Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI
- Presidente rel.
- Giudice Patrizia NIGRI
Enrica DI TURSI
- Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.4491 del R.G. 2023 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
TRA
- rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Galluzzo Parte 1
-
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Tucci
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 16-1-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
II P.M. concludeva come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
effetti civili del matrimonio contratto in San Giorgio Jonico con Controparte_2 in data 24-
5-2003, esponendo che dall'unione erano nati i figli ERsona 1 il 13-4-2005, ER_2
il 10-6-2010 ed ER 3 i 11-6-2013, e che in seguito era intervenuta separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale in data 1-7-2020. La ricorrente ha chiesto porsi a carico del convenuto assegno di mantenimento dei figli ER_1 , ER_2 e
ER 3, questi ultimi due da affidarsi in via condivisa, nella misura complessiva di € 750 pari ad € 250 per ogni beneficiario, con aumento da quella di € 660 stabilita in precedenza, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, evidenziando di essere tuttora priva di occupazione come al tempo della separazione, mentre il CP_1 era operaio specializzato con una retribuzione di € 2700 mensili nette. Si è costituito il CP 1 senza opporsi alla domanda di divorzio, ma opponendosi alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per i tre figli, evidenziando di percepire retribuzione di circa € 2500 mensili quale operaio, di vivere presso la madre non potendosi permettere una abitazione propria, di dover fare fronte al rimborso di un mutuo contratto nel
2011 insieme alla ricorrente con una rata attuale di circa € 1060 che egli assolveva anche per la quota della metà che sarebbe spettata alla moglie, residuando in suo favore la somma di circa € 700 al mese con cui provvedere alle proprie esigenze e di quelle della madre con cui convive e titolare di pensione minima;
ha evidenziato di essere comproprietario di diversi immobili pervenutigli per successione ereditaria ma gravati da ipoteche derivanti dall'attività
dell'impresa di famiglia in seguito fallita, ed attualmente assoggettati a procedura esecutiva immobiliare n.18/2016 rge;
ha chiesto confermare l'affido condiviso dei minori ed il loro prevalente domicilio presso la madre, e determinare a proprio carico un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 660 (per € 220 ciascuno) oltre rivalutazione e partecipazione al 50% alle spese straordinarie. Assunti con ordinanza del 7-2-2024 provvedimenti provvisori ex art.473. bis.22 c.p.c. con conferma delle condizioni di separazione e previsione di ripartizione al 50% dell'assegno unico universale, la causa istruita documentalmente, è stata riservata per la decisione all'udienza del 16-1-2025 sulle conclusioni in epigrafe.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in San Giorgio Jonico il 24-5-2003, sono legalmente separati in forza di decreto di omologa di separazione consensuale di questo
Tribunale del 1-7-2020. Non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza, ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte 1.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Quanto ai figli minori ER 2 e ER 3 ( ER 1 è divenuta maggiorenne), ne va confermato l'affido condiviso ai genitori, essendo tale regime derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, evidenza che nella specie non è stata allegata né comunque comprovata.
In ragione della convivenza tra madre e figli va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla Pt 1 con il carico a quest'ultima delle spese stabilite al punto 2 del ricorso per separazione consensuale del 3-4-2020.
In merito al diritto di visita ed intrattenimento paterno con i figli ER_3 e ER 2 può essere confermato il regime previsto in sede di separazione consensuale non constando che la sua articolazione, in sé considerata, abbia creato (o possa creare) pregiudizio ai minori.
In ordine al chiesto assegno ordinario di concorso paterno al mantenimento per i tre figli la ricorrente ne ha chiesto aumento ad € 750 (pari ad € 250 per ciascuno dei beneficiari), mentre il resistente ne ha chiesto la conferma ad € 660 come statuita in corso di separazione.
Ritiene il Tribunale che l'assegno ordinario in questione, con decorrenza dal corrente mese di gennaio 2025, debba essere aumentato ad € 750, pur non constando miglioramento delle condizioni patrimoniali e reddituali del CP_1 dalla data della separazione (egli è operaio specializzato con un reddito medio emergente dalla documentazione reddituale di circa €
2500 nette e, come non contestato, si fa carico di un mutuo contratto da entrambe le parti con rata variabile allo stato di poco più di € 1000 mensili).
