corso della convivenza matrimoniale a realistiche occasioni lavorative nell'interesse della famiglia.
La S.C. ha del resto chiarito che l'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (Cass. civ., sez. I, 13/04/2023, n. 981; Cass. civ., sez. VI,
13/10/2022, n. 29920).
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Per quanto, invece, alla componente assistenziale deve considerarsi che:
1) il ricorrente, di anni 49, è operatore di mezzi meccanici;
ha dichiarato per l'anno 2020 un reddito imponibile di 14.858,00 euro, per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile di 22.118,00 euro, per l'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di 26.987,00 euro;
è comproprietario di un immobile e di un terreno
(da cui non trae redditi); al 31.12.2023 aveva una giacenza sul proprio c/c. di
9.817,00 euro;
2) la resistente, di anni 47, non ha lavorato durante il matrimonio;
dopo la separazione ha conseguito il titolo di OSA ed è in cerca di occupazione;
vive in un immobile condotto in locazione per un canone di 400,00 euro;
ha riferito di ricevere aiuto economico dalla famiglia di origine (genitori e fratello).
3) non è emersa prova in ordine alla stabile convivenza della resistente con un nuovo compagno (dovendosi del resto evidenziare che la separazione delle parti risale a circa un anno e mezzo fa).
Alla luce di quanto emerso in ordine alla condizione reddituale delle parti e tenuto conto:
- della durata del matrimonio (24 anni prima della crisi);
- della età della (47 anni) che le rende sicuramente complesso CP_1
l'inserimento nel mondo del lavoro unitamente alla mancanza di pregresse esperienze);
- della capacità lavorativa specifica del ricorrente si ritiene congruo riconoscere in favore della resistente un assegno divorzile di
150,00 euro.
D) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
10 Proc. R.G. n. 7445/2024
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
24.7.1999 in Pellezzano (Sa) tra [nato a Salerno in [...] Parte_1
11/11/1975 (CF. )] ed [nata a [...] in C.F._1 Controparte_1 data 10.08.1977 (CF. )]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pellezzano (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 123 8 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile);
- affida in via esclusiva alla madre (CF. ) i Controparte_1 C.F._2 figli minori (15/11/2008) e (25/04/2015); le Persona_4 Persona_5 decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio di ciascun minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio;
- il sig. potrà vedere i figli minori RI e previo loro Parte_1 ER consenso e concordando con gli stessi i tempi e le modalità degli incontri;
- dispone l'obbligo del sig. di corrispondere, entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, alla sig.ra la somma di euro 450,00 (150,00 per Controparte_1 figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei due figli minori e della figlia maggiorenne non autosufficiente
Per_2
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei tre figli;
- determina in euro 150,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno divorzile in favore della sig.ra ed a carico del sig. Controparte_1 da versarsi entro il 5 di ogni mese in favore della Parte_1
11 Proc. R.G. n. 7445/2024
beneficiaria;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa RI Bianchi
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