Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7094/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]1,
e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
10/11/1984, ed ivi residente in [...]1,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Paolo Fiorucci (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 08/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 20/06/2013 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi IG.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili/immobili e alla definizione di tutte le questioni patrimoniali ed in particolare: l'autovettura tg.
ER316SW modello Lancia Ypsilon risulta intestata alla IG.ra , resta nella piena Pt_1
Parte disponibilità della stessa che potrà disporne come meglio ritiene, senza che il IG. possa vantare sulla stessa alcun diritto e pertanto accettando, con la sottoscrizione del presente ricorso, la detta condizione;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 2) i coniugi sono titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno e pertanto non sarà dovuto nessun assegno a titolo di mantenimento tra coniugi nelle rispettive qualità, come da documentazione allegata;
3) la casa coniugale sita in Genova alla Via Bartolomeo Parodi 3/1 resterà assegnata alla
IG.ra , compreso l'arredamento ivi esistente, graveranno sulla medesima tutte le Pt_1
spese di tasse ed oneri (ad esempio, tra le altre, le utenze già intestate alla IG.ra , le Pt_1
spese di amministrazione ordinaria, ecc.), la IG.ra si onererà altresì di chiedere la Pt_1
volturazione del contratto di locazione a sè medesima, previ accordi con il proprietario dell'immobile;
4) vengono concordate e suddivise al 50% le spese straordinarie, di salute, assistenza, svago, studio e quant'altro tra il padre e la madre della minore, con adesione al documento di orientamento di sezione del 15.9.2016, come sottosposto e alla conoscenza di entrambi;
5) i coniugi concordano sul regime dell'affidamento condiviso della minore Persona_1
con la collocazione prevalente della stessa presso l'abitazione della madre
[...]
in Genova alla Via Bartolomeo Parodi 3/1, il padre si allontanerà dalla casa coniugale contestualmente al deposito del presente ricorso, impegnandosi altresì a trasferire la propria residenza presso la nuova abitazione dandone opportuna comunicazione alla SI.ra
, comunque entro e non oltre l'omologa del presente procedimento;
Pt_1
6) Quanto al mantenimento della minore: il IG. si obbliga a Parte_2
corrispondere alla IG.ra a titolo di mantenimento della loro figlia minore Parte_1
la seguente somma nelle seguenti modalità: Persona_1
€ 250,00 da corrispondersi ogni 20 del mese sul c/c intestato alla IG.ra alle Parte_1
seguenti coordinate Iban [...], importo soggetto all'annuale rivalutazione ISTAT come per legge, oltre la quota del 100% dell'assegno unico a favore della IG.ra , nella sua qualità, come da accordi tra le parti;
Parte_1
7) Quanto al diritto di visita della minore: I coniugi sono già concordi nella turnazione come prevista nel piano genitoriale e ad ogni modo secondo le modalità che verranno stabilite dall'Ill.mo Organo Giudicante e/o comunque secondo i criteri ordinari di un giorno a settimana (martedì o mercoledi dalla fine della scuola alle 19) e fine settimana alternati (dal venerdi dopo la scuola alla domenica alle 19), nelle festività con il criterio
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 dell'alternanza, nel periodo natalizio 7 giorni anche non consecutivi e nel periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi, e/o comunque previ gli accordi che vorranno intercorrere tra genitori via whatsapp e/o mail.
8) I coniugi rilasciano reciproco consenso alla richiesta e utilizzo del già rilasciato passaporto e/o comunque ai prossimi rinnovi anche a favore della minore.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2013, Numero 253, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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