Ciò per due concorrenti ragioni:
--· Il tempo non breve decorso, all'attualità di circa 4 anni e sei mesi, dalla separazione,
all'esito del quale i figli ER_2 ed ER 3 hanno raggiunto età adolescenziale e la figlia
ER 1 ha raggiunto la maggiore età, con conseguente presumibile e non abbisognevole di prova specifica (vedi Cass. 12/8927; 10/400; 07/17055) aumento delle loro attuali esigenze,
parametro questo che deve considerarsi ai fini della quantificazione della misura del mantenimento a carico del genitore ai sensi dell'art.337 ter comma 4 n.1 c.civ., anche indipendentemente dal parametro di cui al successivo comma 4 della norma relativo alle risorse economiche dei genitori. In altri termini, l'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della loro personalità per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione e la mera crescita dei figli implica in automatico un aumento dei loro bisogni,
poiché alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale,
scolastica, sportiva e ludica essendo le stesse di per sé legate all'aumento dell'età;
-- la assai probabile necessità di rilasciare in prossimo futuro la casa coniugale di via del
Tintoretto in San Giorgio Jonico attualmente abitata dalla ricorrente e dai figli;
tale elevata probabilità si desume dall'esistenza di un ordine di rilascio del giudice dell'esecuzione dell'immobile in quanto oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva immobiliare n.18/2016 r.g.e. (cfr. verbali di rilascio del 31-10-2024 e 6-12-2024 ad opera del custode giudiziario avv. Maggio con rinvio delle operazioni a data prossima); l'assai probabile rilascio della casa coniugale comporterà presumibilmente la necessità di reperire altra soluzione abitativa per i figli a titolo oneroso, con conseguente incremento delle somme necessarie per il loro mantenimento;
né è stata data prova di trattative di componimento bonario con le parti creditrici che possano verosimilmente evitare quel rilascio.
A carico del padre va confermata inoltre la partecipazione alle ulteriori spese straordinarie di mantenimento dei figli come individuate dal protocollo adottato da questo Tribunale il 4-
7-2022, nella misura del 50%; l'assegno unico regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230
spetterà, in ragione dell'affido condiviso dei figli, nella misura della metà in favore di ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo tra questi ultimi.
Le spese di lite possono essere compensate tenendo conto del complessivo esito del giudizio e della natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Giorgio
Jonico il 24-5-2003 da Parte 1 , nata a [...] il [...], e CP 2
[...] nato a [...] il [...] (atto n.15 p.2 serie A u.1 dell'anno 2003); '
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3)conferma l'affidamento in via condivisa a Parte 1 e Controparte_2 dei figli Persona 4 e Persona 5 con loro prevalente domicilio presso la madre;
conferma l'assegnazione a Parte 1 della casa coniugale in San Giorgio Jonico alla via
Tintoretto 19/c con i relativi arredi e con il carico alla Pt 1 delle spese stabilite al punto 2
del ricorso per separazione consensuale del 3-4-2020;
4) conferma quanto al diritto di visita ed intrattenimento paterno con i figli ER_2 ed
ER 3 le modalità di cui alla separazione omologata;
5) aumenta, con decorrenza dal corrente mese di gennaio 2025, l'assegno a carico di
Controparte_2 per contributo al mantenimento dei figli ' ER_4 ERsona 1
ad € 750 mensili, pari ad € 250 per ciascun beneficiario, oltre
[...] e Persona 5
rivalutazione Istat con decorrenza dallo stesso mese;
conferma per il periodo precedente dalla domanda al dicembre 2024 la misura già prevista dalla separazione omologata;
conferma inoltre la partecipazione alle spese straordinarie di mantenimento dei figli come individuate dal protocollo adottato da questo Tribunale, nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori e la ripartizione al 50% dell'assegno unico universale.
6) compensa tra le parti le spese di lite.
Taranto, 20-1-2025
Il Presidente est. (dott. Marcello Maggi)