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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25/11/2024, assunto in decisione in data 22/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
08/05/1982, entrambi con l'Avvocato CASIRAGHI ROBERTO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 05.02.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- Il figlio minore é affidato prevalentemente alla madre, e vivrà con quest'ultima presso Persona_1
l'abitazione coniugale sita in Villasanta (MB), via Volta n. 11, di proprietà esclusiva della stessa;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a week-end alternati dalle ore 18:30 del venerdì alla sera della domenica, riaccompagnandolo presso la madre;
- Per quanto concerne vacanze e festività il figlio resterà con il padre nei seguenti periodi:
♦ durante le vacanze natalizie, ad anni alterni i giorni del 24, 25 e 26 dicembre e quelli del 31/12 e 1/01;
♦ ad anni alterni le vacanze pasquali e per metà periodo se superiori ai 5 giorni;
♦ due settimane anche consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio;
♦ le festività di calendario saranno ripartite in modo paritario, seguendo il criterio dell'alternanza;
Saranno sempre ammissibili diversi accordi assunti dalle parti;
- I genitori manterranno i medesimi diritti ed obblighi nei confronti del figlio e rimane invariato il dovere- potere di vigilare sull'istruzione ed educazione del medesimo;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio verranno infatti prese di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturali e delle aspirazioni dello stesso;
- Il signor a titolo di contributo al mantenimento del figlio, verserà alla signora Parte_2
tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € Parte_1
300,00= (trecento) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
- Oltre al predetto importo, il signor corrisponderà alla signora le Parte_2 Parte_1 spese straordinarie nella misura del 50%;
- in ogni caso, i coniugi ritengono di disciplinare e considerare per il riparto delle spese ordinarie e straordinarie le “linee guida di riparto delle spese per i figli” assunte dal Tribunale di Monza in data
7/5/2018, che qui si richiamano e riportano nelle parti di interesse:
♦ Spese ordinarie (di carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi straordinarie quelle spese oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum):
a) vitto e mensa scolastica;
b) abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c) farmaci da banco;
d) abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e) contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f) materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g) baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola o del c.d. doposcuola;
♦ Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo:
Spese mediche:
h) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante, e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante;
k) spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione:
l) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m) libri di testo, materiali di cancelleria, e attrezzature informatiche e didattiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali o attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori);
♦ Spese per le quali é necessario il preventivo accordo : ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate é soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si indicano:
Spese mediche:
r) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s) cure dentistiche e ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese:
v) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa.) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb.) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento ella patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
♦ Documentazione della spesa: ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
♦ Modalità di richiesta e prestazione del consenso: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata dalla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro giorni 7 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
♦ Richiesta del rimborso e modalità di adempimento:
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese é tenuto a inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), con i relativi giustificativi almeno
15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare, e quindi a versare prima dell'erogazione , i relativi costi per la quota di sua spettanza.
♦ Percentuale delle spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori: salvo esigenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli.
♦ Benefici fiscali o assicurativi: al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun coniuge avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
2) Rapporti patrimoniali tra i coniugi
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
- gli assegni familiari, oggi denominati “assegno unico”, percepiti ai sensi di legge verranno incassati integralmente dalla signora Parte_1
- i c/c personali intestati separatamente ai singoli coniugi, rimarranno tali senza pretesa reciproca alcuna;
- i coniugi dichiarano di avere risolto con il presente accordo, e con il suo puntuale adempimento, ogni altra questione economica e di non avere altro a pretendere a tali titoli;
- i coniugi si autorizzano reciprocamente l'uno con l'altro a chiedere per il figlio minore il rilascio ai fini dell'espatrio di carta d'identità o passaporto.
****
In ottemperanza a quanto richiesto con decreto del 27.01.2025, le parti, con note sottoscritte personalmente e depositate in data 03.02.2025, hanno precisato che per “affidamento prevalente alla madre” deve intendersi che il figlio minore deve essere affidato in via condivisa a entrambi
i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 18.06.2010 a Parte_1 Parte_2
Villasanta (MB);
- Dall'unione è nato il minore (10.11.2011); Persona_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 22.01.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 25/11/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a Villasanta (MB) in data 18.06.2010 (Atto n. 6, Parte II,
[...]
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Villasanta (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villasanta (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25/11/2024, assunto in decisione in data 22/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
08/05/1982, entrambi con l'Avvocato CASIRAGHI ROBERTO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 05.02.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- Il figlio minore é affidato prevalentemente alla madre, e vivrà con quest'ultima presso Persona_1
l'abitazione coniugale sita in Villasanta (MB), via Volta n. 11, di proprietà esclusiva della stessa;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a week-end alternati dalle ore 18:30 del venerdì alla sera della domenica, riaccompagnandolo presso la madre;
- Per quanto concerne vacanze e festività il figlio resterà con il padre nei seguenti periodi:
♦ durante le vacanze natalizie, ad anni alterni i giorni del 24, 25 e 26 dicembre e quelli del 31/12 e 1/01;
♦ ad anni alterni le vacanze pasquali e per metà periodo se superiori ai 5 giorni;
♦ due settimane anche consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio;
♦ le festività di calendario saranno ripartite in modo paritario, seguendo il criterio dell'alternanza;
Saranno sempre ammissibili diversi accordi assunti dalle parti;
- I genitori manterranno i medesimi diritti ed obblighi nei confronti del figlio e rimane invariato il dovere- potere di vigilare sull'istruzione ed educazione del medesimo;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio verranno infatti prese di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturali e delle aspirazioni dello stesso;
- Il signor a titolo di contributo al mantenimento del figlio, verserà alla signora Parte_2
tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € Parte_1
300,00= (trecento) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
- Oltre al predetto importo, il signor corrisponderà alla signora le Parte_2 Parte_1 spese straordinarie nella misura del 50%;
- in ogni caso, i coniugi ritengono di disciplinare e considerare per il riparto delle spese ordinarie e straordinarie le “linee guida di riparto delle spese per i figli” assunte dal Tribunale di Monza in data
7/5/2018, che qui si richiamano e riportano nelle parti di interesse:
♦ Spese ordinarie (di carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi straordinarie quelle spese oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum):
a) vitto e mensa scolastica;
b) abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c) farmaci da banco;
d) abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e) contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f) materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g) baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola o del c.d. doposcuola;
♦ Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo:
Spese mediche:
h) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante, e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante;
k) spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione:
l) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m) libri di testo, materiali di cancelleria, e attrezzature informatiche e didattiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali o attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori);
♦ Spese per le quali é necessario il preventivo accordo : ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate é soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si indicano:
Spese mediche:
r) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s) cure dentistiche e ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese:
v) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa.) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb.) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento ella patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
♦ Documentazione della spesa: ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
♦ Modalità di richiesta e prestazione del consenso: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata dalla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro giorni 7 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
♦ Richiesta del rimborso e modalità di adempimento:
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese é tenuto a inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), con i relativi giustificativi almeno
15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare, e quindi a versare prima dell'erogazione , i relativi costi per la quota di sua spettanza.
♦ Percentuale delle spese straordinarie a carico di ciascuno dei genitori: salvo esigenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli.
♦ Benefici fiscali o assicurativi: al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun coniuge avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
2) Rapporti patrimoniali tra i coniugi
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
- gli assegni familiari, oggi denominati “assegno unico”, percepiti ai sensi di legge verranno incassati integralmente dalla signora Parte_1
- i c/c personali intestati separatamente ai singoli coniugi, rimarranno tali senza pretesa reciproca alcuna;
- i coniugi dichiarano di avere risolto con il presente accordo, e con il suo puntuale adempimento, ogni altra questione economica e di non avere altro a pretendere a tali titoli;
- i coniugi si autorizzano reciprocamente l'uno con l'altro a chiedere per il figlio minore il rilascio ai fini dell'espatrio di carta d'identità o passaporto.
****
In ottemperanza a quanto richiesto con decreto del 27.01.2025, le parti, con note sottoscritte personalmente e depositate in data 03.02.2025, hanno precisato che per “affidamento prevalente alla madre” deve intendersi che il figlio minore deve essere affidato in via condivisa a entrambi
i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 18.06.2010 a Parte_1 Parte_2
Villasanta (MB);
- Dall'unione è nato il minore (10.11.2011); Persona_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 22.01.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 25/11/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a Villasanta (MB) in data 18.06.2010 (Atto n. 6, Parte II,
[...]
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Villasanta (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villasanta (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona