Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 594
CS
Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per difetto del presupposto, per istruttoria carente ed insufficiente, per errore sul fatto, per motivazione illogica ed insufficiente, per illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione art. 3 della l.n. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto che le opere costituiscono nuovi volumi e superfici riconducibili a nuova costruzione, richiedendo permesso di costruire. La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile solo a opere accessorie di modesta entità e non a manufatti con autonomia funzionale. Il carattere precario è irrilevante se l'opera è destinata a soddisfare esigenze non temporanee. Le opere non sono meramente temporanee, come attestato dalla loro destinazione a servizio dell'abitazione principale.

  • Rigettato
    Violazione del principio dell’affidamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 97, 2 e 3 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della L. n. 241/1990 per omessa indicazione dell’interesse pubblico alla demolizione. Eccesso di potere per motivazione insufficiente e generica. Illogicità manifesta. Ingiustizia

    Il Consiglio di Stato ha statuito che il provvedimento di demolizione di un immobile abusivo, non assistito da titolo, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legittimità violata, neanche se intervenga tardivamente. Il tempo trascorso non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 594
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 594
    Data del deposito : 23 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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