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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 2227/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di IV, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2227 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Bianchi e Parte_1 dall'Avv. Eria Iannucci
ricorrente
e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Stefano Casu
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, la per ivi sentir accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni:
“In via principale: Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro prestato dalla Sig.ra nei confronti e a favore del Parte_1
sedente in IV, Via Tenuta del Cavaliere Controparte_3
nr.1 nel periodo temporale che va dal 1.7.2016 sino a tutto il giorno 17.5.2017, con le modalità fattuali e temporali di cui alla narrativa in premessa e per
l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive
e/o ogni altro emolumento indennità diritto spettante, lamentate e provate o alle altre ritenute di giustizia, in base al CCNL Personale dipendente imprese esercenti servizi di pulizia – al livello 5;
In via principale: Condannare il convenuto l. Controparte_3
sedente in IV , Via Tenuta del Cavaliere nr.1 al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € € 9.455,94; oltre ad interessi legali dalle singole scadenze e rivalutazione monetaria come per legge;
In via subordinata: Condannare il convenuto Controparte_3
[. sedente in IV , Via Tenuta del Cavaliere nr.1 in favore del ricorrente della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, valutata anche con riferimento equitativo oltre agli interessi dalle singole scadenze sino al saldo e rivalutazione come per legge.
In via principale: Condannare il convenuto l. Controparte_3
sedente in IV , Via Tenuta del Cavaliere nr.1 alla completa regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale connessa al rapporto di lavoro de quo
e all'adeguamento del TFR da accantonarsi Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto:
• di essere stata assunta dalla in data Controparte_1
25.2.2013, in forza di contratto a tempo determinato full-time - trasformato in tempo indeterminato a far data dal 1.9.2013 - con mansioni di addetta alla pulizia ed inquadramento nel livello 5 del CCNL di settore;
• di essere stata licenziata per asserita giusta causa in data 17.5.2017;
• di aver prestato ininterrottamente la propria attività lavorativa presso il Centro
Agroalimentare di Roma sito in IV, alla Via Tenuta dei Cavalieri snc;
• di aver svolto, presso il suddetto luogo di lavoro, attività di pulizia dei locali e dei boxes, secondo gli ordini e le direttive impartite dalla Controparte_4
.;
[...]
• che il contratto di lavoro prevedeva un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali;
• di aver prestato servizio nei seguenti orari: dalle 06.00/07.00 sino alle
12.00/13.00, ovvero in orari notturni dalle ore 00.00/03.00 ca. sino alle ore
6.30/9.00, tutti i giorni dal lunedì al sabato per complessive ore 40 settimanali;
• di aver percepito una retribuzione complessiva inferiore a quella dovuta, così come già accertato da questo Tribunale con sentenza n. 38 del 16.1.2019, emessa all'esito del procedimento rubricato al n.r.g. 4104/2019, avente il medesimo oggetto del presente, ma relativo ad un periodo anteriore (2013-2016);
• di essere in particolare creditrice delle seguenti somme, risultanti dai conteggi allegati al ricorso: a) € 3.746,15 a titolo di differenze retributive;
b) € 1.430,00 a titolo di malattia non percepita;
c) € 1.809,17 a titolo di ferie non pagate: d) €
613,43 a titolo di ferie maturate e non retribuite da dicembre 2017 a maggio
2017; e) € 1.857,19 a titolo di TFR maturato, per complessivi € 9.455,94.
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate per l'anno 2016, in quanto già oggetto di pronuncia passata in giudicato, e nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, assumendo in particolare:
• che la ricorrente ha lavorato per un massimo di 36 ore settimanali, arrivando a
39 ore solo nel caso di svolgimento del turno notturno, così come dedotto nello stesso ricorso;
• che non vi è in atti alcuna documentazione attestante che il rapporto di lavoro fosse a tempo pieno e dovendosi comunque avere riguardo alle concrete modalità di espletamento delle mansioni, indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalle parti;
• che nel Regolamento interno della Cooperativa, sottoscritto dalla ricorrente, è previsto che ai soci lavoratori venga “riconosciuto il compenso solo per le ore o le giornate di effettivo lavoro e, in caso di mancata prestazione lavorativa del socio, nulla verrà corrisposto” (art. 11);
• che nulla è dovuto a titolo di malattia, sempre corrisposta nella quota parte spettante al datore di lavoro;
• che la somma richiesta a titolo di TFR è errata per eccesso, poiché quantificata sulla base di un orario di lavoro full-time non spettante e comunque sulla base di una retribuzione indebita perché richiesta su prestazioni non rese;
• che, in ogni caso, la ricorrente non ha mai reso né offerto la propria prestazione lavorativa oltre i turni assegnati.
Istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'escussione di testimoni, la causa, previa concessione di termine intermedio per note finali – nelle quali parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di regolarizzazione contributiva, rispetto alla quale l'INPS sarebbe stato litisconsorte necessario - è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
DIRITTO
In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità, per ne bis in idem, della domanda di condanna della convenuta alle differenze retributive rivendicate per l'anno 2016.
Infatti, dalla documentazione versata in atti, si evince chiaramente come le somme oggetto del giudizio iscritto al n.r.g. 4104/2016 fossero relative al periodo intercorrente tra il 26.2.2013 al 30.6.2016 (v. ricorso introduttivo, memoria difensiva e conteggi di parte), essendo invece quelle azionate con il presente procedimento afferenti al periodo luglio 2016-maggio 2017.
Nel merito, il ricorso è fondato. Dalle buste paga versate in atti (all.
7-17 ricorso), nonché dalla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro trasmessa dalla stessa Controparte_1
agli organi competenti (all. 3 ricorso), si evince come tra le parti sia
[...]
intercorso un rapporto di lavoro a tempo pieno.
In ogni caso, che il rapporto di lavoro fosse full-time, per 40 ore settimanali, è già stato accertato con la sentenza n. 39/2019, passata in giudicato (all. 4 ricorso), il che comporta, oltre all'incontrovertibilità della regola dettata nella sentenza in relazione alla fattispecie concreta, l'effetto preclusivo per le parti di chiedere al giudice di pronunciarsi nuovamente sulla medesima questione.
Del resto, parte resistente non ha dedotto alcun fatto modificativo rispetto alla situazione già oggetto di accertamento (ad esempio, un sopravvenuto accordo di riduzione dell'orario di lavoro successivo al periodo “coperto” dal giudicato).
Tanto premesso, il fatto che il regolamento della cooperativa stabilisse che il compenso ai soci sarebbe stato erogato in base alle ore o alle giornate di effettivo lavoro, non appare dirimente ai fini dell'esclusione del diritto della ricorrente a ricevere una retribuzione parametrata ad un rapporto di lavoro full time, così come contrattualmente previsto.
In primo luogo, dalle deduzioni formulate in ricorso, non specificamente contestate da parte resistente, l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente (dalle
06.00/07.00 sino alle 12.00/13.00, ovvero dalle ore 00.00/03.00 ca. sino alle ore
6.30/9.00) non appare inferiore a 40 ore settimanali.
In secondo luogo, giova considerare che, come condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 39/2019, nonostante la peculiarità della posizione del socio lavoratore e la dipendenza/interferenza del contratto di lavoro e del contratto sociale cui il lavoratore aderisce divenendo socio, non possono ritenersi legittime situazioni elusive delle tutele previste a favore del lavoratore subordinato.
Deve quindi richiamarsi il principio generale secondo cui, quando il dipendente offre la propria prestazione e questa non viene accettata per ragioni imputabili al datore di lavoro, quest'ultimo risulta ugualmente tenuto al pagamento della retribuzione dovuta per l'orario di lavoro pattuito (Cass.20316/2008). In pratica, nonostante la previsione, contenuta nel regolamento, di erogazione del compenso in relazione all'orario effettivamente espletato, deve farsi fede al contratto intercorso tra le parti – che, come sopra osservato prevedeva un orario di lavoro di 40 ore settimanali – non essendo consentito al datore di lavoro di ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e conseguentemente la retribuzione dei dipendenti.
In particolare, in caso di società cooperative, l'inderogabilità in peius delle condizioni contrattuali può essere superata solo in caso di crisi aziendale e previa delibera assembleare in tal senso, come previsto dall'art. 6 co. 1 lettera e) L.
142/2001.
Spetta, quindi, alla ricorrente, in relazione al periodo dedotto nel presente giudizio (luglio 2016 – maggio 2017) la differenza tra quanto percepito dalla ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire in relazione ad un orario di 40 ore settimanali, con conseguente ricaduta sul trattamento di fine rapporto.
Alla luce di conteggi allegati al ricorso – che ben possono essere presi in considerazione in quanto non specificamente contestati dalla resistente – tali differenze ammontano, rispettivamente, ad € 3.746,15 (a titolo di differenze retributive) ed in € 1.857,19 (a titolo di TFR).
Non possono invece essere riconosciute alla lavoratrice le somme rivendicate a titolo di ferie non pagate o non godute, non avendo la ricorrente – pur gravata del relativo onere probatorio – articolato né fornito alcuna prova del dedotto espletamento di attività lavorativa anche nei periodi destinati al godimento di ferie.
Parimenti, deve escludersi la spettanza dell'importo richiesto a titolo di indennità di malattia, trattandosi di prestazione dovuta dall'INPS, quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio, e corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro solo in funzione di adiectus solutionis causa (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 1 febbraio 2022, n. 3076).
In ogni caso, nulla la ricorrente ha dedotto né documentato in ordine alla fruizione di periodi di congedo per malattia. In conclusione, l'odierna ricorrente risulta creditrice, nei confronti di parte convenuta, della complessiva somma di € 5.603,34, al lordo delle trattenute assicurative e previdenziali previste dalla legge.
Al pagamento di quanto sopra deve essere perciò condannata la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Su tali somme, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti
(mese per mese quanto ai crediti per differenze retributive, dalla cessazione del rapporto quanto a quello per TFR.) fino al momento dell'effettivo soddisfo.
Considerato il limitato accoglimento della domanda attorea, le spese di lite possono essere compensate per 1/3, con condanna di parte resistente alla rifusione dei restanti 2/3, liquidati come in dispositivo tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di IV, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma lorda di € 5.603,34 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dei restanti 2/3, che si liquidano in complessivi
€.1.800,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
IV, 20/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di IV, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2227 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Bianchi e Parte_1 dall'Avv. Eria Iannucci
ricorrente
e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Stefano Casu
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, la per ivi sentir accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni:
“In via principale: Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro prestato dalla Sig.ra nei confronti e a favore del Parte_1
sedente in IV, Via Tenuta del Cavaliere Controparte_3
nr.1 nel periodo temporale che va dal 1.7.2016 sino a tutto il giorno 17.5.2017, con le modalità fattuali e temporali di cui alla narrativa in premessa e per
l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive
e/o ogni altro emolumento indennità diritto spettante, lamentate e provate o alle altre ritenute di giustizia, in base al CCNL Personale dipendente imprese esercenti servizi di pulizia – al livello 5;
In via principale: Condannare il convenuto l. Controparte_3
sedente in IV , Via Tenuta del Cavaliere nr.1 al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € € 9.455,94; oltre ad interessi legali dalle singole scadenze e rivalutazione monetaria come per legge;
In via subordinata: Condannare il convenuto Controparte_3
[. sedente in IV , Via Tenuta del Cavaliere nr.1 in favore del ricorrente della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, valutata anche con riferimento equitativo oltre agli interessi dalle singole scadenze sino al saldo e rivalutazione come per legge.
In via principale: Condannare il convenuto l. Controparte_3
sedente in IV , Via Tenuta del Cavaliere nr.1 alla completa regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale connessa al rapporto di lavoro de quo
e all'adeguamento del TFR da accantonarsi Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto:
• di essere stata assunta dalla in data Controparte_1
25.2.2013, in forza di contratto a tempo determinato full-time - trasformato in tempo indeterminato a far data dal 1.9.2013 - con mansioni di addetta alla pulizia ed inquadramento nel livello 5 del CCNL di settore;
• di essere stata licenziata per asserita giusta causa in data 17.5.2017;
• di aver prestato ininterrottamente la propria attività lavorativa presso il Centro
Agroalimentare di Roma sito in IV, alla Via Tenuta dei Cavalieri snc;
• di aver svolto, presso il suddetto luogo di lavoro, attività di pulizia dei locali e dei boxes, secondo gli ordini e le direttive impartite dalla Controparte_4
.;
[...]
• che il contratto di lavoro prevedeva un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali;
• di aver prestato servizio nei seguenti orari: dalle 06.00/07.00 sino alle
12.00/13.00, ovvero in orari notturni dalle ore 00.00/03.00 ca. sino alle ore
6.30/9.00, tutti i giorni dal lunedì al sabato per complessive ore 40 settimanali;
• di aver percepito una retribuzione complessiva inferiore a quella dovuta, così come già accertato da questo Tribunale con sentenza n. 38 del 16.1.2019, emessa all'esito del procedimento rubricato al n.r.g. 4104/2019, avente il medesimo oggetto del presente, ma relativo ad un periodo anteriore (2013-2016);
• di essere in particolare creditrice delle seguenti somme, risultanti dai conteggi allegati al ricorso: a) € 3.746,15 a titolo di differenze retributive;
b) € 1.430,00 a titolo di malattia non percepita;
c) € 1.809,17 a titolo di ferie non pagate: d) €
613,43 a titolo di ferie maturate e non retribuite da dicembre 2017 a maggio
2017; e) € 1.857,19 a titolo di TFR maturato, per complessivi € 9.455,94.
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate per l'anno 2016, in quanto già oggetto di pronuncia passata in giudicato, e nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, assumendo in particolare:
• che la ricorrente ha lavorato per un massimo di 36 ore settimanali, arrivando a
39 ore solo nel caso di svolgimento del turno notturno, così come dedotto nello stesso ricorso;
• che non vi è in atti alcuna documentazione attestante che il rapporto di lavoro fosse a tempo pieno e dovendosi comunque avere riguardo alle concrete modalità di espletamento delle mansioni, indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalle parti;
• che nel Regolamento interno della Cooperativa, sottoscritto dalla ricorrente, è previsto che ai soci lavoratori venga “riconosciuto il compenso solo per le ore o le giornate di effettivo lavoro e, in caso di mancata prestazione lavorativa del socio, nulla verrà corrisposto” (art. 11);
• che nulla è dovuto a titolo di malattia, sempre corrisposta nella quota parte spettante al datore di lavoro;
• che la somma richiesta a titolo di TFR è errata per eccesso, poiché quantificata sulla base di un orario di lavoro full-time non spettante e comunque sulla base di una retribuzione indebita perché richiesta su prestazioni non rese;
• che, in ogni caso, la ricorrente non ha mai reso né offerto la propria prestazione lavorativa oltre i turni assegnati.
Istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'escussione di testimoni, la causa, previa concessione di termine intermedio per note finali – nelle quali parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di regolarizzazione contributiva, rispetto alla quale l'INPS sarebbe stato litisconsorte necessario - è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
DIRITTO
In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità, per ne bis in idem, della domanda di condanna della convenuta alle differenze retributive rivendicate per l'anno 2016.
Infatti, dalla documentazione versata in atti, si evince chiaramente come le somme oggetto del giudizio iscritto al n.r.g. 4104/2016 fossero relative al periodo intercorrente tra il 26.2.2013 al 30.6.2016 (v. ricorso introduttivo, memoria difensiva e conteggi di parte), essendo invece quelle azionate con il presente procedimento afferenti al periodo luglio 2016-maggio 2017.
Nel merito, il ricorso è fondato. Dalle buste paga versate in atti (all.
7-17 ricorso), nonché dalla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro trasmessa dalla stessa Controparte_1
agli organi competenti (all. 3 ricorso), si evince come tra le parti sia
[...]
intercorso un rapporto di lavoro a tempo pieno.
In ogni caso, che il rapporto di lavoro fosse full-time, per 40 ore settimanali, è già stato accertato con la sentenza n. 39/2019, passata in giudicato (all. 4 ricorso), il che comporta, oltre all'incontrovertibilità della regola dettata nella sentenza in relazione alla fattispecie concreta, l'effetto preclusivo per le parti di chiedere al giudice di pronunciarsi nuovamente sulla medesima questione.
Del resto, parte resistente non ha dedotto alcun fatto modificativo rispetto alla situazione già oggetto di accertamento (ad esempio, un sopravvenuto accordo di riduzione dell'orario di lavoro successivo al periodo “coperto” dal giudicato).
Tanto premesso, il fatto che il regolamento della cooperativa stabilisse che il compenso ai soci sarebbe stato erogato in base alle ore o alle giornate di effettivo lavoro, non appare dirimente ai fini dell'esclusione del diritto della ricorrente a ricevere una retribuzione parametrata ad un rapporto di lavoro full time, così come contrattualmente previsto.
In primo luogo, dalle deduzioni formulate in ricorso, non specificamente contestate da parte resistente, l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente (dalle
06.00/07.00 sino alle 12.00/13.00, ovvero dalle ore 00.00/03.00 ca. sino alle ore
6.30/9.00) non appare inferiore a 40 ore settimanali.
In secondo luogo, giova considerare che, come condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 39/2019, nonostante la peculiarità della posizione del socio lavoratore e la dipendenza/interferenza del contratto di lavoro e del contratto sociale cui il lavoratore aderisce divenendo socio, non possono ritenersi legittime situazioni elusive delle tutele previste a favore del lavoratore subordinato.
Deve quindi richiamarsi il principio generale secondo cui, quando il dipendente offre la propria prestazione e questa non viene accettata per ragioni imputabili al datore di lavoro, quest'ultimo risulta ugualmente tenuto al pagamento della retribuzione dovuta per l'orario di lavoro pattuito (Cass.20316/2008). In pratica, nonostante la previsione, contenuta nel regolamento, di erogazione del compenso in relazione all'orario effettivamente espletato, deve farsi fede al contratto intercorso tra le parti – che, come sopra osservato prevedeva un orario di lavoro di 40 ore settimanali – non essendo consentito al datore di lavoro di ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e conseguentemente la retribuzione dei dipendenti.
In particolare, in caso di società cooperative, l'inderogabilità in peius delle condizioni contrattuali può essere superata solo in caso di crisi aziendale e previa delibera assembleare in tal senso, come previsto dall'art. 6 co. 1 lettera e) L.
142/2001.
Spetta, quindi, alla ricorrente, in relazione al periodo dedotto nel presente giudizio (luglio 2016 – maggio 2017) la differenza tra quanto percepito dalla ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire in relazione ad un orario di 40 ore settimanali, con conseguente ricaduta sul trattamento di fine rapporto.
Alla luce di conteggi allegati al ricorso – che ben possono essere presi in considerazione in quanto non specificamente contestati dalla resistente – tali differenze ammontano, rispettivamente, ad € 3.746,15 (a titolo di differenze retributive) ed in € 1.857,19 (a titolo di TFR).
Non possono invece essere riconosciute alla lavoratrice le somme rivendicate a titolo di ferie non pagate o non godute, non avendo la ricorrente – pur gravata del relativo onere probatorio – articolato né fornito alcuna prova del dedotto espletamento di attività lavorativa anche nei periodi destinati al godimento di ferie.
Parimenti, deve escludersi la spettanza dell'importo richiesto a titolo di indennità di malattia, trattandosi di prestazione dovuta dall'INPS, quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio, e corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro solo in funzione di adiectus solutionis causa (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 1 febbraio 2022, n. 3076).
In ogni caso, nulla la ricorrente ha dedotto né documentato in ordine alla fruizione di periodi di congedo per malattia. In conclusione, l'odierna ricorrente risulta creditrice, nei confronti di parte convenuta, della complessiva somma di € 5.603,34, al lordo delle trattenute assicurative e previdenziali previste dalla legge.
Al pagamento di quanto sopra deve essere perciò condannata la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Su tali somme, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti
(mese per mese quanto ai crediti per differenze retributive, dalla cessazione del rapporto quanto a quello per TFR.) fino al momento dell'effettivo soddisfo.
Considerato il limitato accoglimento della domanda attorea, le spese di lite possono essere compensate per 1/3, con condanna di parte resistente alla rifusione dei restanti 2/3, liquidati come in dispositivo tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di IV, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma lorda di € 5.603,34 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dei restanti 2/3, che si liquidano in complessivi
€.1.800,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
IV, 20/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli