Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 580/2020 Ruolo Gen., vertente tra
Parte 1 nato in [...] P.G. (ME), il 17.8.1968 e ivi residente nella Via Vicolo VI Medici, n. 20, P. 4, C.F.: C.F. 1 elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME), nella Via J.F.
Kennedy, n. 358, presso lo studio degli Avv.ti Anna Maria Coppolino e Amelia N. Mannino, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce e, pertanto, da considerarsi in calce allo stesso
(ex. art. 83, comma 3, c.p.c.)
attore
Parte 2 con sede legale in Roma, nel Viale Europa, n. 190, C.F.: P.IVA 1 P.Iva
P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta Procura generale alle liti resa in Notar Persona 1 di
Roma, in data 29.3.2017, Rep. 52.163, Racc. 14.154, registrata il 6.4.2017, al n. 4771, serie 1/T, dall'Avv.
convenuto
Oggetto: Rendimento buoni fruttiferi postali.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
Svolgimento del processo
Lo svolgimento del procedimento viene emesso ai sensi dell'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza dell'11.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
Nel merito, bisogna, innanzitutto, procedere ad un corretto inquadramento dei Controparte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini del corretto inquadramento dei BFP, è decisivo prendere spunto dalla disciplina del rapporto che lega le parti. Il vincolo tra risparmiatore-sottoscrittore del buono e intermediario emittente è da tempo ricondotto in ambito contrattuale. Difatti, è stato ribadito in più
occasioni che anche quando servizi postali come quello di cui si parla erano offerti da un'azienda dello Stato
(la quale con L. n.71/1994 fu trasformata nell' CP 2 avente natura di ente pubblico economico, e quindi
,
Par
), essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma d'impresa. Pertanto, sin d'allora, i in rapporti con gli utenti si configuravano come rapporti contrattuali, soggetti al regime del diritto privato. Nonostante tali rapporti fossero destinati a subire gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, la loro attrazione nella sfera del diritto comune era, così come lo è tuttora ed a maggior ragione, tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei BFP, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi ed ai quali ineriscono connotazioni contrattuali giacché, per struttura e funzione, essi non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie.
Da ciò discende che il vincolo tra risparmiatore e Parte 2 è soggetto al regime del diritto privato,
seppure sottoposto a possibili integrazioni successive per effetto di una normativa speciale.
Alla luce di quanto sopra, quindi, i BFP sono qualificati come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c., con la conseguenza che, da un lato, non sono applicabili i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato e, dall'altro lato, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.
Premesso quanto prima, il contrasto e quindi il successivo contenzioso che ne scaturì, come, d'altronde, nel caso di che trattasi, sorse a causa di una non corretta prassi adottata dagli uffici postali, i quali offrivano in sottoscrizione ai risparmiatori buoni postali stampati sotto la vigenza di emissioni precedenti, in molteplici
Co casi di sottoscrizioni di avvenute soprattutto negli anni '80-'90 in cui si riscontrava una divergenza, per quanto attiene alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni contenute sul retro del titolo e la disciplina ministeriale della specifica emissione.
Le divergenze sulla misura dei rendimenti riguardavano soprattutto il caso dei cosiddetti buoni serie Q/P. Gli uffici postali, a partire dall'01.07.86, ebbero, infatti, a rilasciare BFP delle precedenti serie (O, P, PO) con una doppia timbratura: nella parte fronte del BFP un timbro recante "serie Q/P"; nella parte retro del BFP un altro timbro recante "serie Q/P" con l'indicazione dei nuovi interessi della serie Q.
Tale ultima operazione fu, però, connotata da un errore di Parte 2 che, contrariamente a quanto prescritto dal citato art. 5, comma 2, D.M. Tesoro 13.06.86, aveva inteso apporre un timbro che modificava i soli primi 4 scaglioni di detenzione, relativi al periodo dal 1° al 20° anno. In pratica, gli uffici postali apponevano sul retro dei buoni delle precedenti serie un timbro recante "serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno;
9% dal 6° al 10° anno;
10,50% dall'11° al 15° anno;
12% dal 16° al 20° anno".
Nessuna modifica veniva, pertanto, inserita per il quinto ed ultimo scaglione di detenzione, corrispondente al periodo 21°-30° anno, ovvero all'ultimo decennio di vita del BFP, che poi risultò essere quello maggiormente remunerativo, con la conseguenza del sorgere di un comune denominatore che era costituito dall'omessa incorporazione nei titoli del nuovo tasso d'interesse della serie Q per il periodo 21°-30° anno,
ovvero per l'ultimo decennio di vita dei BFP.
E' per tale ragione che, a fronte della liquidazione di tali buoni da parte di Parte 2 secondo le condizioni
previste dalla serie Q anche per l'ultimo scaglione di detenzione (21°-30° anno), molti risparmiatori si attivarono per chiedere il riconoscimento dell'integrazione, ovvero della differenza esistente tra quanto indicato per l'ultimo decennio sui titoli ("più euro per ogni successivo bimestre maturato fino al 31
dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione") e quanto liquidato da Parte 2 (ovvero l'interesse semplice al tasso del 12% ricavato dal montante netto maturato al 20° anno). Svolto il necessario escursus di cui sopra, nel caso di specie, l'attore introitava il presente giudizio, al fine di vedersi riconosciuto un importo maggiore rispetto a quello offerto per lo stesso periodo eccependo, tra l'altro, la mancata correzione del cartaceo nella parte relativa ai rendimenti riconosciuti per il periodo dal 21°
al 30° anno di durata dell'investimento.
Stante ciò, ai fini del computo del controvalore per detto periodo, chiedeva l'applicazione delle condizioni di rendimento originarie non modificate in forza delle quali aveva espresso il consenso alla conclusione del contratto.
In ordine alle domande di cui prima si rappresenta che la Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite, con la Sentenza n. 3963, dell'11. 2.2019, ha fatto chiarezza sul potere della Pubblica Amministrazione di modificare il tasso di interesse dei buoni fruttiferi postali in misura difforme a quella riportata nelle tabelle a tergo, affermando che la variazione può applicarsi a tutti i buoni fruttiferi postali emessi prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, che all'art. 7 disciplina l'abrogazione delle disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, facendo salva l'applicazione del medesimo decreto ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dell'abrogazione,
che continuavano ad essere regolati dalla normativa anteriore. L'art. 173 del citato DPR., come novellato dall'art. 1, D.L. n. 460/1974, convertito in L. 588/1974, prevedeva la possibilità per la Pubblica
Amministrazione di variare il tasso di interesse dei buoni fruttiferi già emessi, mediante decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. Una volta intervenuta la modifica, il risparmiatore aveva la possibilità di scegliere di riscuotere i buoni, al tasso di interesse originariamente fissato, ovvero di non recedere dall'investimento che, a seguito della variazione, avrebbe maturato interessi differenti rispetto a quelli vigenti al momento della sottoscrizione. In conclusione, a seguito di tale pronuncia chiaro risulta essere il dato normativo di cui all'art. 173 D.p.r. n.
156/1973, essendo oramai pacifica la piena legittimità della modifica peggiorativa del tasso di interesse dei buoni fruttiferi postali sottoscritti prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 284.
Infine, si osserva che con Ordinanza n. 4384/2022 della prima Sezione della Corte di Cassazione, pubblicata il 10 febbraio 2022, identica ad altri tre provvedimenti resi nella medesima Camera di Consiglio (n.
4748/2022; n. 4751/2022; n. 4763/2022), la Suprema Corte ha ribadito quanto prima già rappresentato negando ai sottoscrittori di buoni fruttiferi postali della serie Q/P il diritto di vedersi riconosciuti, per il periodo corrente tra il 21° ed il 30° anno dell'investimento, i rendimenti ad importo fisso bimestrale testualmente riportati sul retro dei titoli.
Stante quanto statuito dal Supremo Consesso, le domande così come formulate dall'attore non risultano meritevoli di accoglimento e vanno, pertanto, rigettate.
Il rigetto delle domande di cui all'atto di citazione formulato, tenuto conto della natura e dello svolgimento
'al pagamento, nei confronti della causa, comporta la condanna dell'attore, Sig. Parte 1
della convenuta, Parte 2 in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014
ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate
(15,00 %), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Sig.
Parte 1 nei confronti delle ' Parte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore, sentiti i procuratori delle parti, così provvede:
Parte_1 , per quanto 1) Rigetta le domande così come avanzate dall'attore, Sig.
in parte motiva;
,al pagamento, nei confronti 2) per l'effetto, condanna l'attore, Sig. Parte 1
della convenuta, Parte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'
8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M.
147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 11.12.2024
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)