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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10749 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 20.11.2025 per la decisione;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
e che parte attrice ha depositato le note pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile R.G. n. 18155/2023
TRA
( P.IVA 1 ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta Parte 1
procura in atti dall'Avv. Luca Calamita presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Via Carlo Poerio 89/A;
RICORRENTE
E C.F. 1 , domiciliata in Giugliano in Campania (NA), CP 1
alla Via Carrafiello n. 24;
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE CP 1Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. parte ricorrente chiedeva condannarsi alla restituzione delle somme corrisposte dalla compagnia in esecuzione della Sentenza
n.7280/2012 del 13 giugno 2012 del Tribunale di Napoli in manleva dell [...] per il risarcimento dei danni perControparte_2 le lesioni personali derivatele a seguito di un intervento di tiroidectomia subtotale eseguito presso l' Persona 1 come statuito in riforma della Controparte 3 dal Prof.
predetta sentenza dalla Corte di Appello di Napoli con Sentenza n. 2175/2023.
Parte ricorrente, infatti, in esecuzione della sentenza di primo grado, la quale accoglieva tanto la domanda attorea, quanto le domande di garanzia proposte dall' [...] nei confronti della Parte 1 Controparte 2 e e condannava in solido le Persona 1 nei confronti della CP 4 dal Prof.
della somma di predette compagnie al pagamento, in favore della sig.ra CP 1
Euro 64.991,00, oltre interessi legali dal fatto al saldo, nonché al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.800,00 oltre spese generali (12,50%), I.V.A. e
C.p.A., in data 28 giugno 2012, successivamente provvedeva al pagamento in favore della sig.ra della somma di Euro 44.050,39, pari al 50% dell'importo CP 1
complessivamente liquidato dal Tribunale di Napoli.
Tuttavia, con sentenza n. 2175/2023, la Corte di Appello di Napoli, pur accogliendo l'appello principale proposto dalla sig.ra rimodulando la quantificazioneCP 1 del danno biologico, accoglieva, altresì, l'appello incidentale proposto dall'odierna parte ricorrente, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa ex art. 2952 comma 2 c.c., già in precedenza sollevata nel giudizio di prime cure e, per l'effetto, condannava la sig.ra CP 1 alla restituzione ad Parte 1 delle somme corrisposte dalla compagnia assicurativa in esecuzione della sentenza di primo grado.
Stante l'obbligo restitutorio accertato con la predetta sentenza, la Compagnia ricorrente sollecitava la Sig.ra CP_1 in via stragiudiziale a procedere al pagamento, come dimostra la documentazione prodotta in atti, tuttavia, questa rimaneva inadempiente sino al momento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
All'udienza del 05.02.2024 rilevata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione di udienza e dichiarata la contumacia della resistente, come da verbale in atti, parte ricorrente dichiarava di avere ricevuto la somma di € 45.000,00 da parte della
Sig. CP_1, ritenuta, però, comunque incongrua in quanto non comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria richiesti a far data dal 28.6.2012.
Pertanto, parte ricorrente concludeva affinché questo Tribunale condannasse la resistente contumace al pagamento di euro 15.297,72 a titolo di interessi maturati sulla sorta capitale oggetto dell'obbligo restitutorio e rivalutazione monetaria, come accertato con sentenza n.2175/2023 della Corte di Appello di Napoli, nonché delle spese e competenze del presente procedimento.
La domanda di parte ricorrente va rigettata in quanto inammissibile per quanto di seguito esplicato.
Il Tribunale di Napoli, infatti, aveva condannato la ricorrente compagnia assicurativa Parte 1 in solido con la compagnia a risarcire la somma di euro CP 4
64.99,00 oltre interessi legali alla danneggiata Sig. CP 1 odierna resistente contumace. La Corte d'Appello di Napoli, poi, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa ex art. 2952 comma
2 c.c., sollevato da Parte 1 e ha condannato alla restituzione diCP 1
quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
Tuttavia, in seguito a numerose richieste, la Sig.ra CP_1 non procedeva al pagamento e parte ricorrente istaurava il presente giudizio. Nel caso di specie, va rilevato che la condanna contenuta nella sentenza di appello in atti alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza riformata, così come formulata in parte motiva e dispositiva del citato provvedimento, non poteva già essere messa in esecuzione, non contenendo tutti gli elementi del titolo esecutivo immediatamente azionabile richiesti dall'art. 474, co. 1 e 2, cpc in particolare l'importo dell'obbligo restitutorio.
In tema di restituzione di somme pagate in esecuzione di sentenza poi riformata, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza comporta il venir meno immediato dell'efficacia esecutiva della stessa e degli atti di esecuzione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate. Il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna poi caducato non dà luogo ad una condictio indebiti, ma ad un obbligo di reintegrazione patrimoniale di chi ha ingiustamente pagato che assume rilievo a seguito della caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte. Il diritto alla restituzione degli interessi costituisce un effetto legale dell'obbligo restitutorio, sicché sulla somma da restituire sono dovuti gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento ex art. 1282 c.c., anche in mancanza di specifica domanda relativa agli interessi, purché sia stata chiesta la condanna dell'accipiens alla restituzione.
Non trattandosi, di contro, di credito risarcitorio non sarà dovuta, diversamente da quanto richiesto la rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno da allegarsi e
-
provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. nel caso di specie non oggetto né di prova né tantomeno di allegazione. Agli atti è depositato l'assegno del 28.06.2012 con il quale veniva corrisposta la somma di €
44.050,39 in favore della CP_1.
Peraltro, va evidenziato, che nelle more del presente procedimento, è altresì intervenuto il pagamento dell'importo di € 45.000,00 da parte della convenuta, come dichiarato da parte ricorrente all'udienza del 05.02.2024, che proseguiva il giudizio per il residuo dovuto a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria stimati in € 15.297,52. Ebbene il calcolo da eseguire comprende la decorrenza degli interessi legali dal 28.06.2012 sino al momento dell'avvenuto pagamento indicato dalla Parte 1 come avvenuto "solo successivamente all'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione alla controparte” e quindi collocabile nel mese di ottobre 2024 (come peraltro indicato nelle note per l'udienza di discussione). Per un totale, quindi di € 6.579,68 di cui 949,61 pagati perché ricompresi nei € 45.000,00. Pertanto l'importo dovuto a titolo di interessi sull'importo originariamente dovuto è pari ad € 5.627,07.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda in misura minore a quanto richiesto, al pagamento avvenuto in corso di causa della sorta capitale si compensano per il 50% e si liquidano ex DM 55/14 al medio dello scaglione del decisum senza la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) accoglie la domanda di Parte 1 e condanna CP 1 al pagamento di €
5.627,07 oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza al soddisfo;
B) condanna CP 1 al pagamento, in favore di Parte 1 delle spese di lite del giudizio che liquida in € 3.397,00 per compensi oltre € 600,00 per spese oltre iva, cpa e rimb forf come per legge da compensare nella misura del 50%.
Napoli, 20/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
VIII SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 20.11.2025 per la decisione;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
e che parte attrice ha depositato le note pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile R.G. n. 18155/2023
TRA
( P.IVA 1 ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta Parte 1
procura in atti dall'Avv. Luca Calamita presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Via Carlo Poerio 89/A;
RICORRENTE
E C.F. 1 , domiciliata in Giugliano in Campania (NA), CP 1
alla Via Carrafiello n. 24;
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE CP 1Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. parte ricorrente chiedeva condannarsi alla restituzione delle somme corrisposte dalla compagnia in esecuzione della Sentenza
n.7280/2012 del 13 giugno 2012 del Tribunale di Napoli in manleva dell [...] per il risarcimento dei danni perControparte_2 le lesioni personali derivatele a seguito di un intervento di tiroidectomia subtotale eseguito presso l' Persona 1 come statuito in riforma della Controparte 3 dal Prof.
predetta sentenza dalla Corte di Appello di Napoli con Sentenza n. 2175/2023.
Parte ricorrente, infatti, in esecuzione della sentenza di primo grado, la quale accoglieva tanto la domanda attorea, quanto le domande di garanzia proposte dall' [...] nei confronti della Parte 1 Controparte 2 e e condannava in solido le Persona 1 nei confronti della CP 4 dal Prof.
della somma di predette compagnie al pagamento, in favore della sig.ra CP 1
Euro 64.991,00, oltre interessi legali dal fatto al saldo, nonché al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.800,00 oltre spese generali (12,50%), I.V.A. e
C.p.A., in data 28 giugno 2012, successivamente provvedeva al pagamento in favore della sig.ra della somma di Euro 44.050,39, pari al 50% dell'importo CP 1
complessivamente liquidato dal Tribunale di Napoli.
Tuttavia, con sentenza n. 2175/2023, la Corte di Appello di Napoli, pur accogliendo l'appello principale proposto dalla sig.ra rimodulando la quantificazioneCP 1 del danno biologico, accoglieva, altresì, l'appello incidentale proposto dall'odierna parte ricorrente, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa ex art. 2952 comma 2 c.c., già in precedenza sollevata nel giudizio di prime cure e, per l'effetto, condannava la sig.ra CP 1 alla restituzione ad Parte 1 delle somme corrisposte dalla compagnia assicurativa in esecuzione della sentenza di primo grado.
Stante l'obbligo restitutorio accertato con la predetta sentenza, la Compagnia ricorrente sollecitava la Sig.ra CP_1 in via stragiudiziale a procedere al pagamento, come dimostra la documentazione prodotta in atti, tuttavia, questa rimaneva inadempiente sino al momento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
All'udienza del 05.02.2024 rilevata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione di udienza e dichiarata la contumacia della resistente, come da verbale in atti, parte ricorrente dichiarava di avere ricevuto la somma di € 45.000,00 da parte della
Sig. CP_1, ritenuta, però, comunque incongrua in quanto non comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria richiesti a far data dal 28.6.2012.
Pertanto, parte ricorrente concludeva affinché questo Tribunale condannasse la resistente contumace al pagamento di euro 15.297,72 a titolo di interessi maturati sulla sorta capitale oggetto dell'obbligo restitutorio e rivalutazione monetaria, come accertato con sentenza n.2175/2023 della Corte di Appello di Napoli, nonché delle spese e competenze del presente procedimento.
La domanda di parte ricorrente va rigettata in quanto inammissibile per quanto di seguito esplicato.
Il Tribunale di Napoli, infatti, aveva condannato la ricorrente compagnia assicurativa Parte 1 in solido con la compagnia a risarcire la somma di euro CP 4
64.99,00 oltre interessi legali alla danneggiata Sig. CP 1 odierna resistente contumace. La Corte d'Appello di Napoli, poi, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa ex art. 2952 comma
2 c.c., sollevato da Parte 1 e ha condannato alla restituzione diCP 1
quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
Tuttavia, in seguito a numerose richieste, la Sig.ra CP_1 non procedeva al pagamento e parte ricorrente istaurava il presente giudizio. Nel caso di specie, va rilevato che la condanna contenuta nella sentenza di appello in atti alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza riformata, così come formulata in parte motiva e dispositiva del citato provvedimento, non poteva già essere messa in esecuzione, non contenendo tutti gli elementi del titolo esecutivo immediatamente azionabile richiesti dall'art. 474, co. 1 e 2, cpc in particolare l'importo dell'obbligo restitutorio.
In tema di restituzione di somme pagate in esecuzione di sentenza poi riformata, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza comporta il venir meno immediato dell'efficacia esecutiva della stessa e degli atti di esecuzione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate. Il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna poi caducato non dà luogo ad una condictio indebiti, ma ad un obbligo di reintegrazione patrimoniale di chi ha ingiustamente pagato che assume rilievo a seguito della caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte. Il diritto alla restituzione degli interessi costituisce un effetto legale dell'obbligo restitutorio, sicché sulla somma da restituire sono dovuti gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento ex art. 1282 c.c., anche in mancanza di specifica domanda relativa agli interessi, purché sia stata chiesta la condanna dell'accipiens alla restituzione.
Non trattandosi, di contro, di credito risarcitorio non sarà dovuta, diversamente da quanto richiesto la rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno da allegarsi e
-
provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. nel caso di specie non oggetto né di prova né tantomeno di allegazione. Agli atti è depositato l'assegno del 28.06.2012 con il quale veniva corrisposta la somma di €
44.050,39 in favore della CP_1.
Peraltro, va evidenziato, che nelle more del presente procedimento, è altresì intervenuto il pagamento dell'importo di € 45.000,00 da parte della convenuta, come dichiarato da parte ricorrente all'udienza del 05.02.2024, che proseguiva il giudizio per il residuo dovuto a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria stimati in € 15.297,52. Ebbene il calcolo da eseguire comprende la decorrenza degli interessi legali dal 28.06.2012 sino al momento dell'avvenuto pagamento indicato dalla Parte 1 come avvenuto "solo successivamente all'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione alla controparte” e quindi collocabile nel mese di ottobre 2024 (come peraltro indicato nelle note per l'udienza di discussione). Per un totale, quindi di € 6.579,68 di cui 949,61 pagati perché ricompresi nei € 45.000,00. Pertanto l'importo dovuto a titolo di interessi sull'importo originariamente dovuto è pari ad € 5.627,07.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda in misura minore a quanto richiesto, al pagamento avvenuto in corso di causa della sorta capitale si compensano per il 50% e si liquidano ex DM 55/14 al medio dello scaglione del decisum senza la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) accoglie la domanda di Parte 1 e condanna CP 1 al pagamento di €
5.627,07 oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza al soddisfo;
B) condanna CP 1 al pagamento, in favore di Parte 1 delle spese di lite del giudizio che liquida in € 3.397,00 per compensi oltre € 600,00 per spese oltre iva, cpa e rimb forf come per legge da compensare nella misura del 50%.
Napoli, 20/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio