TRIB
Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/11/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1517 /2019 R.G., promossa da:
, nato il a , Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DEI MILLE N.3 98070 SAN SALVATORE DI FITALIA
ITALIA presso lo studio dell'Avv. VENTIMIGLIA ROSARIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA MESSINA P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente con ricorso depositato il 03.06.2019 proponeva opposizione avverso avviso n. 4800.11/12/20170373316 con cui l' gli CP_1 intimava la restituzione di € 22.687,74, comprensivi di contributi e sanzioni civili, per asserita indebita fruizione dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 118-124 L. 190/2014 in relazione ad assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015.
La società ricorrente contestava la pretesa creditoria dell' ritenendo CP_1 sussistente in capo ai dipendenti assunti le condizioni per l'esonero contributivo. Eccepiva la violazione dell'art. 3, commi 1 e 2, della L. 241/1990 e la carenza di motivazione dell'atto con conseguente violazione del diritto di difesa.
Deduceva, altresì, la duplicazione della pretesa, già oggetto di un precedente accertamento ispettivo n. 2016022895/DDL del 29.12.2016.
Chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e onorari.
Con memoria del 01.09.2020 si costituiva in giudizio l' che in via CP_1 preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso, rilevando che l'avviso di addebito era stato notificato a parte ricorrente nel maggio 2018, come documentato in atti, e che l'opposizione al medesimo avviso non era stata proposta nei quaranta giorni successivi alla notifica determinando pertanto l'incontrovertibilità della debenza della somma.
Nel merito comunque contestava la fondatezza del ricorso, richiamando l'accertamento da cui era emersa la violazione dell'art. 4, comma 14, L. 92/2012, per assunzione agevolata avvenuta nei sei mesi successivi al licenziamento di un lavoratore con pari qualifica.
In data 10.11.2022 si procedeva alla prova testimoniale.
All'udienza del 25.09.2025 la causa, ritenuta matura, veniva decisa.
In via preliminare è necessario accertare la fondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dall' . Controparte_2
Dalla documentazione prodotta risulta che la pretesa contributiva oggetto di causa è stata iscritta a ruolo con avviso di addebito n. 595 2018 00008653
70000, regolarmente notificato alla ricorrente in data 29.05.2018 via PEC.
Ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010,
l'avviso di addebito costituisce titolo esecutivo ed è impugnabile nei 40 giorni dalla notifica. La mancata opposizione nei termini comporta la definitività del credito contributivo (Cass. S.U. 23397/2016)
Pertanto, il ricorso introduttivo del 03.06.2019, proposto oltre il termine decadenziale è inammissibile.
Anche a voler esaminare il merito le doglianze della ricorrente risultano infondate. Le risultanze degli accertamenti eseguiti dall' nei confronti della CP_1 società opponente risultano fondati.
Occorre premettere che non sussiste alcuna duplicazione della pretesa contributiva, peraltro non provata dalla società ricorrente, in quanto nel verbale richiamato si contestava con riferimento a diversi periodi l'addebito per corresponsione dell' della e per aver corrisposto e Controparte_3 CP_4 denunciato retribuzioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL di categoria e contratto integrativo, nonché agevolazioni contributive diverse.
Si osserva preliminarmente che trova applicazione l'art. 115 c.p.c. con riferimento al principio di non contestazione delle prove, sulla scorta del quale i fatti allegati da una parte che non vengono contestati dalla controparte si considerano ammessi e non necessitano di essere provati.
Pertanto nella fattispecie in esame va rilevato che la Parte_1 non ha mosso alcuna specifica contestazione in relazione alla inadempienza, risultante dal verbale ispettivo, di non aver ottemperato all'istanza di annullamento di agevolazione applicatasi nel 2014 ex art. 4, comma 14, L.
92/2012 per il lavoratore a causa dell'intervenuto C.F._1 licenziamento di altro lavoratore con pari qualifica nei sei mesi precedenti.
Inoltre parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dell'addebito senza produrre alcun elemento di difesa a smentita della documentazione fornita dall' , che pertanto va ritenuta fondata. CP_1
Quanto alle risultanze dell'accertamento ispettivo, ovvero alle agevolazioni contributive indebitamente percepite, si osserva che, in riferimento al valore probatorio dei verbali ispettivi, “tali verbali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente” (Cass. civ., sez. lav., 20.7.2020, n. 15410).
E' chiaro, pertanto, che il verbale ispettivo non è sufficiente da solo a provare il credito, quindi l' deve fornire ulteriori elementi probatori a CP_1 sostegno della propria pretesa, mentre il contribuente deve fornire la prova del contrario.
Nel caso di specie, tuttavia, vi è un consolidato orientamento giurisprudenziale che in materia di sgravi contributivi fa gravare sul richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti, che per legge, danno il diritto all'esonero o alla detrazione (Cass. Sez. lav. n. 5137 del 9.3.2006;
Cass. Sez. lav n. 16351 del 24.7.2007, Cass. Civ., sez lav. n. 1157 del 18.01.2018;
Cass. 22 luglio 2020 n. 15639)
Dunque l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per beneficiare delle agevolazioni contributive secondo le previsioni di legge incombe sull'impresa.
I documenti prodotti in giudizio nonché le risultanze della prova testi sono sufficienti a dimostrare la fondatezza dell'accertamento e delle conclusioni emesse al suo esito.
I dipendenti dell'azienda infatti non hanno fornito la prova in ordine alla circostanza se i dipendenti , , e per i CP_5 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 quali l' ha contestato la mancanza di una regolarità contributiva, lavorassero CP_1 presso la a partire da maggio 2015 senza aver prestato nei Parte_1 sei mesi precedenti alcuna attività lavorativa in favore della medesima.
Peraltro dalle dichiarazioni testimoniali risulta indubbia la natura stagionale dell'attività ricettiva svolta dalla . Parte_2
Quanto alle agevolazioni contributive fruite dalla società, occorre rilevare che la normativa richiamata ha quale finalità precipua quella di incentivare l'occupazione ed evitare abusi da parte del datore di lavoro. La ricorrente invece, nella fattispecie in esame, ha proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti in presenza di un'attività stagionale, conseguentemente fruendo dei benefici previsti dalla legge. Peraltro parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per poter beneficiare delle agevolazioni contributive, il cui onere probatorio grava sulla parte richiedente.
Pur a fronte della soccombenza della ricorrente, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, avuto riguardo alla sopravvenienza normativa (art.
3- bis d.l. 146/2021, conv. l. 215/2021) e ai recenti arresti delle Sezioni Unite n.
26283/2022, che hanno inciso in modo significativo e non del tutto prevedibile sulle condizioni dell'azione (interesse ad agire contro estratti/ruoli), generando un quadro interpretativo obiettivamente incerto all'epoca dell'introduzione del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'
[...] CP_1 avverso l'avviso di addebito n. 4800.11/12/20170373316, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Spese compensate.
Così deciso in Patti 15/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo