TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/08/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3319/2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to PELLICCIA C.F._1
ROSA ANNA;
RICORRENTE
E
, nata il 10/10/1960 in NAPOLI (NA) (C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.07.2025 da intendersi qui per richiamato e trascritto;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.06.2024, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 richiedere la modifica della sentenza n. 1731/2022 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con richiedendo la revoca del mantenimento ivi CP_1 disposto in favore della figlia maggiorenne (nata il [...]) per raggiungimento del Per_1 limite di età e di revocare ovvero di modificare l'assegno divorzile in favore della in CP_1 considerazione del peggioramento delle condizioni economiche e di salute del ricorrente, prossimo alla pensione.
2. sebbene ritualmente citata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si costituiva e ne va, CP_1 dunque, dichiarata la contumacia.
3. Sentito il ricorrente all'udienza del 02.07.2025, il Giudice delegato dal Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, tenuto conto dell'assenza di articolazione di mezzi istruttori, riservava la causa al Collegio per la decisione.
4. Nel procedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. (così come precedentemente in quello ex art. 9, co. 1,
l. 898/70) la revisione delle condizioni economiche (in questo caso) del divorzio postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica di tali condizioni degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di modifica, il giudice deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertate (ex multis,
Cass., n. 1119 del 2020).
Nel caso di specie, il ricorrente richiede che vengano revocati il mantenimento in favore della figlia maggiorenne tenuto conto del raggiunto limite d'età, e l'assegno divorzile Per_1
2 riconosciuto in favore della ex coniuge dalla sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo in subordine la revisione dell'assegno divorzile.
5. Con riguardo all'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne, la domanda
è fondata e merita accoglimento.
In punto di diritto, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di
“disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore
3 di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Nel caso in esame, occorre evidenziare che, già nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, veniva evidenziato che svolgesse lavori saltuari e fosse alla ricerca di una Per_1 stabilità lavorativa, pur avendo intrapreso un percorso di studi e professionale che non aveva dato i suoi frutti.
Occorre osservare che il tempo trascorso dalla suddetta pronuncia e l'età di oggi Per_1 trentacinquenne, non possono che determinare, anche in mancanza della prova dell'indipendenza economica, la revoca del mantenimento previsto in suo favore, non potendo l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni costituire un obbligo sine die, avendo piena capacità lavorativa, non risultando agli atti alcuna circostanza che Per_1 giustifichi il protrarsi dell'obbligo di mantenimento in capo al padre. Del resto, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui questo Collegio pienamente aderisce, il raggiungimento di un'età in cui il percorso formativo e di studi, nell'in quod plerumque accidit, è raggiunto costituisce un elemento rilevante dal momento che “la condizione di persistente
4 mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o, come già osservate dovute ad un ciclo formativo da concludere costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole” (cfr. Cass. 5088/2018).
Per quanto sino ad ora considerato, unitamente alla circostanza documentata per cui l'odierno ricorrente è prossimo alla pensione e che, di conseguenza, il suo reddito subirà una contrazione, il mantenimento previsto in favore della figlia deve essere revocato. Per_1
6. In riferimento alla revoca dell'assegno divorzile, il ricorrente fonda la suddetta domanda sulla considerazione del peggioramento delle proprie condizioni economiche nonché sulla volontaria sottrazione della al proprio dovere di procurarsi mezzi di sostentamento. CP_1
In sede di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970, occorre, come precedentemente rappresentato, far valere circostanze nuove e sopravvenute quali siano le sopravvenute circostanze prodromiche alla revoca o alla riduzione.
Ne consegue che qualsivoglia censura in merito alla volontaria sottrazione della non può CP_1 trovare ingresso in questo giudizio, costituendo una forma di censura della sentenza di cessazione degli effetti civili, ormai divenuta res iudicata.
Viceversa, con riguardo all'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche dell' va osservato che risultano prodotte le dichiarazioni reddituali antecedenti al ricorso Pt_1 ma non quelle relative al periodo successivo alla sentenza di cessazione degli effetti civili, ma soltanto una busta paga del 2024, e che è in atti la richiesta di pensionamento, in virtù della quale il suo reddito subirà una fisiologica flessione.
Ed invero, costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la riduzione della capacità reddituale da parte del coniuge su cui grava l'obbligo di versare l'assegno divorzile è una circostanza suscettibile di assumere rilievo quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell'assegno ex art. 5 e 9 l. . 898/1970 (cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, 15.06.2011,
n. 8754; Cass. civ., Sez. I, 05.03.2019, n. 6386).
Nel caso in esame, giova osservare che il reddito dell' risulta pari ad € 1.200,00 mensili Pt_1 circa, che lo stesso è tenuto al pagamento del canone di locazione per la somma di € 300,00 e che ha dichiarato di essere gravato da debiti contratti già ai tempi della separazione, circostanza questa già sussistente al momento della pronuncia di cessazione degli effetti civili, in cui, invero, si fa riferimento a debiti estinti, non risultando documentata in atti alcuna ulteriore pendenza debitoria.
5 Tenuto conto di quanto precede, della circostanza per la quale ad oggi l' non risulta più Pt_1 gravato dal mantenimento della figlia e che non risulta documentata in atti una Per_1 particolare condizione medica del ricorrente, pur lamentata in atti, considerata l'età della resistente (oggi 65enne), la quale, come già cristallizzato nella sentenza di cessazione degli effetti civili, non ha mai lavorato e si è dedicata alla famiglia, richiamati i principi espressi in materia di assegno divorzile (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287), si ritiene che vada rigettata la richiesta di revoca e di riduzione dell'assegno divorzile, confermandosi l'obbligo di corrispondere alla la somma pari ad € 200,00 mensili. CP_1
7. Con riferimento alle spese di lite, considerate le ragioni della presente decisione per cui si versa in un'ipotesi di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 comma II c.p.c., le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Revoca il mantenimento in favore della figlia Per_1
b) Rigetta la domanda di revoca e di riduzione dell'assegno divorzile;
c) Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 25/07/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3319/2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to PELLICCIA C.F._1
ROSA ANNA;
RICORRENTE
E
, nata il 10/10/1960 in NAPOLI (NA) (C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.07.2025 da intendersi qui per richiamato e trascritto;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.06.2024, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 richiedere la modifica della sentenza n. 1731/2022 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con richiedendo la revoca del mantenimento ivi CP_1 disposto in favore della figlia maggiorenne (nata il [...]) per raggiungimento del Per_1 limite di età e di revocare ovvero di modificare l'assegno divorzile in favore della in CP_1 considerazione del peggioramento delle condizioni economiche e di salute del ricorrente, prossimo alla pensione.
2. sebbene ritualmente citata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si costituiva e ne va, CP_1 dunque, dichiarata la contumacia.
3. Sentito il ricorrente all'udienza del 02.07.2025, il Giudice delegato dal Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, tenuto conto dell'assenza di articolazione di mezzi istruttori, riservava la causa al Collegio per la decisione.
4. Nel procedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. (così come precedentemente in quello ex art. 9, co. 1,
l. 898/70) la revisione delle condizioni economiche (in questo caso) del divorzio postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica di tali condizioni degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di modifica, il giudice deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertate (ex multis,
Cass., n. 1119 del 2020).
Nel caso di specie, il ricorrente richiede che vengano revocati il mantenimento in favore della figlia maggiorenne tenuto conto del raggiunto limite d'età, e l'assegno divorzile Per_1
2 riconosciuto in favore della ex coniuge dalla sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo in subordine la revisione dell'assegno divorzile.
5. Con riguardo all'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne, la domanda
è fondata e merita accoglimento.
In punto di diritto, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di
“disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore
3 di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Nel caso in esame, occorre evidenziare che, già nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, veniva evidenziato che svolgesse lavori saltuari e fosse alla ricerca di una Per_1 stabilità lavorativa, pur avendo intrapreso un percorso di studi e professionale che non aveva dato i suoi frutti.
Occorre osservare che il tempo trascorso dalla suddetta pronuncia e l'età di oggi Per_1 trentacinquenne, non possono che determinare, anche in mancanza della prova dell'indipendenza economica, la revoca del mantenimento previsto in suo favore, non potendo l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni costituire un obbligo sine die, avendo piena capacità lavorativa, non risultando agli atti alcuna circostanza che Per_1 giustifichi il protrarsi dell'obbligo di mantenimento in capo al padre. Del resto, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui questo Collegio pienamente aderisce, il raggiungimento di un'età in cui il percorso formativo e di studi, nell'in quod plerumque accidit, è raggiunto costituisce un elemento rilevante dal momento che “la condizione di persistente
4 mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o, come già osservate dovute ad un ciclo formativo da concludere costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole” (cfr. Cass. 5088/2018).
Per quanto sino ad ora considerato, unitamente alla circostanza documentata per cui l'odierno ricorrente è prossimo alla pensione e che, di conseguenza, il suo reddito subirà una contrazione, il mantenimento previsto in favore della figlia deve essere revocato. Per_1
6. In riferimento alla revoca dell'assegno divorzile, il ricorrente fonda la suddetta domanda sulla considerazione del peggioramento delle proprie condizioni economiche nonché sulla volontaria sottrazione della al proprio dovere di procurarsi mezzi di sostentamento. CP_1
In sede di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970, occorre, come precedentemente rappresentato, far valere circostanze nuove e sopravvenute quali siano le sopravvenute circostanze prodromiche alla revoca o alla riduzione.
Ne consegue che qualsivoglia censura in merito alla volontaria sottrazione della non può CP_1 trovare ingresso in questo giudizio, costituendo una forma di censura della sentenza di cessazione degli effetti civili, ormai divenuta res iudicata.
Viceversa, con riguardo all'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche dell' va osservato che risultano prodotte le dichiarazioni reddituali antecedenti al ricorso Pt_1 ma non quelle relative al periodo successivo alla sentenza di cessazione degli effetti civili, ma soltanto una busta paga del 2024, e che è in atti la richiesta di pensionamento, in virtù della quale il suo reddito subirà una fisiologica flessione.
Ed invero, costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la riduzione della capacità reddituale da parte del coniuge su cui grava l'obbligo di versare l'assegno divorzile è una circostanza suscettibile di assumere rilievo quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell'assegno ex art. 5 e 9 l. . 898/1970 (cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, 15.06.2011,
n. 8754; Cass. civ., Sez. I, 05.03.2019, n. 6386).
Nel caso in esame, giova osservare che il reddito dell' risulta pari ad € 1.200,00 mensili Pt_1 circa, che lo stesso è tenuto al pagamento del canone di locazione per la somma di € 300,00 e che ha dichiarato di essere gravato da debiti contratti già ai tempi della separazione, circostanza questa già sussistente al momento della pronuncia di cessazione degli effetti civili, in cui, invero, si fa riferimento a debiti estinti, non risultando documentata in atti alcuna ulteriore pendenza debitoria.
5 Tenuto conto di quanto precede, della circostanza per la quale ad oggi l' non risulta più Pt_1 gravato dal mantenimento della figlia e che non risulta documentata in atti una Per_1 particolare condizione medica del ricorrente, pur lamentata in atti, considerata l'età della resistente (oggi 65enne), la quale, come già cristallizzato nella sentenza di cessazione degli effetti civili, non ha mai lavorato e si è dedicata alla famiglia, richiamati i principi espressi in materia di assegno divorzile (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287), si ritiene che vada rigettata la richiesta di revoca e di riduzione dell'assegno divorzile, confermandosi l'obbligo di corrispondere alla la somma pari ad € 200,00 mensili. CP_1
7. Con riferimento alle spese di lite, considerate le ragioni della presente decisione per cui si versa in un'ipotesi di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 comma II c.p.c., le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) Revoca il mantenimento in favore della figlia Per_1
b) Rigetta la domanda di revoca e di riduzione dell'assegno divorzile;
c) Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 25/07/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6