CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1620/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6168/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
La Fiorentina Resistente_1 Societa' Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1410/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 24/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100970-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100970-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100970-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 716/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
entrambe le parti si riportano agli atti depositati nel fascicolo e ne richiedono l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Soc. “La Fiorentina Resistente_1 – Società Cooperativa” con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta, impugnava l'avviso di accertamento integrativo n.
TF7030100970/2024 notificato in data 30/08/2024, riguardante Ires, Irap, Iva, annualità 2018.
Tale accertamento era successivo rispetto all'avviso di accertamento n. TF7030100837/2022 con cui veniva contestato alla Società il “supposto” utilizzo di n. 14 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Emiliana Resistente_1 Società Cooperativa e quindi veniva rettificato il Mod. Redditi /2019 (anno di imposta 2018), accertando un maggior reddito di impresa pari ad €. 317.846,00, oltre Iva €. 69.926,03;
l'accertamento integrativo era conseguente alla segnalazione prot. 12616/2024 proveniente dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana con la quale è stato contestato alla Società il “supposto” utilizzo di ulteriori n. 13 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da n. 5 fornitori per €.
283.817,21 oltre Iva €. 62.440,79.
Eccepiva quindi: Violazione degli artt. 42 e 43 D.P.R. 600/1973 (difetto di motivazione, omessa allegazione atti presupposti e mancanza dei presupposti per accertamento integrativo); violazione dell'art. 7, co. 5, D.
Lgs. 546/1992 e carenza di prova della pretesa (caducazione dell'accertamento principale e dell'accusa di amministratori di fatto); illegittimo recupero di costi e ricavi (artt. 55 ss. TUIR;
art. 8 D.L. 16/2012; art. 14 L.
537/1993); indebita ripresa IVA in reverse charge (art. 17 DPR 633/1972); mancata applicazione del regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente (art. 11 DPR 601/1973); sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. e art. 39 D.Lgs. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate-DP Caserta, regolarmente costituita in giudizio, contestava le censure prospettate da parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso veniva accolto dai primi giudici per fondato difetto di prova, in quanto essi ritenevano che l'accertamento integrativo impugnato non contenesse autonomi e validi elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni e che si basasse essenzialmente su atti del procedimento penale e su un decreto della Procura già smentiti dalla sentenza di assoluzione pronunciata dal GIP di Firenze in data 11 novembre 2022 con la formula "perché i fatti non sussistono", circostanza che ha portato all'annullamento anche del precedente avviso n. TF7030100837/2022.
Presenta appello l'Ufficio che lamenta il difetto di motivazione della sentenza gravata e l'error in iudicando dei primi giudici, i quali hanno "smantellato l'avviso di accertamento di cui è causa per il semplice fatto che in sede penale era stata demolita la tesi accusatoria, impropriamente ritenuta sulla base della pretesa tributaria" senza tenere conto "che l'avviso di accertamento n. TF7030100837-2022, anno di imposta 2018 ed il conseguente avviso di accertamento in contestazione, emesso ad integrazione del primo di cui sopra, non si reggono affatto solo sull'ipotesi scartata in sede penale, peraltro scartata non per la sua inconsistenza, ma per la mancata corretta qualificazione e quantificazione dell'imposta evasa da parte del pubblico ministero oltre che per il mancato deposito delle dichiarazioni reddituali". Ribadisce pertanto le controdeduzioni operate in primo grado e chiede la riforma integrale della sentenza appellata, spese vinte.
Si costituisce la contribuente, che contesta le avverse deduzioni e chiede confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In ordine al primo profilo di censura, va rilevato che i giudici di prime cure, dopo aver evidenziato come l'attuale pretesa impositiva trovi fondamento, in via sostanzialmente esclusiva, nel decreto della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, recante modifiche di imputazione e variazioni degli importi delle fatture rispetto alla precedente segnalazione, hanno altresì sottolineato che dal provvedimento impugnato non emergono autonomi e concreti elementi presuntivi idonei a sorreggere l'assunto dell'inesistenza delle operazioni fatturate. Ne consegue che il Collegio di primo grado non ha affatto fondato l'accoglimento del ricorso unicamente sull'esito del giudizio penale, come sostenuto dall'Ufficio appellante, ma ha piuttosto valorizzato la carenza strutturale dell'impianto accertativo, ritenuto privo di adeguato supporto probatorio e fondato su mere presunzioni non assistite da riscontri oggettivi.
Quanto al secondo profilo, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio, la parte contribuente ha offerto elementi concreti e specifici a sostegno dell'effettività delle operazioni contestate. In primo luogo, è stata evidenziata la riferibilità delle fatture per acquisto di manodopera a cantieri concernenti lavori eseguiti in favore della PU IO (come desumibile dall'oggetto di talune fatture, ad esempio per lavori presso il cantiere Società_1 di Rovigo), smentendo quindi quanto sostenuto dal'Ufficio "secondo cui la parte non ha esibito alcuna documentazione di supporto delle fatture riprese a tassazione che desse contezza dell'effettivo svolgimento dei lavori". È noto che le commesse pubbliche sono assoggettate a penetranti controlli da parte dell'ente appaltante, sia in corso d'opera – mediante stati di avanzamento lavori
(SAL) – sia in fase conclusiva, attraverso il rilascio del certificato di regolare esecuzione. In tale contesto, assume rilievo anche quanto affermato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, il quale, in sede penale, ha dato atto che le società coinvolte operavano effettivamente nel settore edile, aggiudicandosi commesse pubbliche e private ed eseguendo concretamente le opere affidate, come ricostruito anche nelle consulenze tecniche depositate nel giudizio abbreviato. In secondo luogo, la contribuente ha richiamato le risultanze contabili del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, dal quale emergono costi per acquisto di materie prime pari ad euro 269.755,00 e costi per servizi – connessi all'acquisto di manodopera – pari ad euro 566.171,00, per un totale di euro 835.926,00, a fronte di ricavi dichiarati per euro 998.635,00. Ove si detraessero dai costi complessivi le somme recuperate con l'accertamento principale e con quello integrativo oggetto di causa, residuerebbe un ammontare di costi incompatibile con il volume di ricavi conseguito, avuto riguardo anche al limitato numero di dipendenti della cooperativa nell'anno in esame, circostanza che rendeva fisiologico il ricorso a manodopera esterna per l'esecuzione delle commesse;
inoltre, è stata dedotta e documentata la regolarità contabile e fiscale delle fatture, nonché
l'avvenuto pagamento delle stesse mediante strumenti tracciabili. Tali ultime circostanze, sebbene autonomamente considerate non risultino da sole dirimenti al fine di escludere la fittizzietà delle operazioni, nel caso in esame risultano pienamente conformi e coerenti con le altre risultanze istruttorie che confermano l'effettivo svolgimento delle operazioni, contestate dall'Ufficio come inesistenti.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che, a fronte di un accertamento fondato su presunzioni essenzialmente derivanti da un presupposto accusatorio poi venuto meno in sede penale, la parte appellata abbia fornito un quadro probatorio idoneo a dimostrare l'effettività delle operazioni sottese alle fatture oggetto di recupero, correttamente valorizzato dal giudice di primo grado.
Rileva inoltre, ai fini del presente giudizio, la statuizione resa da questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania Sez. 13 avente ad oggetto l'accertamento principale emesso a carico della Società per la medesima annualità 2018 con Sentenza n. 5730/2025 emessa il 01/07/2025 e depositata il 02/09/2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise da questo Collegio e riproponibili nel presente giudizio. Il
Collegio, infatti, dopo aver rilevato che “il giudice è tenuto nell'esercizio dei propri poteri ad una valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti. Deve pertanto procedere ad un apprezzamento anche del contenuto della decisione penale, ponendola a confronto con altri elementi di prova acquisiti”, afferma che “il ragionamento dei primi giudici poggia sì, su elementi emersi nel processo penale ma gli stessi restano invariati anche nel giudizio tributario e vanno sussunti nella regola di ripartizione dell'onere probatorio....sulla base dei principi sopra richiamati è, dunque, evidente che, nella materia qui di interesse, l'onere della prova, che può essere assolto anche solo mediante presunzioni, spetta (inizialmente) all'IO finanziaria, ricadendo (in seconda battuta) sul contribuente l'onere di smentire l'assunto di controparte con adeguate prove "positive" contrarie. Il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è, pertanto, tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'IO, dando atto in motivazione dei risultati dei proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ. (Cass. n. 17977 del 24/07/2013; Cass. n. 9784 del 23/04/2010). Ora, nel caso di specie, anche alla luce della documentazione acquisita in atti, l'accertamento dell'IO non può dirsi basato su presunzioni gravi, precise e concordanti, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio ai fini che qui interessano”.
A tali conclusioni ritiene di dover giungere anche questo Collegio che, sulla base della documentazione in atti, da un lato, ritiene che l'accertamento integrativo impugnato non risulta basato su presunzioni gravi, precise e concordanti, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio ai fini che qui interessano e, dall'altro lato, che comunque la società contribuente abbia fornito elementi tali da ritenere provato l'effettivo svolgimento delle operazioni contestate.
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente confermata e l'atto impugnato annullato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
5.000,00 oltre accessori di legge in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6168/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
La Fiorentina Resistente_1 Societa' Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1410/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 24/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100970-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100970-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100970-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 716/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
entrambe le parti si riportano agli atti depositati nel fascicolo e ne richiedono l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Soc. “La Fiorentina Resistente_1 – Società Cooperativa” con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta, impugnava l'avviso di accertamento integrativo n.
TF7030100970/2024 notificato in data 30/08/2024, riguardante Ires, Irap, Iva, annualità 2018.
Tale accertamento era successivo rispetto all'avviso di accertamento n. TF7030100837/2022 con cui veniva contestato alla Società il “supposto” utilizzo di n. 14 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Emiliana Resistente_1 Società Cooperativa e quindi veniva rettificato il Mod. Redditi /2019 (anno di imposta 2018), accertando un maggior reddito di impresa pari ad €. 317.846,00, oltre Iva €. 69.926,03;
l'accertamento integrativo era conseguente alla segnalazione prot. 12616/2024 proveniente dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana con la quale è stato contestato alla Società il “supposto” utilizzo di ulteriori n. 13 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da n. 5 fornitori per €.
283.817,21 oltre Iva €. 62.440,79.
Eccepiva quindi: Violazione degli artt. 42 e 43 D.P.R. 600/1973 (difetto di motivazione, omessa allegazione atti presupposti e mancanza dei presupposti per accertamento integrativo); violazione dell'art. 7, co. 5, D.
Lgs. 546/1992 e carenza di prova della pretesa (caducazione dell'accertamento principale e dell'accusa di amministratori di fatto); illegittimo recupero di costi e ricavi (artt. 55 ss. TUIR;
art. 8 D.L. 16/2012; art. 14 L.
537/1993); indebita ripresa IVA in reverse charge (art. 17 DPR 633/1972); mancata applicazione del regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente (art. 11 DPR 601/1973); sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. e art. 39 D.Lgs. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate-DP Caserta, regolarmente costituita in giudizio, contestava le censure prospettate da parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso veniva accolto dai primi giudici per fondato difetto di prova, in quanto essi ritenevano che l'accertamento integrativo impugnato non contenesse autonomi e validi elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni e che si basasse essenzialmente su atti del procedimento penale e su un decreto della Procura già smentiti dalla sentenza di assoluzione pronunciata dal GIP di Firenze in data 11 novembre 2022 con la formula "perché i fatti non sussistono", circostanza che ha portato all'annullamento anche del precedente avviso n. TF7030100837/2022.
Presenta appello l'Ufficio che lamenta il difetto di motivazione della sentenza gravata e l'error in iudicando dei primi giudici, i quali hanno "smantellato l'avviso di accertamento di cui è causa per il semplice fatto che in sede penale era stata demolita la tesi accusatoria, impropriamente ritenuta sulla base della pretesa tributaria" senza tenere conto "che l'avviso di accertamento n. TF7030100837-2022, anno di imposta 2018 ed il conseguente avviso di accertamento in contestazione, emesso ad integrazione del primo di cui sopra, non si reggono affatto solo sull'ipotesi scartata in sede penale, peraltro scartata non per la sua inconsistenza, ma per la mancata corretta qualificazione e quantificazione dell'imposta evasa da parte del pubblico ministero oltre che per il mancato deposito delle dichiarazioni reddituali". Ribadisce pertanto le controdeduzioni operate in primo grado e chiede la riforma integrale della sentenza appellata, spese vinte.
Si costituisce la contribuente, che contesta le avverse deduzioni e chiede confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In ordine al primo profilo di censura, va rilevato che i giudici di prime cure, dopo aver evidenziato come l'attuale pretesa impositiva trovi fondamento, in via sostanzialmente esclusiva, nel decreto della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, recante modifiche di imputazione e variazioni degli importi delle fatture rispetto alla precedente segnalazione, hanno altresì sottolineato che dal provvedimento impugnato non emergono autonomi e concreti elementi presuntivi idonei a sorreggere l'assunto dell'inesistenza delle operazioni fatturate. Ne consegue che il Collegio di primo grado non ha affatto fondato l'accoglimento del ricorso unicamente sull'esito del giudizio penale, come sostenuto dall'Ufficio appellante, ma ha piuttosto valorizzato la carenza strutturale dell'impianto accertativo, ritenuto privo di adeguato supporto probatorio e fondato su mere presunzioni non assistite da riscontri oggettivi.
Quanto al secondo profilo, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio, la parte contribuente ha offerto elementi concreti e specifici a sostegno dell'effettività delle operazioni contestate. In primo luogo, è stata evidenziata la riferibilità delle fatture per acquisto di manodopera a cantieri concernenti lavori eseguiti in favore della PU IO (come desumibile dall'oggetto di talune fatture, ad esempio per lavori presso il cantiere Società_1 di Rovigo), smentendo quindi quanto sostenuto dal'Ufficio "secondo cui la parte non ha esibito alcuna documentazione di supporto delle fatture riprese a tassazione che desse contezza dell'effettivo svolgimento dei lavori". È noto che le commesse pubbliche sono assoggettate a penetranti controlli da parte dell'ente appaltante, sia in corso d'opera – mediante stati di avanzamento lavori
(SAL) – sia in fase conclusiva, attraverso il rilascio del certificato di regolare esecuzione. In tale contesto, assume rilievo anche quanto affermato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, il quale, in sede penale, ha dato atto che le società coinvolte operavano effettivamente nel settore edile, aggiudicandosi commesse pubbliche e private ed eseguendo concretamente le opere affidate, come ricostruito anche nelle consulenze tecniche depositate nel giudizio abbreviato. In secondo luogo, la contribuente ha richiamato le risultanze contabili del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, dal quale emergono costi per acquisto di materie prime pari ad euro 269.755,00 e costi per servizi – connessi all'acquisto di manodopera – pari ad euro 566.171,00, per un totale di euro 835.926,00, a fronte di ricavi dichiarati per euro 998.635,00. Ove si detraessero dai costi complessivi le somme recuperate con l'accertamento principale e con quello integrativo oggetto di causa, residuerebbe un ammontare di costi incompatibile con il volume di ricavi conseguito, avuto riguardo anche al limitato numero di dipendenti della cooperativa nell'anno in esame, circostanza che rendeva fisiologico il ricorso a manodopera esterna per l'esecuzione delle commesse;
inoltre, è stata dedotta e documentata la regolarità contabile e fiscale delle fatture, nonché
l'avvenuto pagamento delle stesse mediante strumenti tracciabili. Tali ultime circostanze, sebbene autonomamente considerate non risultino da sole dirimenti al fine di escludere la fittizzietà delle operazioni, nel caso in esame risultano pienamente conformi e coerenti con le altre risultanze istruttorie che confermano l'effettivo svolgimento delle operazioni, contestate dall'Ufficio come inesistenti.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che, a fronte di un accertamento fondato su presunzioni essenzialmente derivanti da un presupposto accusatorio poi venuto meno in sede penale, la parte appellata abbia fornito un quadro probatorio idoneo a dimostrare l'effettività delle operazioni sottese alle fatture oggetto di recupero, correttamente valorizzato dal giudice di primo grado.
Rileva inoltre, ai fini del presente giudizio, la statuizione resa da questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania Sez. 13 avente ad oggetto l'accertamento principale emesso a carico della Società per la medesima annualità 2018 con Sentenza n. 5730/2025 emessa il 01/07/2025 e depositata il 02/09/2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise da questo Collegio e riproponibili nel presente giudizio. Il
Collegio, infatti, dopo aver rilevato che “il giudice è tenuto nell'esercizio dei propri poteri ad una valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti. Deve pertanto procedere ad un apprezzamento anche del contenuto della decisione penale, ponendola a confronto con altri elementi di prova acquisiti”, afferma che “il ragionamento dei primi giudici poggia sì, su elementi emersi nel processo penale ma gli stessi restano invariati anche nel giudizio tributario e vanno sussunti nella regola di ripartizione dell'onere probatorio....sulla base dei principi sopra richiamati è, dunque, evidente che, nella materia qui di interesse, l'onere della prova, che può essere assolto anche solo mediante presunzioni, spetta (inizialmente) all'IO finanziaria, ricadendo (in seconda battuta) sul contribuente l'onere di smentire l'assunto di controparte con adeguate prove "positive" contrarie. Il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è, pertanto, tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'IO, dando atto in motivazione dei risultati dei proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ. (Cass. n. 17977 del 24/07/2013; Cass. n. 9784 del 23/04/2010). Ora, nel caso di specie, anche alla luce della documentazione acquisita in atti, l'accertamento dell'IO non può dirsi basato su presunzioni gravi, precise e concordanti, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio ai fini che qui interessano”.
A tali conclusioni ritiene di dover giungere anche questo Collegio che, sulla base della documentazione in atti, da un lato, ritiene che l'accertamento integrativo impugnato non risulta basato su presunzioni gravi, precise e concordanti, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio ai fini che qui interessano e, dall'altro lato, che comunque la società contribuente abbia fornito elementi tali da ritenere provato l'effettivo svolgimento delle operazioni contestate.
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente confermata e l'atto impugnato annullato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
5.000,00 oltre accessori di legge in favore del procuratore antistatario.