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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/09/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 401 Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Celestina Seneca ed elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via R. Misasi n. 83, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo R. Filareti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cariati, al Vico Campanile n. 9, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
pagina 1 di 5 OGGETTO: appello - opposizione all'intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza,
[...]
conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Cariati, l CP_1 Parte_1
, al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
[...]
03420160036400692000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03420110044717821000,
03420160023185501000, 03420160036400692000, 03420170001505964000,
034201800088644267000, emesse in seguito all'omesso versamento di tasse automobilistiche e di tributi IRAP e IRPEF, e n. 03420220009665615000 relativamente alla sola voce “canone acqua” e
“recupero spese”, del complessivo importo di € 3.509,17.
L'attore, in particolare, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria e in merito alla cartella
03420220009665615000 l'inesistenza del credito.
2. Si costituiva in giudizio l' , che, opponendosi alle Parte_1 domande attoree, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte Tributaria di I grado di Cosenza e, in via subordinata, la declaratoria di incompetenza pere materia del giudice adito in favore del Tribunale di Castrovillari.
3. Instaurato il contraddittorio, il Giudice di Pace di Cariati emetteva la sentenza n. 73/2024
(R.G. n. 532/2023) del 28.01.2024, pubblicata in data 30.01.2024, con la quale rigettava la richiesta di declaratoria di difetto di giurisdizione e dichiarava l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 03420110044717821000, n. 03420160023185501000, n.
03420160036400692000, n. 03420170001505964000, n. 034201800088644267000, condannando la resistente il pagamento delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza, proponeva appello l' che, Parte_1 denunciando l'erroneità delle valutazioni del giudice di prime cure, insisteva nell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito. Invero, l'unico motivo di appello era “a) Nullità della sentenza. Violazione degli artt. 2 e 19 Dlgs 546/92. Inammissibilità della domanda proposta in primo grado per difetto di giurisdizione del GO in favore del GT”.
pagina 2 di 5 5. Si costituiva nel giudizio di appello , che chiedeva di rigettare Controparte_1
l'appello e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, di dichiarare cessata la matteria del contendere relativamente alla cartella n. 03420110044717821000 e non dovuta la somma pretesa con la cartella esattoriale n. 03420220009665615000.
6. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e il fascicolo d'ufficio di primo grado;
concessi i termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 08.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
7. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
8. Deve essere, invero, dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento n. 03420110044717821000, n. 03420160023185501000, n. 03420160036400692000,
n. 03420170001505964000, n. 034201800088644267000, portanti a crediti di natura tributaria, atteso che la cognizione sull'eccepita intervenuta prescrizione appartiene alla giurisdizione del
Giudice Tributario, sia nel caso in cui la stessa sia intervenuta prima della notifica della cartella di pagamento, sia nell'ipotesi, sussistente nel caso di specie, in cui sia allegata la maturazione della stessa in data successiva alla predetta notifica.
Invero, l'orientamento indicato dal Giudice di prime cura, in materia di riparto di giurisdizione, risulta superato e precisato dalla più recente e condivisibile tesi secondo cui “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario” (Cass. Civ., SS. UU., ord. n. 16986/2022; conf. Cass. Civ., sez. III, ord. n. 32539/2024).
A tal proposito, si segnala che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, mentre l'eccezione di prescrizione (così come l'intervenuto stralcio della cartella n.
03420110044717821000 per effetto del D.L. n. 119/2018 e della L. n. 197/2022), che integra un'eccezione di carattere non meramente esecutivo, deve essere conosciuta dal Giudice Tributario
e non dal Giudice Ordinario, quale giudice dell'esecuzione, trattandosi di questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente a atti dell'esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento, come nel caso di specie.
pagina 3 di 5 9. Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 03420220009665615000, relativamente alle sole voci “canone acqua” e “recupero spese”, la giurisdizione va attribuita alla giurisdizione ordinaria, non concernendo gli atti impugnati crediti di natura tributaria.
Orbene, in merito a detti crediti il ricorrente ha chiesto di accertarne l'illegittimità, proponendo sostanzialmente un appello incidentale.
Ciò premesso, si segnala nel giudizio di primo grado parte ricorrente, in merito alla predetta cartella ha eccepito l'infondatezza e l'inesistenza della pretesa economica, in quanto la stessa sarebbe stata annullata dall'ufficio competente, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Ebbene, pur non essendo presente in atti il predetto atto di annullamento, che neanche risulta indicato nell'indice dei documenti depositati nel fascicolo di primo grado dal ricorrente, si rileva che parte odierna appellante ha dedotto nella memoria difensiva di aver provveduto ad azzerare il credito in parola.
Alla luce delle dette motivazioni, si ritiene che l'appello incidentale, avanzato dall'appellato, vada accolto, atteso che l'atto impugnato, nonostante l'asserito azzeramento allegato dalla creditrice, contiene l'importo in parola. Pertanto, va dichiarata la nullità della cartella n.
03420220009665615000, relativamente alle sole voci “canone acqua” e “recupero spese”.
10. Per completezza si segnala che l'intimazione di pagamento va solo parzialmente annullata, atteso che si ritiene applicabile analogicamente il principio secondo cui “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. civ., sez.
III, sent. n. 5515/2008; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 24704/2020).
11. Per tali motivi, l'appello merita accoglimento relativamente alle cartelle
03420110044717821000, n. 03420160023185501000, n. 03420160036400692000, n.
03420170001505964000 e n. 034201800088644267000.
Va accolto l'appello incidentale in merito ai crediti “canone acqua” e “recupero spese” della cartella di pagamento n. 03420220009665615000.
12. Si ritiene congruo compensare le spese del doppio grado di giudizio, attesa la novità giurisprudenziale in ordine al riparto do giurisdizione.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 73/2024 (R.G. n. 532/2023) del 28.01.2024, pubblicata in data 30.01.2024 ed emessa dal Giudice di Pace di Cariati, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario relativamente ai motivi di contestazione delle cartelle n. 03420110044717821000, n. 03420160023185501000, n.
03420160036400692000, n. 03420170001505964000 e n. 034201800088644267000;
- annulla parzialmente l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420220009665615000 e per i soli crediti “canone acqua” e “recupero spese”;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Castrovillari, 01.09.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 401 Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Celestina Seneca ed elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via R. Misasi n. 83, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo R. Filareti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cariati, al Vico Campanile n. 9, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
pagina 1 di 5 OGGETTO: appello - opposizione all'intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza,
[...]
conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Cariati, l CP_1 Parte_1
, al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
[...]
03420160036400692000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03420110044717821000,
03420160023185501000, 03420160036400692000, 03420170001505964000,
034201800088644267000, emesse in seguito all'omesso versamento di tasse automobilistiche e di tributi IRAP e IRPEF, e n. 03420220009665615000 relativamente alla sola voce “canone acqua” e
“recupero spese”, del complessivo importo di € 3.509,17.
L'attore, in particolare, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria e in merito alla cartella
03420220009665615000 l'inesistenza del credito.
2. Si costituiva in giudizio l' , che, opponendosi alle Parte_1 domande attoree, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte Tributaria di I grado di Cosenza e, in via subordinata, la declaratoria di incompetenza pere materia del giudice adito in favore del Tribunale di Castrovillari.
3. Instaurato il contraddittorio, il Giudice di Pace di Cariati emetteva la sentenza n. 73/2024
(R.G. n. 532/2023) del 28.01.2024, pubblicata in data 30.01.2024, con la quale rigettava la richiesta di declaratoria di difetto di giurisdizione e dichiarava l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 03420110044717821000, n. 03420160023185501000, n.
03420160036400692000, n. 03420170001505964000, n. 034201800088644267000, condannando la resistente il pagamento delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza, proponeva appello l' che, Parte_1 denunciando l'erroneità delle valutazioni del giudice di prime cure, insisteva nell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito. Invero, l'unico motivo di appello era “a) Nullità della sentenza. Violazione degli artt. 2 e 19 Dlgs 546/92. Inammissibilità della domanda proposta in primo grado per difetto di giurisdizione del GO in favore del GT”.
pagina 2 di 5 5. Si costituiva nel giudizio di appello , che chiedeva di rigettare Controparte_1
l'appello e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, di dichiarare cessata la matteria del contendere relativamente alla cartella n. 03420110044717821000 e non dovuta la somma pretesa con la cartella esattoriale n. 03420220009665615000.
6. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e il fascicolo d'ufficio di primo grado;
concessi i termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 08.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
7. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
8. Deve essere, invero, dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento n. 03420110044717821000, n. 03420160023185501000, n. 03420160036400692000,
n. 03420170001505964000, n. 034201800088644267000, portanti a crediti di natura tributaria, atteso che la cognizione sull'eccepita intervenuta prescrizione appartiene alla giurisdizione del
Giudice Tributario, sia nel caso in cui la stessa sia intervenuta prima della notifica della cartella di pagamento, sia nell'ipotesi, sussistente nel caso di specie, in cui sia allegata la maturazione della stessa in data successiva alla predetta notifica.
Invero, l'orientamento indicato dal Giudice di prime cura, in materia di riparto di giurisdizione, risulta superato e precisato dalla più recente e condivisibile tesi secondo cui “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario” (Cass. Civ., SS. UU., ord. n. 16986/2022; conf. Cass. Civ., sez. III, ord. n. 32539/2024).
A tal proposito, si segnala che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, mentre l'eccezione di prescrizione (così come l'intervenuto stralcio della cartella n.
03420110044717821000 per effetto del D.L. n. 119/2018 e della L. n. 197/2022), che integra un'eccezione di carattere non meramente esecutivo, deve essere conosciuta dal Giudice Tributario
e non dal Giudice Ordinario, quale giudice dell'esecuzione, trattandosi di questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente a atti dell'esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento, come nel caso di specie.
pagina 3 di 5 9. Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 03420220009665615000, relativamente alle sole voci “canone acqua” e “recupero spese”, la giurisdizione va attribuita alla giurisdizione ordinaria, non concernendo gli atti impugnati crediti di natura tributaria.
Orbene, in merito a detti crediti il ricorrente ha chiesto di accertarne l'illegittimità, proponendo sostanzialmente un appello incidentale.
Ciò premesso, si segnala nel giudizio di primo grado parte ricorrente, in merito alla predetta cartella ha eccepito l'infondatezza e l'inesistenza della pretesa economica, in quanto la stessa sarebbe stata annullata dall'ufficio competente, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Ebbene, pur non essendo presente in atti il predetto atto di annullamento, che neanche risulta indicato nell'indice dei documenti depositati nel fascicolo di primo grado dal ricorrente, si rileva che parte odierna appellante ha dedotto nella memoria difensiva di aver provveduto ad azzerare il credito in parola.
Alla luce delle dette motivazioni, si ritiene che l'appello incidentale, avanzato dall'appellato, vada accolto, atteso che l'atto impugnato, nonostante l'asserito azzeramento allegato dalla creditrice, contiene l'importo in parola. Pertanto, va dichiarata la nullità della cartella n.
03420220009665615000, relativamente alle sole voci “canone acqua” e “recupero spese”.
10. Per completezza si segnala che l'intimazione di pagamento va solo parzialmente annullata, atteso che si ritiene applicabile analogicamente il principio secondo cui “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. civ., sez.
III, sent. n. 5515/2008; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 24704/2020).
11. Per tali motivi, l'appello merita accoglimento relativamente alle cartelle
03420110044717821000, n. 03420160023185501000, n. 03420160036400692000, n.
03420170001505964000 e n. 034201800088644267000.
Va accolto l'appello incidentale in merito ai crediti “canone acqua” e “recupero spese” della cartella di pagamento n. 03420220009665615000.
12. Si ritiene congruo compensare le spese del doppio grado di giudizio, attesa la novità giurisprudenziale in ordine al riparto do giurisdizione.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 73/2024 (R.G. n. 532/2023) del 28.01.2024, pubblicata in data 30.01.2024 ed emessa dal Giudice di Pace di Cariati, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario relativamente ai motivi di contestazione delle cartelle n. 03420110044717821000, n. 03420160023185501000, n.
03420160036400692000, n. 03420170001505964000 e n. 034201800088644267000;
- annulla parzialmente l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420220009665615000 e per i soli crediti “canone acqua” e “recupero spese”;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Castrovillari, 01.09.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5