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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14331 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36104/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36104/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16/10/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. MASOTTA ANDREA. Parte_1
Per l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con il Controparte_1 Procuratore dello Stato Persona_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 36104 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 16.10.2025
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nicola Ricciotti n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Andrea Masotta che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Ufficio Motorizzazione Civile di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il provvedimento Parte_1 di diniego di rilascio di titolo abilitativo alla guida, notificato in data 12.5.2023, per la presenza di elementi ostativi ex art. 120 C.d.S.
Il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione la illegittimità del diniego.
Si costituiva parte resistente, rilevando il difetto di legittimazione passiva e la infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 16.10.2025 il ricorrente conclude per l'annullamento del provvedimento di diniego, il per il difetto di legittimazione passiva ed rigetto dell'opposizione ed il giudice procede CP_1 alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III,
30/05/2008, n. 14468), con la conseguente ed eventuale pronuncia di rigetto nel merito.
Ciò premesso, il provvedimento di diniego al rilascio di titolo abilitativo alla guida deve ritenersi motivato attraverso il richiamo alla normativa di cui all'art. 120, d.l.vo n. 285/92, il quale contempla i casi ostativi. Sull'ammissibilità della motivazione “per relationem” si vedano Cass. civ. Sez. V Ord., 19/11/2019,
n. 29984, Cass. civ., Sez. II, 20/07/2009, n. 16838; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2008, n. 20189;
Cass. civ., Sez. I, 12/01/2005, n. 407; Corte d'Appello Bologna Sez. I Sent., 07/05/2019; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1993, n. 9485; Cass. civ., 15 maggio 1989, n. 2323.
Ciò premesso, l'art. 120 del d.l.vo n. 285/1992 dispone che “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma
2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
Questa disposizione disciplina i requisiti morali necessari per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida e la giurisprudenza ha sempre interpretato la norma in questione in termini di automatismo, nel senso che il rigetto rappresenta un mero atto vincolato, la cui adozione consegue necessariamente, senza alcun margine di discrezionalità, al solo verificarsi dei presupposti normativamente previsti.
La norma impone, dunque, all'amministrazione di negare il rilascio della patente di guida, senza lasciare spazio per ulteriori valutazioni concernenti la pericolosità sociale dell'interessato o particolari esigenze di natura familiare o lavorativa.
Peraltro, proprio per la ipotesi del diniego al rilascio della patente di guida, la Corte Costituzionale ha precisato che “Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida a coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione o sono stati condannati per reati in materia di stupefacenti”
(Corte cost., 12/07/2021, n. 152).
In particolare il giudice delle leggi ha rilevato che “tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato, né ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale, né, infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per reati in materia di stupefacenti, che all'esito della riabilitazione possono conseguire nuovamente la patente di guida” e che “va escluso che, per il solo diniego della patente di guida, il diritto al lavoro non sia esercitabile e la libertà di circolazione sia compromessa, poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore”, auspicando, peraltro, che “i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui alla disposizione censurata, e quelli di revoca del titolo abilitativo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, fermo restando che sarebbe comunque auspicabile un migliore coordinamento sistematico delle distinte fattispecie, alla luce delle novità scaturite dalle precedenti decisioni della Corte costituzionale”.
Dunque, la giurisprudenza ed i principi richiamati dalla difesa del ricorrente riguardano il diverso profilo della revoca di una patente già rilasciata, ovvero il diniego di rinnovo, dove vi è margine di valutazione, non la diversa ipotesi, come è nel caso in esame, del diniego originale al rilascio.
Poiché nella fattispecie, alla luce del casellario giudiziale in atti, risulta precedente specifico per detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti, il diniego al rilascio della patente deve considerarsi legittimo.
Il ricorso è conseguentemente rigettato.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul tema del rilascio e della revoca della patente e la complessità della materia determinano, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Roma, 16.10.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36104/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16/10/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. MASOTTA ANDREA. Parte_1
Per l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con il Controparte_1 Procuratore dello Stato Persona_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 36104 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 16.10.2025
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nicola Ricciotti n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Andrea Masotta che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Ufficio Motorizzazione Civile di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il provvedimento Parte_1 di diniego di rilascio di titolo abilitativo alla guida, notificato in data 12.5.2023, per la presenza di elementi ostativi ex art. 120 C.d.S.
Il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione la illegittimità del diniego.
Si costituiva parte resistente, rilevando il difetto di legittimazione passiva e la infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 16.10.2025 il ricorrente conclude per l'annullamento del provvedimento di diniego, il per il difetto di legittimazione passiva ed rigetto dell'opposizione ed il giudice procede CP_1 alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III,
30/05/2008, n. 14468), con la conseguente ed eventuale pronuncia di rigetto nel merito.
Ciò premesso, il provvedimento di diniego al rilascio di titolo abilitativo alla guida deve ritenersi motivato attraverso il richiamo alla normativa di cui all'art. 120, d.l.vo n. 285/92, il quale contempla i casi ostativi. Sull'ammissibilità della motivazione “per relationem” si vedano Cass. civ. Sez. V Ord., 19/11/2019,
n. 29984, Cass. civ., Sez. II, 20/07/2009, n. 16838; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2008, n. 20189;
Cass. civ., Sez. I, 12/01/2005, n. 407; Corte d'Appello Bologna Sez. I Sent., 07/05/2019; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1993, n. 9485; Cass. civ., 15 maggio 1989, n. 2323.
Ciò premesso, l'art. 120 del d.l.vo n. 285/1992 dispone che “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma
2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
Questa disposizione disciplina i requisiti morali necessari per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida e la giurisprudenza ha sempre interpretato la norma in questione in termini di automatismo, nel senso che il rigetto rappresenta un mero atto vincolato, la cui adozione consegue necessariamente, senza alcun margine di discrezionalità, al solo verificarsi dei presupposti normativamente previsti.
La norma impone, dunque, all'amministrazione di negare il rilascio della patente di guida, senza lasciare spazio per ulteriori valutazioni concernenti la pericolosità sociale dell'interessato o particolari esigenze di natura familiare o lavorativa.
Peraltro, proprio per la ipotesi del diniego al rilascio della patente di guida, la Corte Costituzionale ha precisato che “Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida a coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione o sono stati condannati per reati in materia di stupefacenti”
(Corte cost., 12/07/2021, n. 152).
In particolare il giudice delle leggi ha rilevato che “tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato, né ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale, né, infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per reati in materia di stupefacenti, che all'esito della riabilitazione possono conseguire nuovamente la patente di guida” e che “va escluso che, per il solo diniego della patente di guida, il diritto al lavoro non sia esercitabile e la libertà di circolazione sia compromessa, poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore”, auspicando, peraltro, che “i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui alla disposizione censurata, e quelli di revoca del titolo abilitativo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, fermo restando che sarebbe comunque auspicabile un migliore coordinamento sistematico delle distinte fattispecie, alla luce delle novità scaturite dalle precedenti decisioni della Corte costituzionale”.
Dunque, la giurisprudenza ed i principi richiamati dalla difesa del ricorrente riguardano il diverso profilo della revoca di una patente già rilasciata, ovvero il diniego di rinnovo, dove vi è margine di valutazione, non la diversa ipotesi, come è nel caso in esame, del diniego originale al rilascio.
Poiché nella fattispecie, alla luce del casellario giudiziale in atti, risulta precedente specifico per detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti, il diniego al rilascio della patente deve considerarsi legittimo.
Il ricorso è conseguentemente rigettato.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul tema del rilascio e della revoca della patente e la complessità della materia determinano, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Roma, 16.10.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni