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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3226/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza dell'8 gennaio 2025 e vertente tra
con sede in Masio (AL), rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avvocato Massimo Grattarola del foro di Alessandria, come da mandato a margine dell' atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore.
Attrice
contro
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 Controparte_3
dagli Avv.ti Marcello Traversa e Flavio Buzzi del Foro di Alessandria, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi, per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
, in atti gen.to, res.te in Candia Lomellina (PV), in proprio e nella qualità Controparte_4
di erede del coniuge Persona_1
Terzo chiamato contumace
OGGETTO: azione per il pagamento di prestazioni di custodia animali.
1 CONCLUSIONI: per entrambe le parti: come da atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l' in epigrafe indicata conveniva in Parte_1
giudizio il esponendo di avere svolto per molti anni (fino al 2023) il Controparte_1
servizio di custodia cani privati e randagi.
Il 4 novembre 2016, come da verbale di sequestro che produceva, i Carabinieri della Stazione di
Sale, nell'ambito di procedimento penale a seguito del quale e Controparte_4 Persona_1
venivano denunciati per reati relativi al maltrattamento di animali, si recavano presso la
[...]
Cascina Pagellina, ove abitavano i due, e ivi rinvenivano decine di cani, adulti e cuccioli, tenuti in cattive condizioni. I cani, con l'ausilio del Servizio di Veterinaria della ASL, venivano quindi sequestrati e allontanati: alcuni trovavano rifugio presso i canili pubblici comunali di Tortona e
Valenza, mentre altri, e precisamente diciotto, venivano ricoverati presso il canile privato gestito dall'associazione attrice, che si faceva integrale carico del mantenimento e della cura degli animali.
In data 17 ottobre 2019 il GIP del Tribunale di Alessandria pronunciava sentenza, passata in giudicato il 5.11.2019, con cui il reato di cui erano imputati il e la veniva CP_4 Per_1
Contr dichiarato estinto per positivo esperimento della e i cani, prima in sequestro, venivano definitivamente confiscati.
In data 27 ottobre 2023 sempre il GIP del Tribunale di Alessandria pronunciava un ulteriore provvedimento con cui affidava i cani in questione, nel frattempo sempre rimasti presso il canile gestito dall'associazione attrice, al sul cui territorio i cani erano stati Controparte_1
reperiti e sequestrati al momento della consumazione del reato. Nel provvedimento si faceva riferimento alla nota sentenza n. 18167/17 della Corte di Cassazione Penale, a mente della quale
“Qualora nessun ente o associazione faccia richiesta di affidamento di animali sequestrati o confiscati, ai sensi dell'art. 19 quater disp. att. cod. pen., né comunque offra adeguate garanzie di poterli tenere in modo adeguato, l'obbligo di far fronte al loro mantenimento, dopo la confisca, grava sul in quanto ente che vanta una posizione di garanzia rispetto al benessere degli CP_1
animali presenti sul territorio”.
In data 10-11-2023 i cani erano stati dunque trasferiti alla custodia del Comune di CP_1
, il quale tuttavia, incurante dei principi stabiliti dalla Suprema Corte, non aveva pagato
[...]
all'associazione le spese di mantenimento e cura degli animali per tutto il periodo intercorrente fra 2 il passaggio in giudicato della sentenza che aveva disposto la confisca degli animali e il 10 novembre 2023.
Agiva pertanto l'attrice, affinché il convenuto fosse condannato a pagare € 81.173,92, CP_1
come da fattura emessa dall' , che era pervenuta a tale importo moltiplicando il Parte_1
prezzo del mantenimento giornaliero di un cane, pari a € 4,00, per il numero di cani ( diminuito nel corso del tempo a causa del decesso via via di sei cani) presenti in struttura dal 5.11.2019 al
10.11.23.
Si costituiva in giudizio il , preliminarmente eccependo il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva dell'associazione attrice che, pacificamente, si era estinta il 31 luglio 2023 e non aveva quindi più alcuna legittimazione ad agire per il recupero di crediti;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea. Ed invero il nulla aveva saputo dei cani in questione, CP_1
tantomeno che fossero ricoverati presso il canile privato dell'associazione attrice, fino al 3 agosto
2023 quando veniva presso il Comune protocollata una richiesta del Servizio di Veterinaria della
ASL AL ove, evidenziando come il canile avesse cessato l'attività in data 31 luglio 2023, si Pt_1
chiedeva il ricollocamento urgente dei cani in oggetto. Seguiva in data 31 ottobre 2023 notifica al del provvedimento del GIP del Tribunale di Alessandria di data 27 ottobre 2023 con cui CP_1
era stato disposto l'affido degli animali al Comune. Lo stesso provvedimento veniva comunicato al dalla ASL il data 13.11.2023. Nel frattempo il aveva già contattato il canile di CP_1 CP_1
Tortona, con cui aveva stipulato una convenzione per la cura dei cani randagi, e si era preso in carico i cani superstiti che in data 31 luglio 2023, data di cessazione dell'attività dell' Parte_1
, erano stati temporaneamente trasferiti in una pensione privata
[...]
Era quindi evidente che solo dal 31 ottobre 2023 - data di comunicazione del provvedimento del
GIP che disponeva l'affido degli animali al e di conoscenza da parte dell'ente dei CP_1
precedenti provvedimenti di sequestro e confisca - il era divenuto obbligato a farsi carico CP_1
degli animali. In proposito andava anche evidenziato il comportamento estraneo alla buona fede tenuto dall'associazione animalista, che si era tenuta i cani senza mai nulla comunicare al CP_1
neppure quando era intervenuta la confisca: ciò aveva impedito al di affrontare la spesa CP_1
secondo i canoni della buona amministrazione, predisponendo apposito accantonamento a bilancio e comunque cercando di ridurla. In ogni caso contestava la cifra enorme richiesta dall'associazione evidenziando che ogni onere di prova della relativa spesa era a carico dell'attrice.
Infine, per il denegato caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere manlevata
3 dai veri responsabili dei cani, i sigg.ri e che chiedeva di essere autorizzata a CP_4 Per_1
chiamare in giudizio. Il Tribunale concedeva la richiesta autorizzazione anche se poi veniva citato il solo anche in qualità di erede della essendo questa deceduta. CP_4 Per_1
La causa veniva istruita documentalmente e procedendo all'escussione di alcuni testi.
All'esito il Tribunale decide come segue.
Per quanto riguarda l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva dell'Associazione attrice, per essersi la stessa estinta in data 31 luglio 2023, va in primo luogo evidenziato come non si abbia alcuna effettiva prova dell'estinzione dell'ente, così come allegata dal convenuto. CP_1
Ed invero la difesa di parte attrice si è limitata ad affermare di aver cessato, in data 31 luglio 2024,
l'attività, mentre nulla ha allegato in merito ad un eventuale scioglimento/ estinzione dell'associazione.
Ciò detto deve per completezza rilevarsi che anche qualora l'associazione si fosse davvero Pt_1
sciolta, non per questo verrebbe meno la sua legittimazione ad agire per il recupero dei crediti dell'ente. Infatti in tema di associazioni non riconosciute vige, a differenza di quanto accade per le società dopo la riforma del 2003, il principio di ultrattività dell'ente e dei suoi organi, fino alla completa definizione di tutti i rapporti sociali.
Si vedano sul punto le seguenti sentenze della Suprema Corte: n. 30606/18; n. 12528/18; n.
5738/09 e n. 9656/92 che esprimono tutte il seguente principio: “ Lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti. Alla definizione devono procedere gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di "prorogatio", conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute”.
Passando quindi al merito della pretesa attorea si osserva quanto segue.
La domanda attorea di pagamento troverebbe il suo titolo non in un accordo contrattuale, o in un atto di tipo pubblico (si pensi ad una convenzione), nella fattispecie del tutto mancanti, ma in quanto statuito da Cassazione penale;
sez. IV, sentenza n. 18167 dell'11 aprile 2017 a mente della 4 quale “Qualora nessun ente o associazione faccia richiesta di affidamento di animali sequestrati o confiscati, ai sensi dell'art. 19 quater disp. att. cod. pen., né comunque offra adeguate garanzie di poterli tenere in modo adeguato, l'obbligo di far fronte al loro mantenimento, dopo la confisca, grava sul in quanto ente che vanta una posizione di garanzia rispetto al benessere degli CP_1
animali presenti sul territorio”.
Ora, anche a prescindere dall'osservazione che nel nostro ordinamento le sentenze, anche della
Suprema Corte, non hanno forza di legge o di contratto e non possono quindi far sorgere delle obbligazioni – in ogni caso anche quanto esposto dalla Corte di Cassazione non si attaglia al caso di cui all'odierna vertenza.
Vale la pena riportare qui di seguito la parte finale della suddetta pronuncia (le evidenziazioni sono della scrivente) : “
5. Alla luce del suddetto quadro normativo, occorre ora tornare al quesito di partenza ed individuare il soggetto competente a provvedere in materia di animali sequestrati, una volta che degli stessi sia stata disposta la confisca. Orbene, in forza del disposto dell'art. 19 quater disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale (introdotto dall'art. 3 della legge n. 189 del 2004), gli animali, oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, sono affidati alle associazioni o agli enti (ad oggi individuati con decreto 2 novembre 2006 del ministro della salute, adottato di concerto con il ministro dell'interno) che ne facciano richiesta e che diano garanzia di poterli tenere in modo adeguato. Ma - per il caso in cui nessuna associazione o nessun ente, tra quelli individuati, faccia richiesta di affidamento o comunque nessuno di essi dia garanzia di poter tenere gli animali confiscati in modo adeguato - si pone il problema di individuare l'ente pubblico che si deva far carico del mantenimento degli animali confiscati. Nel caso di specie - nel quale, si ribadisce, si tratta di cani meticci - l'ente pubblico è stato correttamente individuato nella ordinanza impugnata dal Giudice 7 dell'esecuzione di Saluzzo nella figura del in CP_1 persona del Sindaco pro tempore, nel cui territorio ha sede l'allevamento ricorrente.
Invero, in via generale, il d.P.R. 31 marzo 1979, all'articolo 3, attribuisce al Sindaco la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali presenti sul territorio comunale. D'altra parte, in base al d.P.R. 8 febbraio 1954, n.320, recante Regolamento di Polizia
Veterinaria, il Sindaco è individuato quale massima autorità sanitaria locale, con poteri decisioni e coercitivi maggiori a quelli riconosciuti agli operatori del Servizio (operatori che, esercitando funzioni di Pt_2
vigilanza, svolgono di fatto un ruolo di supporto tecnico per il Sindaco). Ed ancora: la legge 8 giugno 1990 n.
142 sull'ordinamento delle autonomie locali e le più recenti leggi nn. 94 e 127 del 1997, nonché i successivi decreti attuativi ed i successivi regolamenti sulle autonomie locali hanno definito ulteriormente gli ambiti delle competenze comunali in materia. E la legge 14 agosto 1991, n. 281, all'art. 4, ha attribuito espressamente ai Comuni il risanamento dei canili comunali e la costruzione di rifugi per cani.
5 In definitiva, in base al combinato disposto di cui alle norme citate, il nella persona del Sindaco, è CP_1
da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai qualivanta una posizione di garanzia, che comporta l'obbligo di far fronte al loro mantenimento in caso di confisca. Se, invero, deve ammettersi una responsabilità dello Stato per le spese di custodia nel corso del procedimento e del processo penale, deve invece escludersi che tale responsabilità permanga anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto la confisca, allorquando cioè si ripristinano, in capo ai comuni, tutti i doveri e gli oneri previsti dalla normativa vigente, sopra succintamente richiamata.
Alla considerazione che precede, di ordine generale, si aggiunge il rilievo che nel caso di specie: a)
l'indicazione della competenza dei comuni per i compensi successivi al passaggio in giudicato della confisca era stata chiaramente affermata nel decreto di liquidazione emesso in data 28/3/2008 dal
Giudice dell'esecuzione (decreto, peraltro, mai impugnato dalla ricorrente); b) è lo stesso l'Allevamento del Martinetto istante che nella memoria integrativa presentata dopo l'istanza 24/4/2012 ha riferito che, degli 8 cani originariamente sequestrati, 2 erano stati ritirati dal , che per CP_1 Parte_3
l'appunto aveva quindi provveduto a corrispondere il compenso per la relativa custodia.
Come si evince dalla lettura di questi passaggi nel caso sottoposto all'attenzione della S. C. da un lato vi era stato un pronunciamento di un Giudice – qui mancante fino al 27 ottobre 2023 - che aveva dichiarato che i cani dopo la confisca erano affidati alla competenza del dall'altro CP_1
la ricostruzione normativa operata dalla Cassazione serve solo per ricostruire una posizione c.d.
“di garanzia” dell'ente pubblico per il benessere degli animali, da cui discenderebbe l'obbligo di prendersene cura direttamente o, in caso di impossibilità o rifiuto di farlo, di pagare il costo anticipato da altri per raggiungere tale fine. Non esiste infatti nessuna norma che imponga esplicitamente ai Comuni di pagare le spese di mantenimento di animali confiscati, anzi le norme richiamate dalla Cassazione esprimono chiaramente che la prima e migliore opzione da seguire è quella di affidare definitivamente gli stessi ad associazioni, enti o altri soggetti che siano interessati a tenerli, garantendo il loro benessere e dando garanzia di poterlo fare, senza oneri per la P.A.
Ciò detto appare abbastanza chiaro che nel nostro caso il non ha Controparte_1
assunto alcuna posizione di garanzia nei confronti dei cani in questione per il semplice motivo che, fino quantomeno ad agosto 2023 quando per la prima volta è stato notiziato dalla ASL, neppure sapeva che i suddetti cani esistessero.
E' vero che già dal 2019 il Giudice penale aveva disposto la confisca dei cani ma, come spesso accade in queste materie dove c'è disattenzione e poca chiarezza legislativa, la disposizione di
6 confisca non era stata accompagnata da alcuna disposizione sull'effettivo destino dei cani, che sono quindi rimasti presso il senza alcun titolo essendo venuto meno il Controparte_6
sequestro nell'ambito del quale era avvenuto l'affidamento ( doc. 1 fascicolo attoreo).
La mancanza di un nuovo affidamento dei cani però non ha consentito neppure al di CP_1
farsene carico e ciò fino a quando, nell'ottobre 2023, qualcuno – probabilmente l'associazione attrice - ha pensato di attivarsi presso il Giudice penale che aveva disposto la confisca per chiedergli cosa, concretamente, si dovesse fare dei cani. Finalmente, con provvedimento 27 ottobre 2023, veniva disposto l'affido al Comune ( doc. 2 fascicolo attoreo).
E' da questa data – successiva alla cessazione delle prestazioni dell'associazione - e non Pt_1
prima che deve perciò decorrere la posizione di garanzia del e il conseguente suo obbligo CP_1
di farsi carico dei cani;
mentre per il periodo anteriore - in cui il non era mai stato CP_1
notiziato da nessuno del procedimento contro e del sequestro di cani, della CP_4 Per_1
collocazione dei cani presso il Rifugio BaBau, e infine della loro confisca da parte del Giudice penale - nessun obbligo può essere ricostruito in capo al neppure in base alla sua CP_1
“posizione di garanzia”, che deve essere concreta e non astratta, deve cioè porre il CP_1
concretamente nella possibilità di esercitarla, ciò che non è possibile se l'ente ignora completamente la situazione da cui discende.
Ad analoghi principi è approdata la giurisprudenza in materia di arricchimento senza causa in capo alla P.A. laddove è stato stabilito che per rispondere dell'arricchimento non è necessario che la
P.A. riconosca l'utilità dello stesso, ma non risponde se dimostra che la prestazione ricevuta era non voluta o non consapevole ovvero imposta” (Cass. 15415/2018; Cass. 5665/21), a dimostrazione che non è possibile impegnare un ente pubblico nella totale inconsapevolezza di questo;
per il semplice motivo che solo in tal modo la P.A. è posta in condizione di attivarsi, mettere a bilancio la spesa e soprattutto fare in modo di contenerla.
Nel caso che ci occupa è evidente che se il avesse saputo per tempo Controparte_1
dei cani confiscati avrebbe potuto attivarsi, come ha fatto quando ha saputo della loro esistenza, per collocarli altrove e gestirli direttamente o farli gestire a prezzo più contenuto o cercare di affidarli definitivamente a terzi. Invece il silenzio serbato dall'associazione attrice, non è possibile sapere se in buona o mala fede, e l'incompletezza del provvedimento di confisca, hanno impedito quanto sopra.
7 Né può mutare le sorti del giudizio quanto prodotto dalla difesa attorea all'udienza del 13 giugno
2024. In disparte che la produzione appare inammissibile perché tardiva e che né vi è alcuna prova che il abbia ricevuto una fattura dall'associazione attrice (anzi la risposta del CP_1 CP_1
pure allegata dalla difesa attorea, lo smentisce e fa riferimento solo alla missiva di sollecito dell'avvocato Grattarola, avente ad oggetto una fantomatica fattura di € 7028,42, mentre quella prodotta è di € 2000), in ogni caso si tratta di una fattura priva di numero e data, e quindi neppure definibile tale: ma, soprattutto, non vi è alcun riferimento, né nella fattura né nella lettera di sollecito di pagamento, al rapporto in base al quale sarebbe stata emessa e spedita sicché ancora una volta il non è stato messo in grado di comprendere di cosa si parlasse. CP_1
La domanda attorea deve quindi essere rigettata, il che dispensa dall'esame di quella di manleva avanzata nei confronti del terzo chiamato.
Le spese seguono la soccombenza dell'associazione attrice e si liquidano in dispositivo in base al
D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore compreso fra € 52.000 ed € 260.000, valori minimi atteso il tipo di controversia e la qualità delle parti (l'associazione attrice è senza scopo di lucro).
Tra il convenuto e il terzo chiamato le spese vengono compensate attesa la contumacia di CP_1
questi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, così decide:
rigetta la domanda avanzata dall'attrice nei confronti del;
Controparte_1
condanna parte attrice a rifondere al le spese di lite, che liquida in € 7.051 per CP_1
compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CNA come per legge;
compensa le spese tra il e . CP_1 Controparte_4
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 28 gennaio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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