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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, Dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3332 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022 promossa
DA
[nato ad [...] il [...], ed ivi residente in [...]; c.f.: Parte_1
, quale coniuge superstite ed erede della SI.ra [nata ad [...] il C.F._1 Persona_1
17.06.1962, deceduta a Roma (RM) l'11.05.2021], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Giovanna Liburdi (c.f. e dall'Avv. Roberto Filardi C.F._2
(c.f. ), in virtù di procura alle liti da intendersi posta in calce all'atto di citazione e C.F._3 versata nel fascicolo telematico di causa, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanna
Liburdi sito a Frosinone (FR) in Via Marittima 208.
-Attore-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro, Controparte_1
C.F./P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Rossi (c.f. , giusta P.IVA_1 C.F._4 procura alle liti da intendersi posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta e comunque versata nel fascicolo telematico di causa, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Roma (RM) in Via
Quattro Fontane n. 20.
-Convenuta-
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ranalli (c.f. Controparte_2 C.F._5
), giusta procura alle liti da intendersi posta in calce alla comparsa di costituzione e C.F._6 risposta e comunque versata nel fascicolo telematico di causa, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Frosinone (FR) in Via M. Mastroianni 14.
-Convenuto-
CONTRO
, P.iva rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_3 P.IVA_2
AN GN (c.f. , giusta procura alle liti da intendersi posta in calce alla C.F._7 comparsa di costituzione e risposta e comunque versata nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Roma (RM) in Via Caio Mario 27.
- Convenuta- Oggetto: Risarcimento danni da responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il SI. , quale coniuge superstite ed erede della SI.ra , Parte_1 Persona_1 conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Frosinone la , Parte_2 il Dott. e la chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità CP_2 Controparte_3 in solido tra loro della (ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.) e del Dott. (ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 2043 c.c.) per la causazione del decesso della SI.ra per l'effetto condannare i Per_1 convenuti in solido tra loro al risarcimento in favore dell'attore dell'importo di € 659.747,02, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi.
Argomentava l'attore che la SI.ra nel febbraio 2021 sviluppava la malattia di cui al Covid 19 Parte_3 lamentando, a partire dal 21.02.2021, i primi sintomi quali stato febbrile, difficoltà respiratoria e malessere generalizzato.
Stante ciò il 22.02.2021, la SI.ra contattava il proprio medico di famiglia, Dott. , Per_1 CP_2 chiedendo la prescrizione di un tampone molecolare.
Sosteneva parte attrice, che il suddetto medico, nonostante la conoscenza delle patologie cui era affetta la SI.ra (diabete mellito, obesità, asma ed ipertensione arteriosa), non le avrebbe prescritto il Per_1 tampone e si sarebbe rifiutato di sottoporla a visita – sia domiciliare che ambulatoriale - limitandosi alla sola prescrizione di farmaci da banco (come la tachipirina).
Solo dopo l'aggravamento delle condizioni di salute della paziente, in data 26.02.2021, il Dott. si CP_2 sarebbe determinato per la prescrizione del tampone molecolare, oltre alla prescrizione di ulteriore farmaco quale il Plaquenil.
Successivamente, nonostante l'ulteriore aggravamento delle condizioni di salute della che nel Per_1 frattempo era risultata positiva al tampone eseguito, avendo contratto il virus del Sars-Cov 2, il Dott. CP_2 continuava a non ritenere necessario il ricovero della stessa in Ospedale.
Il ricovero della avveniva solo il giorno 03.02.2021, previo intervento del 118, presso l'Ospedale Per_1
“F. Spaziani” di Frosinone con la diagnosi di “polmonite interstiziale covid correlata (score 2)”.
In tale sede le veniva applicato un piano terapeutico di supporto alle funzioni vitali e trasfusione di plasma iperimmune.
Stante la delicatezza e gravità del caso, la paziente veniva trasferita dapprima presso il Campus Biomedico di Roma, ove veniva sottoposta a terapia di ossigenazione e tracheotomia, successivamente stante la negativizzazione al virus contratto ed in considerazione di un apparente miglioramento delle condizioni fisiche, la SI.ra eniva trasferita presso l'Aurelia Hospital. Per_1
In tale ultima struttura le condizioni di salute della tuttavia, si aggravavano per un'insufficienza Per_1 respiratoria ingravescente, tanto da comportare il ricovero presso il reparto di terapia intensiva sino all'esisto infausto del decesso avvenuto l'11.05.2021.
Ritenendo la sussistenza di profili di responsabilità medico sanitaria nella gestione della paziente, il SI.
agiva nel presente giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sovra indicate. Parte_1
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la eccependo, Controparte_3 preliminarmente, l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa. Sul punto, argomentava la convenuta che l'attore non aveva sostanzialmente azione diretta nei confronti della medesima società (così come avviene per i sinistri stradali) né, tantomeno, l'assicurato aveva svolto tempestiva chiamata in causa di manleva della società comparente.
Nel merito, eccepiva l'assenza di copertura assicurativa per l'evento in questione, poiché, non previsto nelle condizioni termini di polizza.
La compagnia assicurativa, inoltre, rilevava l'obbligo di manleva del Dott. a carico della sola CP_2 [...]
, nonché, l'infondatezza della domanda attorea per assenza di responsabilità del medico nella CP_1 causazione del decesso della SI.ra nonché, il quantum richiesto e le stesse voci di danno, poiché, Per_1 infondate e non provate.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda proposta per difetto di azione dell'attore nei confronti della stessa , nel merito eccepiva l'assenza di Controparte_3 copertura assicurativa del medico convenuto, in subordine il rigetto delle domande attore poiché inammissibili ed infondate.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la , la quale eccepiva Controparte_1 preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attore, per non aver dato prova della sua qualità di erede.
Nel merito, contestava l'assenza del nesso di causalità tra la condotta del medico e della struttura sanitaria con l'evento di cui si richiedeva il risarcimento.
In tal senso l'Ente convenuto rilevava che l'unico elemento a sostegno della domanda proposta era la consulenza di parte, la quale aveva il mero valore di allegazione difensiva.
Sul punto, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, sul presupposto che il decesso della SI.ra si verificava a distanza di due mesi e mezzo dopo la presunta condotta omissiva del Dott. e Per_1 CP_2 dopo il ricovero della stessa in ben tre strutture ospedaliere diverse.
Contestava i danni richiesti e la quantificazione degli stessi, concludeva, in via pregiudiziale chiedendo l'accertamento e declaratoria del difetto di legittimazione attiva dell'attore, nel merito per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, in subordine nella denegata Par ipotesi di riconoscimento di responsabilità dell chiedeva l'applicazione della graduazione di responsabilità delle singole strutture, in ulteriore via gradata dichiarare il diritto dell' al Parte_5 regresso pro quota nei confronti degli altri condebitori solidali.
Si costituiva, infine, con comparsa di costituzione e risposta il Dott. , il quale contestava la CP_2 ricostruzione dei fatti operata dall'attore con riferimento sia alla cronologia indicata dei fatti che al trattamento medico sanitario apprestato alla paziente.
Sul punto, argomentava il convenuto che nessuna responsabilità poteva ascriversi allo stesso, per la condotta posta in essere, dal momento che aveva trattato il caso con diligenza e seguendo le buone pratiche assistenziali.
In tal senso, il lungo periodo di ricovero ospedaliero della SI.ra scludeva definitivamente il nesso Per_1 di causalità tra la condotta apprestata dallo stesso ed il decesso della Per_1
Ritenendo operativa la copertura assicurativa della polizza accesa con , Controparte_3 concludeva il Dott. chiedendo il rigetto delle domande attoree, in subordine nella denegata ipotesi CP_2 di accoglimento della domanda attorea, l'applicazione della graduazione di responsabilità dello stesso con la , con declaratoria di condanna della a manlevare l'attore Parte_5 Controparte_3 da ogni eventuale condanna risarcitoria. Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa ed espletata Ctu volta alla ricostruzione dei fatti ed individuazione di eventuali profili di responsabilità nella condotta ed operato del Dott. , sia in CP_2 termini di ritardo nel ricovero presso la struttura ospedaliera, nonché, nella valutazione se un pronto ed appropriato intervento terapeutico avrebbe potuto scongiurare l'evento morte della SI.ra Per_1
Venivano, pertanto, nominato il Collegio medico nelle persone del Dott. quale medico Persona_2 legale, nonché, il Dott. specialista in Medicina Interna. Persona_3
All'esito del deposito della consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione la stessa veniva rinviata all'udienza del 04.04.2025, alla quale le parti precisavano le rispettive conclusioni e, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, la stessa veniva trattenuta in decisione.
La domanda proposta dall'attore è risultata infondata.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'attore ha agito correttamente in qualità di coniuge ed erede della
SI.ra . Persona_1
Sul punto, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla , dal Parte_5 momento che - a tale fine - l'attore era onerato di dar prova del rapporto di coniugio con la SI.ra Per_1
e di dichiarare espressamente nell'atto introduttivo di giudizio di agire quale erede della stessa.
Entrambi tali oneri sono stati soddisfatti dal SI. , pertanto, lo stesso aveva sia legittimazione che Pt_1 diritto ad agire nel presente giudizio.
Riassumendo brevemente i fatti sottesi al presente giudizio, parte attrice ritiene, sulla scorta di una perizia di parte, che le seguenti condotte tutte addebitali al Dott. ovvero, il ritardo diagnostico (mancata CP_2 tempestiva prescrizione del tampone molecolare), l'inadeguatezza delle prescrizioni dei farmaci da banco,
l'omesso invio della paziente presso l'Ospedale a seguito della positività al Sars-Cov 2, l'inosservanza delle Contr linee guida e delle prescrizioni del avrebbero causato la morte della SI.ra Controparte_4 Per_1
Per tali ragioni parte attrice richiedeva un risarcimento da perdita del rapporto parentale, applicate le tabelle del Tribunale di Milano, unitamente alle ulteriori voci di danno richieste (danno patrimoniale e catastrofale), nella misura complessiva di € 659.747,02.
Posto ciò, deve osservarsi che lo stesso ctp di parte attrice, nella consulenza versata in atti, aveva correlato il decesso della SI.ra ad un danno da perdita di chances, quantificato nella misura del 30%, il che Per_1 di per sè escluderebbe già il danno da perdita del rapporto parentale.
Solo nelle ultime righe della consulenza il decesso della SI.ra eniva ascritto alla diversa fattispecie Per_1 del danno da perdita del rapporto parentale.
Sulla scorta di tali elementi, stante la presenza di questioni di natura tecnica che richiedevano un'analisi approfondita e specialistica del caso medico in esame, si rendeva necessaria la nomina di un collegio medico, volta a fugare ogni eventuale dubbio circa la sussistenza di eventuali ritardi ed errori nel trattamento clinico sanitario della paziente.
A tal proposito, veniva nominato il collegio medico sovra indicato nelle persone del Dott. e del Dott. Per_2
, ai quali veniva chiesto di accertare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità, nella Per_3 condotta posta in essere dal Dott. in particolare, se vi fossero stati errori o omissioni nel CP_2 trattamento terapeutico approntato al de cuius, anche in termini di ritardo colpevole nella decisione di ricoverare il paziente in ospedale.
All'esito delle operazioni peritali, il Collegio nominato concludeva escludendo profili di responsabilità nella condotta professionale posta in essere dal Dott. nella gestione della SI.ra CP_2 Per_1 Sul punto, del tutto eloquente è il passaggio della consulenza ove a pagina 17 i CCTTUU affermavano testualmente che “In sostanza, sulla base dei dati disponibili e delle indicazioni del Ministero Salute disponibili all'epoca, non può affermarsi che il ricovero sia stato tardivo né che nella fase precedente il ricovero siano stati omessi provvedimenti che avrebbero (con qualsiasi percentuale di probabilità) potuto cambiare il successivo decorso della malattia”.
Concludevano, pertanto, i CCTTUU “…sulla base della documentazione medica allegata agli atti e della letteratura medica disponibile, non emergono profili di responsabilità nella condotta del dott. CP_2 in particolare non sono emersi errori od omissioni nel trattamento terapeutico della de cuius prima del suo ricovero in ospedale i quali possano aver determinato, con qualsiasi grado di probabilità, un diverso decorso ed esito della malattia, né è possibile affermare che vi sia stato un ritardo nel disporre il ricovero”.
Tale inequivocabile esclusione di responsabilità veniva, altresì, confermata sempre dai CCTTUU nonostante gli stessi avessero riscontrato l'errata applicazione, da parte presumibilmente del Dott. di una CP_2 terapia medica inappropriata mediante probabile prescrizione di Plaquenil, , Deltacortone ed Per_4 eparina a basso peso molecolare alla SI.ra Per_1
Concludevano, pertanto, i CCTTUU rispondendo alle osservazioni del Ctp di parte attrice, che “…il decesso
è avvenuto dopo oltre due mesi dal giorno del ricovero. Ne consegue che nessun comportamento del dott.
(certo, probabile o possibile) può aver influito sull'exitus e sulle probabilità di sopravvivenza, CP_2 neanche in misura minimamente concausale”.
Ritenendo la predetta consulenza medica completa, logica ed esaustiva, nonché immune da vizi e/o contraddizioni, questo Giudice non può che decidere la presente controversia sulla scorta delle conclusioni ivi riportate dai CCTTUU, i quali hanno escluso profili di responsabilità professionale in capo al Dott. CP_2 anche implicitamente in termini di perdita di chance, con riferimento al decesso della SI.ra Per_1
In considerazione di ciò la domanda attorea non può che essere rigettata.
Stante la particolarità dei fatti di causa, rientranti nell'eccezionalità degli eventi collegati alla pandemia da
Covid 19, si ritiene opportuna la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M
Rigetta la domanda.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU.
Frosinone 25/06/25 Il Giudice dott. Stefano Troiani.
Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l nella persona del dott. Giuseppe Controparte_6
Fratarcangeli