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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2022 con OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZO Parte_1 C.F._1 EMANUELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LENZO EMANUELA
ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elet- CP_1 C.F._2 tivamente domiciliato in presso il difensore avv. CARLA MELANI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 11/04/2024 :
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proprietario Parte_1 dell'appartamento sito in Livorno, via Terrazzini n. 79, posto al piano secondo, composto da tre vani più accessori, identificato al N.C.E.U. del Comune di Livorno al Foglio n.17, particel-
1 la 3162, sub.601, cat. A/4, Cl.3, R.C.193,67, classe energetica G .intimava sfratto per morosità ai sigg.ri e EL CA con contestuale ingiunzione di pagamento. CP_1
Stante il mancato spontaneo rilascio del bene da parte dei conduttori ed i gravi danni danni emersi al momento del rilascio l'attore contestava ai conduttori la violazione dell'art. 1590 c.c., nonché la violazione da parte dei conduttori dell'onere di osservanza delle deliberazioni dell'assemblea condominiale e di custodia dell'immobile, comprensivo degli arredi ivi presen- ti e quindi avanzava richiesta risarcitoria per i danni tutti patrimoniali e non subiti rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Ritenere e di- chiarare illegittima la condotta assunta dai convenuti e EL CA in viola- CP_1
zione delle norme previste dal codice civile e dal contratto di locazione, per le ragioni esposte in parte motiva;
Ritenere e dichiarare che la suddetta illegittima condotta posta in essere dai convenuti CP_1
e EL CA ha causato all'attore danni patrimoniali e non patri-
[...] Parte_1
moniali, per come descritti e quantificati in parte motiva;
Per l'effetto, condannare i convenuti e EL CA, in solido, a risarcire CP_1 all'attore i danni patrimoniali subiti, corrispondenti agli esborsi affrontati dal sig. CP_2 per la sostituzione dell'arredo mancante, dello scaldino elettrico e della serratura del
[...] portone d'ingresso, pari a complessivi € 1.654,90, nonché al valore della cucina, pari ad €
4.000,00, per complessivi 5.654,90;
Condannare altresì i convenuti, in solido, a corrispondere in favore del sig. Parte_1
l'ulteriore somma di € 2.400,00, per il mancato guadagno dovuto alla diminuzione del valore locatizio dell'immobile cui ha dato causa l'arbitraria sostituzione della cucina con pensili di scarse qualità e valore ad opera dei convenuti, corrispondente alla differenza tra il canone precedentemente incassato ed il minore canone percepito dalla locazione stipulata per il qua- driennio 10.02.2020 – 09.02.2024;
Condannare altresì i convenuti e EL CA, in solido, al risarcimento del CP_1
danno non patrimoniale, per le ragioni esposte in parte motiva, da quantificarsi in via equita- tiva ed entro i limiti di valore della causa”.
Parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica della citazione, non si costituiva in giu- dizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Espletate le prove la causa veniva trattenuta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria proposta da parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento in ra- gione dell'accertata ed acclarata violazione da parte dei conduttori dell'obbligo di cui all'art. 1590 c.c. nonchè della violazione da parte dei medesimi dell'onere di osservanza delle delibe- razioni dell'assemblea condominiale e di custodia dell'immobile.
Sono emersi e sono stati comprovati in corso di causa, sia a mezzo prova documentale che all'esito delle prove orali, le illegittime condotte poste in essere dai conduttori nonché i danni dai medesimi cagionati. In particolare è emerso come la cucina di cui era dotato l'immobile del sig. composta da ante in laminato di colore blu, dotata di una base con cestello, una Pt_1
base con incasso cucina e forno elettrico, una base con incasso lavello in acciaio inox, una ba- se cassettiera e una con ripiano interno, quattro pensili di cui uno con cappa posto sopra il pia- no cottura, e una colonna frigo e freezer da incasso, sia stata arbitrariamente sostituita con due pensili di colore marrone, comprendenti un piccolo cucinino a due fuochi, ed altresì che man- cavano frigo, tavolo e altri arredi.
E' emerso altresì all'esito dell'istruttoria che, a causa della condotta negligente dei sig. e CP_1
EL, la caldaia presente nell'immobile locato era risultata danneggiata e non funzionante e, conseguentemente, inutilizzabile, così come il danneggiamento dei televisori, nonché che i conduttori avevano impedito la sostituzione e l'allaccio dell' apparecchio ricevitore citofonico all'impianto esterno condominiale, così disattendendo il dovere di diligenza del buon padre di famiglia nella custodia e nell'utilizzo della cosa locata.
Il danno patrimoniale subito dal sig. può ritenersi comprovato in € 1.654,90, cui deve Pt_1 aggiungersi l'importo di € 4.000,00 pari al valore di mercato della cucina ingiustificatamente asportata.
Non può invece ritenersi provato il danno da perdita di introiti in quanto non è stato dimostrato che il ridotto canone di locazione sia conseguenza diretta ed esclusiva dello stato dell'immobi- le, ben potendo tale riduzione derivare dalle fluttuazioni del mercato.
Deve invece riconoscersi il danno non patrimoniale subito dal locatore che viene liquidato, in via equitativa, in € 1.000.00.
Le spese processuali seguono la soccombenza,
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede: accertata l'illegittimità della condotta assunta dai convenuti e EL CA in CP_1
violazione delle norme di cui all'art. 1590 c.c. e dal contratto di locazione, condanna i conve- nuti e EL CA, in solido, a risarcire all'attore i danni patrimoniali subiti, CP_1 corrispondenti agli esborsi affrontati dal sig. per la sostituzione dell'arredo Parte_1 mancante, dello scaldino elettrico e della serratura del portone d'ingresso, pari a complessivi €
1.654,90, cui deve aggiungersi l'ulteriore importo di € 4.000,00, pari al valore della cucina, e quindi complessivamente € 5.654,90; condanna altresì i convenuti e EL CA, in solido, a risarcire all'attore i dan- CP_1
ni non patrimoniali subiti, che vengono liquidati in via equitativa, in € 1.000,00.
Condanna i convenuti e EL CA, in solido, al rimborso in favore della parte CP_1
attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fa- se di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase di trattazione ed in €
1,701,00 per la fase decisionale) oltre spese vive per iscrizione a ruolo e notifica, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in data 4 gennaio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott.ssa Sara Micheletti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2022 con OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZO Parte_1 C.F._1 EMANUELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LENZO EMANUELA
ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elet- CP_1 C.F._2 tivamente domiciliato in presso il difensore avv. CARLA MELANI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 11/04/2024 :
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proprietario Parte_1 dell'appartamento sito in Livorno, via Terrazzini n. 79, posto al piano secondo, composto da tre vani più accessori, identificato al N.C.E.U. del Comune di Livorno al Foglio n.17, particel-
1 la 3162, sub.601, cat. A/4, Cl.3, R.C.193,67, classe energetica G .intimava sfratto per morosità ai sigg.ri e EL CA con contestuale ingiunzione di pagamento. CP_1
Stante il mancato spontaneo rilascio del bene da parte dei conduttori ed i gravi danni danni emersi al momento del rilascio l'attore contestava ai conduttori la violazione dell'art. 1590 c.c., nonché la violazione da parte dei conduttori dell'onere di osservanza delle deliberazioni dell'assemblea condominiale e di custodia dell'immobile, comprensivo degli arredi ivi presen- ti e quindi avanzava richiesta risarcitoria per i danni tutti patrimoniali e non subiti rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Ritenere e di- chiarare illegittima la condotta assunta dai convenuti e EL CA in viola- CP_1
zione delle norme previste dal codice civile e dal contratto di locazione, per le ragioni esposte in parte motiva;
Ritenere e dichiarare che la suddetta illegittima condotta posta in essere dai convenuti CP_1
e EL CA ha causato all'attore danni patrimoniali e non patri-
[...] Parte_1
moniali, per come descritti e quantificati in parte motiva;
Per l'effetto, condannare i convenuti e EL CA, in solido, a risarcire CP_1 all'attore i danni patrimoniali subiti, corrispondenti agli esborsi affrontati dal sig. CP_2 per la sostituzione dell'arredo mancante, dello scaldino elettrico e della serratura del
[...] portone d'ingresso, pari a complessivi € 1.654,90, nonché al valore della cucina, pari ad €
4.000,00, per complessivi 5.654,90;
Condannare altresì i convenuti, in solido, a corrispondere in favore del sig. Parte_1
l'ulteriore somma di € 2.400,00, per il mancato guadagno dovuto alla diminuzione del valore locatizio dell'immobile cui ha dato causa l'arbitraria sostituzione della cucina con pensili di scarse qualità e valore ad opera dei convenuti, corrispondente alla differenza tra il canone precedentemente incassato ed il minore canone percepito dalla locazione stipulata per il qua- driennio 10.02.2020 – 09.02.2024;
Condannare altresì i convenuti e EL CA, in solido, al risarcimento del CP_1
danno non patrimoniale, per le ragioni esposte in parte motiva, da quantificarsi in via equita- tiva ed entro i limiti di valore della causa”.
Parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica della citazione, non si costituiva in giu- dizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Espletate le prove la causa veniva trattenuta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria proposta da parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento in ra- gione dell'accertata ed acclarata violazione da parte dei conduttori dell'obbligo di cui all'art. 1590 c.c. nonchè della violazione da parte dei medesimi dell'onere di osservanza delle delibe- razioni dell'assemblea condominiale e di custodia dell'immobile.
Sono emersi e sono stati comprovati in corso di causa, sia a mezzo prova documentale che all'esito delle prove orali, le illegittime condotte poste in essere dai conduttori nonché i danni dai medesimi cagionati. In particolare è emerso come la cucina di cui era dotato l'immobile del sig. composta da ante in laminato di colore blu, dotata di una base con cestello, una Pt_1
base con incasso cucina e forno elettrico, una base con incasso lavello in acciaio inox, una ba- se cassettiera e una con ripiano interno, quattro pensili di cui uno con cappa posto sopra il pia- no cottura, e una colonna frigo e freezer da incasso, sia stata arbitrariamente sostituita con due pensili di colore marrone, comprendenti un piccolo cucinino a due fuochi, ed altresì che man- cavano frigo, tavolo e altri arredi.
E' emerso altresì all'esito dell'istruttoria che, a causa della condotta negligente dei sig. e CP_1
EL, la caldaia presente nell'immobile locato era risultata danneggiata e non funzionante e, conseguentemente, inutilizzabile, così come il danneggiamento dei televisori, nonché che i conduttori avevano impedito la sostituzione e l'allaccio dell' apparecchio ricevitore citofonico all'impianto esterno condominiale, così disattendendo il dovere di diligenza del buon padre di famiglia nella custodia e nell'utilizzo della cosa locata.
Il danno patrimoniale subito dal sig. può ritenersi comprovato in € 1.654,90, cui deve Pt_1 aggiungersi l'importo di € 4.000,00 pari al valore di mercato della cucina ingiustificatamente asportata.
Non può invece ritenersi provato il danno da perdita di introiti in quanto non è stato dimostrato che il ridotto canone di locazione sia conseguenza diretta ed esclusiva dello stato dell'immobi- le, ben potendo tale riduzione derivare dalle fluttuazioni del mercato.
Deve invece riconoscersi il danno non patrimoniale subito dal locatore che viene liquidato, in via equitativa, in € 1.000.00.
Le spese processuali seguono la soccombenza,
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede: accertata l'illegittimità della condotta assunta dai convenuti e EL CA in CP_1
violazione delle norme di cui all'art. 1590 c.c. e dal contratto di locazione, condanna i conve- nuti e EL CA, in solido, a risarcire all'attore i danni patrimoniali subiti, CP_1 corrispondenti agli esborsi affrontati dal sig. per la sostituzione dell'arredo Parte_1 mancante, dello scaldino elettrico e della serratura del portone d'ingresso, pari a complessivi €
1.654,90, cui deve aggiungersi l'ulteriore importo di € 4.000,00, pari al valore della cucina, e quindi complessivamente € 5.654,90; condanna altresì i convenuti e EL CA, in solido, a risarcire all'attore i dan- CP_1
ni non patrimoniali subiti, che vengono liquidati in via equitativa, in € 1.000,00.
Condanna i convenuti e EL CA, in solido, al rimborso in favore della parte CP_1
attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fa- se di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase di trattazione ed in €
1,701,00 per la fase decisionale) oltre spese vive per iscrizione a ruolo e notifica, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in data 4 gennaio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott.ssa Sara Micheletti
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