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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 703/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
ES TA Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
VE TI Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.703 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del
6/10/2025, avente ad oggetto: ricorso per separazione e divorzio
TRA
, nata a [...] l'[...], residente in [...], Parte_1
alla Via Mameli n. 57, C.F.: ivi elettivamente C.F._1
domiciliata alla Via De Gasperi n. 33 presso lo studio dell'Avv.
ES LI che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
pagi na 1 di 6 nato a [...] il [...], residente in CP_1
Giugliano alla Via San Vito 51, C.F.: , C.F._2
elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla via San Pietro n. 24 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Romanucci che lo rappresenta e difende giusta procura alle in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice all'udienza del 6/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/1/2025, ha chiesto la Parte_1
separazione personale dal coniuge e lo scioglimento del matrimonio contratto con a Caivano il 31/12/2016 (atto n.1, p.II, CP_1
Serie A) dal quale è nata il [...]. Persona_1
In ordine ai provvedimenti accessori, la ricorrente ha chiesto:
- l'assegnazione della casa coniugale condotta in locazione con l'obbligo del marito di pagare la metà del canone, in subordine l'integrazione del mantenimento per la figlia della somma di euro
225,00;
- l'affido della figlia a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
- disporsi a carico di un contributo al mantenimento CP_1
della figlia di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
pagi na 2 di 6 - disporsi, altresì, l'assegno unico per la figlia interamente alla madre e il diritto di visita padre-figlia come indicato in ricorso.
costituitosi con comparsa di risposta del 25/3/2025, ha CP_1
contestato gli assunti di parte ricorrente e ha a sua volta chiesto la separazione e lo scioglimento del matrimonio.
Nel merito, il resistente ha aderito alla domanda di affido condiviso della figlia, di assegnazione della casa coniugale e dell'AU alla moglie, con il diritto di visita indicato in comparsa. In ordine agli aspetti economici ha chiesto di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di €
300,00 mensili, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Alla prima udienza del 28/4/2025, uditi i coniugi, la Giudice delegata ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha disposto d'ufficio, in ragione delle contestazioni dedotte dalle parti in ordine alla competenza genitoriale, approfondimenti sullo stato della minore a mezzo del
Servizio Sociale competente.
Con relazione di aggiornamento del 19/9/2025 il Servizio Sociale investito ha relazionato sul nucleo familiare, ravvisando l'assenza di elementi pregiudizievoli per lo sviluppo psico -fisico della minore, non apparendo negligenti i genitori nella cura della figlia.
All'udienza del 6/10/2025 sono comparse le parti che hanno riferito il buon andamento dell'organizzazione familiare statuito dalla Giudice delegata, in specie, il resistente ha chiesto di estendere l'orario di visita della minore essendo limitanti i due in contri settimanali. A questo punto la Giudice delegata ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 473 bis. 21 ult. co. c.p.c. secondo i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati con ordinanza resa alla prima udienza che qui si riportano pagi na 3 di 6 con correttivo in riferimento al diritto di visita paterno:
- affida la figlia minore a entrambi i genitori in forma Per_1
condivisa, con il collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria;
- assegna la casa familiare alla ricorrente quale genitore collocatario della figlia minore;
Per_1
- quanto agli incontri della minore con il padre prevede che, salvo diverso accordo dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario che segue: tre pomeriggi a settimana nel giorno di martedì e giovedì, prelevandola all'uscita da scuola o presso la abitazione materna alle ore 16:00 per ivi ricondurla alle ore 21:30; nel giorno del venerdì a settimane alterne, dall'uscita di scuola alle 19 o dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20:00; per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza; il giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia secondo la regola dell'alternanza; sempre il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico;
- prescrive ai genitori una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica della minore.
Le parti hanno aderito alla proposta e la Giudice delegata ha rimesso la pagi na 4 di 6 causa al Collegio per la decisione.
Il P.M ha apposto il visto nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazi one.
In ordine alle statuizioni accessorie, si dispone in conformità alla proposta conciliativa sopra riportata e accettata.
Considerato che le parti con i rispettivi atti, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473 -bis.49 e 51 c.p.c., hanno chiesto anche il divorzio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo della
Giudice relatrice affinché questa, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione dell e parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] l'[...] e , nato a [...] CP_1
il 15/9/1988, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., alle condizioni di cui pagi na 5 di 6 alla proposta conciliativa come in parte motiva, qui da intendersi ripetute e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Caivano (Atto n. 1 Parte II
Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'
Ordinamento dello Stato Civile;
c) spese al definitivo;
d) dispone con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 29/10/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
VE TI ES TA
pagi na 6 di 6