Ordinanza collegiale 18 novembre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00480/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00896/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di-OMISSIS-, con domicilio in-OMISSIS-, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. -OMISSIS- emessa dal T.A.R. per la Campania,-OMISSIS- il -OMISSIS-e pubblicata in pari data all’interno del fascicolo telematico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di-OMISSIS-;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa NA CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso
che il Sig. -OMISSIS-ha agito con il presente ricorso (n. R.G. -OMISSIS- per ottenere l’ottemperanza della sentenza di questa sezione n. -OMISSIS- resa all’esito del giudizio recante n. RG -OMISSIS- con cui, in accoglimento dell’azione avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione resistente in relazione all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dall’interessato in data -OMISSIS-presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di-OMISSIS-, è stato ordinato all’amministrazione “ di provvedere con atto espresso e motivato sull’istanza in epigrafe indicata, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione (o notificazione se anteriore) della presente sentenza ”;
che, con memoria del -OMISSIS-, la difesa erariale ha rappresentato che “ il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente in data -OMISSIS- con la presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 103, comma 1 D.L. 34/2020 si era già concluso – mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato – in data -OMISSIS- ”;
che il citato provvedimento del -OMISSIS- (No. -OMISSIS-) è stato depositato agli atti ed il Collegio, pertanto, “ essendo verosimilmente tale atto noto solo ora al destinatario - stante anche l’impossibilità di notifica rappresentata dall’organo di difesa erariale ” ha ravvisato “ giusti motivi per la rimessione in termini ai fini di una eventuale sua impugnazione (art. 41, co. 2, c.p.a.) ” (vd. ordinanza collegiale n. -OMISSIS-
Considerato
che il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento del -OMISSIS- con ricorso autonomo (recante RG n. -OMISSIS-), esitato con sentenza breve di questa Sezione di Tribunale n. -OMISSIS-;
Ritenuto
che, alla luce di tale sopravvenienza, il presente ricorso sia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.;
che, stante la peculiarità della vicenda processuale, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite;
di confermare l’ammissione al gratuito patrocinio, disposta in via provvisoria dall’apposita Commissione con decreto n. 6/2026, statuendo quanto segue con riferimento agli onorari e spese dovuti al difensore:
- visto l’art. 82 del d.p.r. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei «valori medi delle tariffe professionali vigenti», tenuto conto dell’impegno professionale;
- visto l’art. 130 del d.p.r. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014: «ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»;
- ritenuto, alla stregua delle richiamate previsioni normative ed in relazione al grado di difficoltà della controversia, che sia congrua la determinazione in complessivi € 700,00, oltre a spese generali ed accessori, come dovuti per legge, della somma spettante al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di-OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, Avv. Ivana Nicolò, a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, la somma di € 700,00, oltre a spese generali ed accessori, come dovuti per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in-OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI US, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
NA CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA CI | GI US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.