TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2870 /2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2870 del R.G. relativo all'anno 2024, riservato per la decisione nell'udienza a trattazione scritta del 03.06.2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. QUARANTA ADELE, C.F._1
CF: ed elettivamente domiciliato, come da mandato in calce ricorso, C.F._2 presso lo studio della stessa sito in Grottaglie (TA), Via Aristotele n°12; ricorrente
E
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. MASSAGLI MATILDE C.F._3
CF: ed elettivamente domiciliata, come da mandato in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta, presso lo studio sito in Taranto alla via De Carolis, 113; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni: come da note di udienza a trattazione scritta del 03.06.2025 e con l'intervento del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 della legge n. 69 del 2009.
Come risulta dagli atti i coniugi e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto con regolamentazione dei loro rapporti economici in aderenza alla proposta conciliativa ex art. 473-bis.21 formulata dal
Giudice Relatore all'udienza dell' 01.04.2025 ed accettata dalle parti nelle note di udienza a trattazione scritta depositate per il 03.06.2025, quindi il giudizio iniziato in forma contenziosa può definirsi in aderenza a quanto voluto dalle parti riguardo alle condizioni del divorzio.
Con riferimento a tale domanda, dalla documentazione prodotta e dalle concordi dichiarazioni delle parti, risulta che sono separate da quasi tre anni senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione ed in considerazione del tempo trascorso e delle domande reciprocamente formulate, è ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita.
Sussistono pertanto nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970 e succ. mod. per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione consensuale ed omologato con decreto del Tribunale di Taranto depositato in data
23.12.2022. La regolamentazione dei rapporti tra le parti come da note di udienza a trattazione scritta del
03.06.2025, non risulta contrastare con alcuna disposizione di legge e può pertanto intendersi integralmente recepito nel presente provvedimento per farne parte integrante.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sava il
27/06/2001 da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], con atto Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sava (TA) dell'anno 2001, n. 32, p. II, s. A;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- Dispone che i rapporti economici tra le parti vengano regolati secondo le condizioni contenute nelle note di udienza a trattazione scritta del 03.06.2025, nelle quali veniva accettata la proposta conciliativa ex art. 473-bis.21 formulata dal Giudice all'udienza dell' 01.04.2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepita e trascritta;
- Dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Taranto, il 19/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2870 del R.G. relativo all'anno 2024, riservato per la decisione nell'udienza a trattazione scritta del 03.06.2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. QUARANTA ADELE, C.F._1
CF: ed elettivamente domiciliato, come da mandato in calce ricorso, C.F._2 presso lo studio della stessa sito in Grottaglie (TA), Via Aristotele n°12; ricorrente
E
, nata a [...] il [...], CF: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. MASSAGLI MATILDE C.F._3
CF: ed elettivamente domiciliata, come da mandato in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta, presso lo studio sito in Taranto alla via De Carolis, 113; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni: come da note di udienza a trattazione scritta del 03.06.2025 e con l'intervento del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 della legge n. 69 del 2009.
Come risulta dagli atti i coniugi e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto con regolamentazione dei loro rapporti economici in aderenza alla proposta conciliativa ex art. 473-bis.21 formulata dal
Giudice Relatore all'udienza dell' 01.04.2025 ed accettata dalle parti nelle note di udienza a trattazione scritta depositate per il 03.06.2025, quindi il giudizio iniziato in forma contenziosa può definirsi in aderenza a quanto voluto dalle parti riguardo alle condizioni del divorzio.
Con riferimento a tale domanda, dalla documentazione prodotta e dalle concordi dichiarazioni delle parti, risulta che sono separate da quasi tre anni senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione ed in considerazione del tempo trascorso e delle domande reciprocamente formulate, è ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita.
Sussistono pertanto nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970 e succ. mod. per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione consensuale ed omologato con decreto del Tribunale di Taranto depositato in data
23.12.2022. La regolamentazione dei rapporti tra le parti come da note di udienza a trattazione scritta del
03.06.2025, non risulta contrastare con alcuna disposizione di legge e può pertanto intendersi integralmente recepito nel presente provvedimento per farne parte integrante.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sava il
27/06/2001 da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], con atto Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sava (TA) dell'anno 2001, n. 32, p. II, s. A;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- Dispone che i rapporti economici tra le parti vengano regolati secondo le condizioni contenute nelle note di udienza a trattazione scritta del 03.06.2025, nelle quali veniva accettata la proposta conciliativa ex art. 473-bis.21 formulata dal Giudice all'udienza dell' 01.04.2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepita e trascritta;
- Dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Taranto, il 19/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente