Art. 15.
L' articolo 17 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:
a) che siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame;
b) che contengano sanse di oliva con noccioli in quantita' superiore al 5 per cento in peso riferito a sostanza secca, o sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di oliva, vinaccioli, ed altre similari da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanita', sentito il parere della commissione di cui allo articolo 9;
c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.
E' vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera b) nelle fabbriche di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, nonche' nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso o al dettaglio nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici alla rinfusa o di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati con frazionamento delle quantita' contenute negli imballaggi o confezioni originari.
Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale e' vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate, con proprio decreto, dal Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, nonche' i principi attivi di cui alla lettera a) del decimo comma dell'articolo 1, se non sotto forma di integratori, integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati.
E' altresi' vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del decimo comma dell'articolo 1 ai fabbricanti di mangimi se non sotto forma di integratori e integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati.
Il divieto di cui al precedente comma non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi".
L' articolo 17 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:
a) che siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame;
b) che contengano sanse di oliva con noccioli in quantita' superiore al 5 per cento in peso riferito a sostanza secca, o sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di oliva, vinaccioli, ed altre similari da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanita', sentito il parere della commissione di cui allo articolo 9;
c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.
E' vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera b) nelle fabbriche di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, nonche' nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso o al dettaglio nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici alla rinfusa o di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati con frazionamento delle quantita' contenute negli imballaggi o confezioni originari.
Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale e' vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate, con proprio decreto, dal Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, nonche' i principi attivi di cui alla lettera a) del decimo comma dell'articolo 1, se non sotto forma di integratori, integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati.
E' altresi' vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del decimo comma dell'articolo 1 ai fabbricanti di mangimi se non sotto forma di integratori e integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati.
Il divieto di cui al precedente comma non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi".