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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/04/2024, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2293/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2293/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_1 P.IVA_1
BIANCHINI (C.F. ) e C.F._1 Parte_2
) C.F._2
RECLAMANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
(C.F. ) Controparte_4 C.F._6
(C.F. CP_5 C.F._7
Controparte_6 Parte_1
RECLAMATI CONTUMACI Con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO pagina 1 di 9 avverso la sentenza n. 57/2023 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il 23/10/2023
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
… l'odierna Difesa, si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate, insistendo per l'accoglimento del reclamo (affinché, espletati gli incombenti di rito, esaminati gli elementi, le deduzioni e i documenti posti a fondamento dell'odierno reclamo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione contraria reietta e disattesa, previa sospensione temporanea della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione ex art. 52 D.L.vo 12.01.2019 n. 14, Voglia revocare la Sentenza n. 57/2023 emessa dal Tribunale di Prato, Sezione civile Fallimenti e procedure concorsuali, in composizione collegiale, in data 19.10.2023, pubblicata in data 23.10.2023 e comunicata in pari data, mediante la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della Società ”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Prato ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Pt_1
(di seguito solo COGEPAF o IMPRESA DEBITRICE o RECLAMANTE) con
[...] sentenza n. 57/2023 pubblicata il 23/10/2023 ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCII e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2 co. 1 CCI, da parte dell'IMPRESA DEBITRICE.
Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti sostanziali motivi:
1. Insussistenza dei requisiti richiesti dalla Legge per essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
pagina 2 di 9 2. Riconducibilità della crisi del gruppo ad una serie di eventi CP_7 negativi, non ascrivibili a colpa e/o responsabilità delle singole società, controllate, bensì a fatti e/o omissioni di terzi.
Radicatosi il contraddittorio, la Controparte_8
(di seguito solo o CURATORE o LG) è rimasta
[...] CP_8 contumace, al pari dei creditori istanti , CP_1 Controparte_2
e (di seguito solo Controparte_3 Controparte_4 CP_5
. Controparte_9
La Corte ha richiesto informazioni scritte al CURATORE, il quale ha ottemperato alla richiesta depositando memoria ed allegati che saranno oggetto di esame in parte motiva.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
Il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.
I. La critica contenuta nel primo motivo di impugnazione è infondata.
Col primo motivo di reclamo denuncia l'insussistenza dei requisiti Pt_1 richiesti dalla Legge per essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, per essere essa una impresa c.d. minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII come tale non assoggettabile a LG.
Tale norma speculare a quella di cui all'art. 1 co. 2 L.F. definisce l'impresa minore come quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
pagina 3 di 9 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Inoltre, ai sensi dell'art. 121 CCII, “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Occorre dunque accertare se nel caso di specie sussistano i presupposti della liquidazione giudiziale della la quale sul punto ha allegato di non CP_10 aver avuto, nei tre anni antecedenti, un attivo patrimoniale complessivo annuo superiore ad euro 300.000,00, e sempre nei tre anni precedenti, non ha avuto ricavi annui lordi di ammontare complessivo superiore ad euro 200.000,00 e che l'unico elemento che la rendeva assoggettabile alla liquidazione giudiziale, era rappresentato dalla massa debitoria superiore ad euro 500.000,00.
La stessa ritiene inoltre insussistente la soglia minima di indebitamento Pt_1 di € 30.000,00 in considerazione del fatto che i crediti azionati dopo il pagamento dell'importo di € 9.000,00 si erano ridotti sotto tale soglia.
Ebbene, il CURATORE nella relazione depositata in conformità alla richiesta di questa Corte ha rilevato che le soglie dell'attivo patrimoniale e dell'indebitamento fossero state superate in tutti e tre gli esercizi precedenti alla data della messa in liquidazione.
Lo stesso CURATORE ha quindi riportato nel seguente prospetto i dati relativi alle soglie di cui all'art. 2 CCII:
pagina 4 di 9 Nella relazione (ex art. 130, co. 4, 5, 6 CCII) il CURATORE ha evidenziato che la
SOCIETA' DEBITRICE fosse in stato di insolvenza già dall'esercizio 2016, in quanto l'appostazione contabile nell'attivo dello Stato Patrimoniale già al
31/12/2017 della voce “Crediti vs Soci” pari a euro 300.000,00, di cui non è provato il pagamento, falsa i bilanci fino alla data della relazione (1.03.2024) avendo consentito di mascherare lo stato di insolvenza che era già evidente al
31/12/2016;
Pertanto, seppure il superamento della soglia dell'indebitamento non sia confermato dallo stato passivo depositato dal CURATORE, che attesta crediti ammessi in via privilegiata per € 456.759,94 e crediti ammessi in chirografo per €
37.682,46 per un totale di € 494.442,40, reputa la Corte che i debiti della fossero superiore alla soglia di € 500.000,00 ove si consideri che: CP_10
• i bilanci del 2019, 2020 e 2021 (dei quali in questa sede è stato depositato dalla RECLAMANTE solo il primo) non sono attendibili in quanto non veritieri;
pagina 5 di 9 • i bilanci degli esercizi 2022 e 2023 non risultano depositati presso il Registro
Imprese;
• nel costituirsi in prime cure aveva dedotto di aver pagato i debiti Pt_1 dei lavori creditori istanti finché aveva potuto, così come concordati in sede di conciliazione sindacale ed aveva omesso poi di pagare le rate residue per momentanea oggettiva impossibilità. Deducendo che a breve avrebbe avuto la provvista per poter far fronte al pagamento di tutti gli importi dovuti ai lavoratori;
• è la controllante diretta o indiretta delle seguenti società: Pt_1 Pt_3
(di cui è al 86%); (di cui è socia al 85%); (di cui è
[...] CP_11 Org_1
Cont socia al 51%); ( è socia al 100% di cui è socia al 85%); CP_12 Pt_1
• il rapporto con (fallita) vede la RECLAMANTE debitrice di € Parte_3
811.917,75;
• il rapporto con vede la RECLAMANTE creditrice di € 1.211.572,09; CP_11
• il rapporto con vede la RECLAMANTE debitrice di € 249.154,88; Org_1
• il rapporto con vede la RECLAMANTE debitrice di € 428.110,20. CP_12
Ebbene, anche a voler considerare l'indebitamento netto risultante dai suddetti rapporti infragruppo pari € 277.610,74 (1.489.182,83 - 1.211.572,09) appare evidente che l'ammontare complessivo dei debiti verso terzi comprese le società controllate sia superiore alla soglia di € 500.000,00.
Correttamente quindi il CURATORE, nel rispondere alle informazioni richieste da questa Corte, ha concluso affermando che “secondo le disposizioni di legge, la società avendo superato i limiti di due parametri su tre, nei tre Parte_1 esercizi precedenti la messa in liquidazione, non possa definirsi “impresa minore”
e pertanto era assoggettabile alla messa in Liquidazione Giudiziaria, cosi come deciso dal Tribunale di Prato”.
pagina 6 di 9 La sentenza reclamata va, dunque, confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di reclamo l' (controllante le società, Controparte_13
e tutte amministrate dal Dott. , operanti nel Parte_3 CP_11 Org_1 Per_1 settore turistico-alberghiero) deduce che la crisi del gruppo sarebbe dovuta ad una serie di eventi negativi, non ascrivibili a colpa e/o responsabilità delle singole società, controllate, bensì a fatti e/o omissioni di terzi.
Come si evince dalla stessa formulazione del motivo non risulta contestato dal punto di vista oggettivo (l'unico rilevante) lo stato di insolvenza che, comunque, si desume anche dalla relazione ex art. 130 CCII del Curatore, laddove si afferma che la società fosse in stato di insolvenza già dall'esercizio 2016.
Non è, infatti, rilevante l'assenza di colpa della debitrice, operando l'insolvenza in senso oggettivo.
Inoltre, il CURATORE ha imputato all'A.U. di Pt_1
• il mancato deposito nel Registro delle Imprese del bilancio d'esercizio al
31/12/2022;
• come evidenziato in ordine al motivo che precede, l'appostazione contabile nell'attivo dello Stato Patrimoniale già al 31/12/2017 della voce “Crediti vs Soci” pari ad € 300.000,00, di cui, tuttavia, non è provato il pagamento, tale quindi, da falsare i bilanci fino alla data odierna e da mascherare lo stato di insolvenza della già evidente al 31/12/2016. CP_10
A ciò si aggiunga che e le società controllate e Pt_1 Parte_3 CP_11 avevano presentato un piano di risanamento mediante istanza per la CP_12 composizione negoziata della presso la Camera di Commercio di Firenze, che Pt_4 aveva visto la nomina dell'esperto Dott. il quale nella sua Persona_2 relazione, aveva tuttavia, rilevato che la composizione negoziata dovesse essere pagina 7 di 9 affrontata ex art.13 c.1b del D.L. 118/2021 in ottica di Gruppo, ragion per cui, lo stesso amministratore aveva rinunciato a tale procedimento, con istanza del
15.07.2022, dopo circa due mesi.
Inoltre, come afferma il CURATORE, l'esperto precitato nella sua relazione - seppur considerando la sua ricostruzione parziale, a causa anche delle carenze documentali che non gli avevano consentito una ricostruzione completa - aveva ritenuto non esperibile un progetto di continuità aziendale nel settore turistico- ricettivo.
La sentenza reclamata va, dunque, anche sul punto confermata.
III. Ne consegue il rigetto del reclamo.
IV. Quanto alle spese di lite, ritiene la Corte che non vi sia luogo a provvedere a fronte della contumacia dei RECLAMATI.
V. Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
e e della CP_3 Controparte_4 CP_5 [...] con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Controparte_8
Firenze, avverso la sentenza n. 57/2023 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 23/10/2023, così provvede:
1. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;
pagina 8 di 9 2. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese del procedimento nei confronti dei RECLAMATI contumaci;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la parte reclamante.
Firenze, camera di consiglio del 28.03.2024
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2293/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_1 P.IVA_1
BIANCHINI (C.F. ) e C.F._1 Parte_2
) C.F._2
RECLAMANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
(C.F. ) Controparte_4 C.F._6
(C.F. CP_5 C.F._7
Controparte_6 Parte_1
RECLAMATI CONTUMACI Con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO pagina 1 di 9 avverso la sentenza n. 57/2023 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il 23/10/2023
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
… l'odierna Difesa, si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate, insistendo per l'accoglimento del reclamo (affinché, espletati gli incombenti di rito, esaminati gli elementi, le deduzioni e i documenti posti a fondamento dell'odierno reclamo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione contraria reietta e disattesa, previa sospensione temporanea della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione ex art. 52 D.L.vo 12.01.2019 n. 14, Voglia revocare la Sentenza n. 57/2023 emessa dal Tribunale di Prato, Sezione civile Fallimenti e procedure concorsuali, in composizione collegiale, in data 19.10.2023, pubblicata in data 23.10.2023 e comunicata in pari data, mediante la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della Società ”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Prato ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Pt_1
(di seguito solo COGEPAF o IMPRESA DEBITRICE o RECLAMANTE) con
[...] sentenza n. 57/2023 pubblicata il 23/10/2023 ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCII e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2 co. 1 CCI, da parte dell'IMPRESA DEBITRICE.
Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti sostanziali motivi:
1. Insussistenza dei requisiti richiesti dalla Legge per essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
pagina 2 di 9 2. Riconducibilità della crisi del gruppo ad una serie di eventi CP_7 negativi, non ascrivibili a colpa e/o responsabilità delle singole società, controllate, bensì a fatti e/o omissioni di terzi.
Radicatosi il contraddittorio, la Controparte_8
(di seguito solo o CURATORE o LG) è rimasta
[...] CP_8 contumace, al pari dei creditori istanti , CP_1 Controparte_2
e (di seguito solo Controparte_3 Controparte_4 CP_5
. Controparte_9
La Corte ha richiesto informazioni scritte al CURATORE, il quale ha ottemperato alla richiesta depositando memoria ed allegati che saranno oggetto di esame in parte motiva.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
Il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.
I. La critica contenuta nel primo motivo di impugnazione è infondata.
Col primo motivo di reclamo denuncia l'insussistenza dei requisiti Pt_1 richiesti dalla Legge per essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, per essere essa una impresa c.d. minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII come tale non assoggettabile a LG.
Tale norma speculare a quella di cui all'art. 1 co. 2 L.F. definisce l'impresa minore come quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
pagina 3 di 9 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Inoltre, ai sensi dell'art. 121 CCII, “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Occorre dunque accertare se nel caso di specie sussistano i presupposti della liquidazione giudiziale della la quale sul punto ha allegato di non CP_10 aver avuto, nei tre anni antecedenti, un attivo patrimoniale complessivo annuo superiore ad euro 300.000,00, e sempre nei tre anni precedenti, non ha avuto ricavi annui lordi di ammontare complessivo superiore ad euro 200.000,00 e che l'unico elemento che la rendeva assoggettabile alla liquidazione giudiziale, era rappresentato dalla massa debitoria superiore ad euro 500.000,00.
La stessa ritiene inoltre insussistente la soglia minima di indebitamento Pt_1 di € 30.000,00 in considerazione del fatto che i crediti azionati dopo il pagamento dell'importo di € 9.000,00 si erano ridotti sotto tale soglia.
Ebbene, il CURATORE nella relazione depositata in conformità alla richiesta di questa Corte ha rilevato che le soglie dell'attivo patrimoniale e dell'indebitamento fossero state superate in tutti e tre gli esercizi precedenti alla data della messa in liquidazione.
Lo stesso CURATORE ha quindi riportato nel seguente prospetto i dati relativi alle soglie di cui all'art. 2 CCII:
pagina 4 di 9 Nella relazione (ex art. 130, co. 4, 5, 6 CCII) il CURATORE ha evidenziato che la
SOCIETA' DEBITRICE fosse in stato di insolvenza già dall'esercizio 2016, in quanto l'appostazione contabile nell'attivo dello Stato Patrimoniale già al
31/12/2017 della voce “Crediti vs Soci” pari a euro 300.000,00, di cui non è provato il pagamento, falsa i bilanci fino alla data della relazione (1.03.2024) avendo consentito di mascherare lo stato di insolvenza che era già evidente al
31/12/2016;
Pertanto, seppure il superamento della soglia dell'indebitamento non sia confermato dallo stato passivo depositato dal CURATORE, che attesta crediti ammessi in via privilegiata per € 456.759,94 e crediti ammessi in chirografo per €
37.682,46 per un totale di € 494.442,40, reputa la Corte che i debiti della fossero superiore alla soglia di € 500.000,00 ove si consideri che: CP_10
• i bilanci del 2019, 2020 e 2021 (dei quali in questa sede è stato depositato dalla RECLAMANTE solo il primo) non sono attendibili in quanto non veritieri;
pagina 5 di 9 • i bilanci degli esercizi 2022 e 2023 non risultano depositati presso il Registro
Imprese;
• nel costituirsi in prime cure aveva dedotto di aver pagato i debiti Pt_1 dei lavori creditori istanti finché aveva potuto, così come concordati in sede di conciliazione sindacale ed aveva omesso poi di pagare le rate residue per momentanea oggettiva impossibilità. Deducendo che a breve avrebbe avuto la provvista per poter far fronte al pagamento di tutti gli importi dovuti ai lavoratori;
• è la controllante diretta o indiretta delle seguenti società: Pt_1 Pt_3
(di cui è al 86%); (di cui è socia al 85%); (di cui è
[...] CP_11 Org_1
Cont socia al 51%); ( è socia al 100% di cui è socia al 85%); CP_12 Pt_1
• il rapporto con (fallita) vede la RECLAMANTE debitrice di € Parte_3
811.917,75;
• il rapporto con vede la RECLAMANTE creditrice di € 1.211.572,09; CP_11
• il rapporto con vede la RECLAMANTE debitrice di € 249.154,88; Org_1
• il rapporto con vede la RECLAMANTE debitrice di € 428.110,20. CP_12
Ebbene, anche a voler considerare l'indebitamento netto risultante dai suddetti rapporti infragruppo pari € 277.610,74 (1.489.182,83 - 1.211.572,09) appare evidente che l'ammontare complessivo dei debiti verso terzi comprese le società controllate sia superiore alla soglia di € 500.000,00.
Correttamente quindi il CURATORE, nel rispondere alle informazioni richieste da questa Corte, ha concluso affermando che “secondo le disposizioni di legge, la società avendo superato i limiti di due parametri su tre, nei tre Parte_1 esercizi precedenti la messa in liquidazione, non possa definirsi “impresa minore”
e pertanto era assoggettabile alla messa in Liquidazione Giudiziaria, cosi come deciso dal Tribunale di Prato”.
pagina 6 di 9 La sentenza reclamata va, dunque, confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di reclamo l' (controllante le società, Controparte_13
e tutte amministrate dal Dott. , operanti nel Parte_3 CP_11 Org_1 Per_1 settore turistico-alberghiero) deduce che la crisi del gruppo sarebbe dovuta ad una serie di eventi negativi, non ascrivibili a colpa e/o responsabilità delle singole società, controllate, bensì a fatti e/o omissioni di terzi.
Come si evince dalla stessa formulazione del motivo non risulta contestato dal punto di vista oggettivo (l'unico rilevante) lo stato di insolvenza che, comunque, si desume anche dalla relazione ex art. 130 CCII del Curatore, laddove si afferma che la società fosse in stato di insolvenza già dall'esercizio 2016.
Non è, infatti, rilevante l'assenza di colpa della debitrice, operando l'insolvenza in senso oggettivo.
Inoltre, il CURATORE ha imputato all'A.U. di Pt_1
• il mancato deposito nel Registro delle Imprese del bilancio d'esercizio al
31/12/2022;
• come evidenziato in ordine al motivo che precede, l'appostazione contabile nell'attivo dello Stato Patrimoniale già al 31/12/2017 della voce “Crediti vs Soci” pari ad € 300.000,00, di cui, tuttavia, non è provato il pagamento, tale quindi, da falsare i bilanci fino alla data odierna e da mascherare lo stato di insolvenza della già evidente al 31/12/2016. CP_10
A ciò si aggiunga che e le società controllate e Pt_1 Parte_3 CP_11 avevano presentato un piano di risanamento mediante istanza per la CP_12 composizione negoziata della presso la Camera di Commercio di Firenze, che Pt_4 aveva visto la nomina dell'esperto Dott. il quale nella sua Persona_2 relazione, aveva tuttavia, rilevato che la composizione negoziata dovesse essere pagina 7 di 9 affrontata ex art.13 c.1b del D.L. 118/2021 in ottica di Gruppo, ragion per cui, lo stesso amministratore aveva rinunciato a tale procedimento, con istanza del
15.07.2022, dopo circa due mesi.
Inoltre, come afferma il CURATORE, l'esperto precitato nella sua relazione - seppur considerando la sua ricostruzione parziale, a causa anche delle carenze documentali che non gli avevano consentito una ricostruzione completa - aveva ritenuto non esperibile un progetto di continuità aziendale nel settore turistico- ricettivo.
La sentenza reclamata va, dunque, anche sul punto confermata.
III. Ne consegue il rigetto del reclamo.
IV. Quanto alle spese di lite, ritiene la Corte che non vi sia luogo a provvedere a fronte della contumacia dei RECLAMATI.
V. Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
e e della CP_3 Controparte_4 CP_5 [...] con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Controparte_8
Firenze, avverso la sentenza n. 57/2023 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 23/10/2023, così provvede:
1. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;
pagina 8 di 9 2. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese del procedimento nei confronti dei RECLAMATI contumaci;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la parte reclamante.
Firenze, camera di consiglio del 28.03.2024
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9