TRIB
Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2024, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Angela Arena - Giudice -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13961 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. QUINTAVALLE Parte_1
GIOVANNI;
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. QUINTAVALLE CP_1
GIOVANNI;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/06/2023 e , premettendo di aver Parte_1 CP_1
Per_ contratto matrimonio in NAPOLI il 31/05/2008 e che dall'unione erano nate le figlie il
26.8.10 e il 13.9.13, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente Per_2
del Tribunale di Napoli in data 26.11.20 era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cron. 7001/2020 del 17.12.20 reso nel procedimento RG 14069/20 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Con ordinanza il Collegio :” rilevato che l'assegno di contributo al mantenimento delle minori risulta invariato rispetto all'omologa senza che neppure sia stato incrementato della rivalutazione di legge;
che dal tenore degli accordi appare che lo stesso resti invariato sino alla maggiore età delle figlie;
rinvia all'udienza del 25.1.24 disponendone la trattazione ex art. 17 ter cpc con termine per il deposito di note sino alle h. 8,00 della data di udienza per consentire di valutare rideterminazione dell'assegno”.
Con successive note in sostituzione dell'udienza del 25.1.24 venivano depositati accordi:
sottoscritti dalle parti (che rinunciavano a comparire e confemavano) nonché dal difesore.
Il P.M. concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti in ricorso hanno chiesto di definire i rapporti alle seguenti condizioni:
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti come integrati con la disciplina riportata, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra (come integrati) non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 31/05/2008 (atto n. 53, parte II, S. A, Sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26.1.24
Il Presidente est.
Dott. Carla Hubler
4