Sentenza breve 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 19/12/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01881/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1881 del 2025, proposto dalla società Di GE RA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B74FC7621C, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Moio della Civitella, non costituito in giudizio;
nei confronti
Società DA UZ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società SC UZ S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) della determina del Responsabile unico del Progetto n. 209 del 7.10.2025, con la quale la Stazione Appaltante ha aggiudicato in via definitiva la gara alla impresa DA UZ SR; b) della nota pec del 7.10.2025 pubblicata sul portale Gare, con la quale il Responsabile Unico del Progetto ha comunicato alla impresa ricorrente che era stata adottata la determina di cui al punto a); c) del verbale di prima seduta del 22.7.2025, con il quale sono stati “riscontrati e verificati 8 offerenti”, di cui è traccia nella determina di aggiudicazione indicata sub a); d) dell'avviso pubblicato sulla piattaforma telematica del 02.9.2025 con il quale le imprese partecipanti sono state informate che nella seduta del 4.9.2025 si sarebbe proceduto alla verifica del contenuto della documentazione relativa all'offerta tecnica, di cui è traccia nella determina di aggiudicazione indicata sub a); e) del verbale del 4.9.2025 - e di tutti i relativi allegati -, con il quale si è proceduto a verificare il contenuto della documentazione relativa all'offerta tecnica, di cui è traccia nella determina di aggiudicazione indicata sub a); f) della determina n. 256 del 2.9.2025 di costituzione della Commissione Giudicatrice; g) del verbale di insediamento della Commissione di gara del 9.9.2025 e di tutti i relativi allegati; del verbale di seduta n. 2 del 18.9.2025 e di tutti i relativi allegati; del verbale di seduta n. 2 del 23.9.2025 e di tutti i relativi allegati; del verbale di seduta 4 del 29.9.2025, di tutti i relativi allegati e delle schede di valutazione ivi indicate, con le quali ogni componente della Commissione ha assegnato ad ogni concorrente il giudizio di valutazione per ogni sub criterio relativo all'offerta tecnica; h) della nota della società DA UZ di riscontro alla richiesta di chiarimenti rivolta dalla Commissione di gara, della quale si ignorano estremi e contenuto, che sarebbe stata allegata al verbale di gara in seduta riservata n.2 del 23.9.2025; i) del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, in uno ai loro rispettivi allegati, ove e se lesivi; l) di ogni altro atto, preordinato connesso e conseguenziale, anche di natura istruttoria, comunque lesivo delle ragioni della società ricorrente, ivi, compresi, 1- la Delibera di GC n. 71 del 05/06/2025, con la quale si è proceduto ad approvare il “progetto Esecutivo dei lavori di: accordo di coesione fsc 2021-2027- istituto credito sportivo rigenerazione di impianti sportivi-adeguamento impianti sportivi- rigenerazione campo di calcio comunale di Moio della Civitella” di cui è traccia nella determina di aggiudicazione indicata sub a); 2 - la determina n. 167 del 17.6.2025, con la quale la PA, fra gli altri, ha indetto ex art. 17 del D.lgs 36/2023 e art. 191 del D.lgs. 267/2000 la gara per l'affidamento dei lavori di: “ accordo di coesione fsc 2021-2027- istituto credito sportivo rigenerazione di impianti sportivi-adeguamento impianti sportivi- rigenerazione campo di calcio comunale di Moio della Civitella” ; 3 - la Delibera di Giunta comunale n. 84 del 05/10/2023, con la quale la PA ha deliberato di partecipare “ all'Avviso pubblico pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, relativo alla Procedura a sportello per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del “FONDO SPORT E PERIFERIE 2023 ”, di cui è traccia nella determina n. 167/2025 indicata sub 2); 4 - il contratto - se sottoscritto - con l'aggiudicatario, nonchè l'eventuale provvedimento di autorizzazione all'aggiudicataria ad espletare il servizio per cui è causa;
Nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato;
inoltre per la condanna dell'Amministrazione resistente ad aggiudicare l'appalto all'impresa ricorrente e a sottoscriverne il relativo contratto e/o a subentrare nel contratto nonché, in subordine, per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente.
Quanto al ricorso incidentale:
a. della stessa determina del Responsabile unico del Progetto n. 209 del 7.10.2025 con la quale la Stazione Appaltante ha aggiudicato in via definitiva la gara alla impresa DA UZ SR, ma nella sola parte in cui ha ammesso e collocato al secondo posto in graduatoria la Di GE RA Srl; b. della nota pec di trasmissione della determina sub. a); c. di tutti gli atti e verbali di gara, ivi inclusi del verbale n. 1 del 09.09.2025, del verbale n. 2 del 18.09.2025, del verbale n. 3 del 23.09.2025 e del verbale n. 4 del 29.09.2025 nella parte in cui hanno ammesso ed attribuito punteggi alla Di GE RA Srl, collocandola al secondo posto nella graduatoria definitiva; d. del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, in uno ai loro rispettivi allegati, ove e se lesivi;
e. di ogni altro atto, preordinato connesso e conseguenziale, anche di natura istruttoria, comunque lesivo delle ragioni della ricorrente incidentale.
Visti il ricorso principale, quello incidentale e i loro relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società controinteressate nei rispettivi ricorsi principale e incidentale;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. ER RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente ha partecipato alla gara d’appalto, svoltasi mediante procedura aperta ai sensi del Dlgs 36/2023 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa aveva ad oggetto l’affidamento dei lavori di “A ccordo di coesione fsc 2021-2027-istituto credito sportivo rigenerazione di impianti sportivi-adeguamento impianti sportivi- rigenerazione campo di calcio comunale di Moio della Civitella”.
2. Con atto n. 277/2025 del 7.10.2025 la procedura di gara si concludeva con l’aggiudicazione in favore della società “ DA UZ SR “che ha raggiunto il punteggio tecnico di 81.125/90 ed avendo proposto il ribasso del 5,10% sull’importo a ribasso di € 526.803,95 per una proposta contrattuale di € 553.670,95 oltre costo manodopera di € 81´902,09 e sicurezza di € 4 044,30 per complessivo contratto di € 639.617,34 con una economia di € 26.867,00 oltre iva per legge ”. La concorrente aggiudicataria aveva a sua volta partecipato alla gara mediante avvalimento del requisito di qualificazione 0G11 di cui era carente, valendosi, a sua volta, della società SC UZ SR.
3. L’odierna ricorrente si classificava al secondo posto della graduatoria. Tuttavia, non persuasa della legittimità dell’esito della procedura, la stessa chiedeva di accedere agli atti di gara con istanza del 13.10.2025, in particolare chiedendo copia dei seguenti documenti: “ 1. In riferimento a quanto riportato nei verbali di gara n. 2 e n. 4, evidenza del chiarimento fornito dall’impresa “DA UZ S.R.L.”; 2. Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti del D.T. Geom. Antonio SC per l’impresa ausiliaria “SC UZ S.R.L.; “II) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione; Violazione del punto 7 del Disciplinare di Gara in combinato disposto con l’art. 104 d.lgs. 31.3.2025 n. 36; violazione del giusto procedimento; erroneità di motivazione; difetto assoluto dei presupposti; difetto di istruttoria; contrasto fra atti; contradditorietà; sviamento”,”.
4. Ottenuta copia degli atti ha quindi proposto l’odierno ricorso affidandosi a tre mezzi di censura così rubricati : “ I) Violazione degli artt. 3 e 97 costituzione; violazione dei punti 5, 6 e 7 del disciplinare di gara in combinato disposto con l’art. 94 d.lgs. n. 31.3.2025 n. 36; Violazione del giusto procedimento; erroneità di motivazione; difetto assoluto dei presupposti; difetto di istruttoria; contrasto fra atti; contradditorietà; sviamento”; II) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione; Violazione del punto 7 del Disciplinare di Gara in combinato disposto con l’art. 104 d.lgs. 31.3.2025 n. 36; violazione del giusto procedimento; erroneità di motivazione; difetto assoluto dei presupposti; difetto di istruttoria; contrasto fra atti; contradditorietà; sviamento”, III) Violazione del punto 1.6, paragrafi 5.3.2 del capitolato speciale d’appalto; violazione del giusto procedimento; erroneità di motivazione; difetto assoluto dei presupposti; difetto di istruttoria; contrasto fra atti; contradditorietà; sviamento. ”.
5. L’Amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio. Si è invece costituita la sola controinteressata DA costruzioni SR, la quale, nel difendere la legittimità degli atti impugnati, ha affermato l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
5.1 Nel contempo la controinteressata ha proposto ricorso incidentale chiedendo l’esclusione dalla procedura della ricorrente sulla base dei tre motivi così rubricati: “I. Violazione di legge (art. 94/95 codice appalti - disciplinare di gara) - eccesso di potere - difetto di istruttoria; II. Violazione di legge (art. 94/95 codice appalti - disciplinare di gara) - eccesso di potere - difetto di istruttoria - indeterminatezza dell’offerta; III. Violazione dei principi di trasparenza, determinatezza e comparabilità delle offerte (artt.3,8,10,108 e 110 d.lgs.n. 36/2023). Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ”.
In sintesi, mediante il gravame incidentale, la controinteressata ha censurato la indeterminatezza di alcune voci dell’offerta tecnica presentata dalla Società ricorrente, sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere di conseguenza esclusa dalla gara.
6. All’odierna camera di consiglio, sentite le parti come da verbale in atti, alle quali è stato dato avviso della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., la causa è stata posta in decisione.
7. Il ricorso principale è infondato, il che conduce, di conseguenza, a dichiarare improcedibile il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria.
8. Vanno prese le mosse dallo scrutinio del ricorso principale e, per ordine logico di esposizione, il Collegio reputa di principiare dal secondo motivo, rivolto a far dichiarare la nullità del contratto di avvalimento tra l’aggiudicataria e la ausiliaria SC UZ SR: la sua eventuale fondatezza assorbirebbe difatti anche il primo motivo riguardante, invece, più a valle della validità del contratto, la documentazione presentata dalla predetta ausiliaria in sede di partecipazione.
8.1 Ebbene, la ricorrente ha sostenuto che il predetto contratto di avvalimento sarebbe stato nullo a causa della mancata indicazione del personale e dei mezzi individuati per l’esercizio dell’attività ausiliaria oggetto dell’accordo: in sostanza sarebbe stato indeterminabile l’oggetto negoziale. Secondo la tesi attorea il contratto sarebbe stato carente degli elementi essenziali e di conseguenza, la mancata esclusione dell’ausiliata già per questo motivo, avrebbe violato l’art. 104 del codice degli appalti nella parte in cui afferma che “ Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico . Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta;
La censura non può trovare accoglimento.
8.2 Lo scrutinio delle doglianze della ricorrente poste sull’argomento può essere utilmente anticipato, per maggiore chiarezza, da un richiamo tanto all’attuale inquadramento normativo del contratto di avvalimento, quanto ai contenuti propri dello specifico accordo qui in contestazione.
Il vigente codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) ne contiene la definizione nel comma 1 dell’art. 104: “ L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico [..] Il successivo comma 2 precisa che “Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta...”.
In precedenza il contratto era disciplinato dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. E quest’ultimo, per la parte riguardante l’oggetto e gli specifici contenuti negoziali dell’accordo, prevedeva espressamente, all’ultimo capoverso del I comma, che “ Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria ”.
Non molto diversamente, però, l’attuale art. 104, come si è visto, al comma 1 stabilisce pur sempre che “ Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico ”.
La nuova disposizione, dunque, rispetto alla precedente, oltre a imporre la forma scritta del contratto a pena di nullità, nel contempo ha comunque mantenuto il richiamo all’obbligo di “ specifica ” indicazione delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico.
8.3 Applicando le prefate indicazioni ermeneutiche ai contenuti dello specifico contratto oggetto di causa, può introduttivamente notarsi che già fattualmente le doglianze non possono essere condivise. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel contratto contestato sono state indicate le specifiche risorse materiali, oltre che le figure professionali, poste a disposizione dall’ausiliaria. Segnatamente è stata precisata la messa a disposizione: “(de) i seguenti mezzi ed attrezzature: Miniescavatore KOMATSU PC50MR-2; 1 Autocarro IVECO 140 con gru tg. FB 023ZY; Piegatrice P30 “OF.ME.R.”; Molazza “POLIERI” mod.200; Martello demolitore SPIT 493; Gruppo Elettrogeno GE 6500 SX GS (2021); Container SAPIC4 dim. 425x204x270 (anno 2023); il seguente personale:1 Geometra Direttore di Cantiere; 1 Operaio Specializzato Muratore;1 Operaio Qualificato Operatore Macchine Movimento Terra” .
8.3.1 Ad avviso del Collegio questa descrizione, per la sua analiticità, integra i requisiti che nel solco della costante giurisprudenza deve avere l’avvalimento cd. tecnico operativo nel quale l’ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata specifici mezzi. Del resto, nel vigore del precedente codice, con considerazioni aderenti altresì all’attuale normativa è stato in proposito affermato che “ L’interpretazione del contratto di avvalimento non soggiace a rigidi formalismi e il suo oggetto è determinabile anche per relationem, ma ciò non può valere a snaturare la regola dettata dall'art. 89, d.lgs. n. 50/2016 e a sovvertire l'esigenza di indicazione delle risorse messe a disposizione nel caso di avvalimento c.d. tecnico - operativo, nel senso che occorre quantomeno l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione; deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell'impresa ausiliata, dall'altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n.1458/2022). Per un principio logico giuridico di continenza, una volta affermata la sufficienza delle indicazioni secondo i presupposti delineati dalla prefata giurisprudenza, le specificazioni fornite nel contratto di avvalimento in contestazione si presentano ben sufficienti per sostenere la determinatezza prima ancora della determinabilità del suo oggetto.
8.4 Si aggiunga in proposito che rispetto all’ indicazione contenuta nel contratto la ricorrente non ha svolto puntuali e specifiche argomentazioni che dessero conto, in presenza dell’elencazione suesposta, di quali ne fossero gli specifici elementi mancanti.
La dichiarazione di avvalimento, inoltre, caratterizzandosi per lo specifico e puntuale riferimento alle molteplici risorse - professionali e strumentali - poste a disposizione, ha reso per ciò stesso determinato o comunque determinabile l’oggetto contrattuale, al contrario di quanto invece genericamente affermato dalla ricorrente.
8.4.1 Solo per completezza, dunque, stanti i contenuti concreti e determinati del contratto in contestazione, si richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, contenuto nella sentenza n. 23/2016, secondo il quale va esclusa la nullità del contratto di avvalimento “ in ipotesi in cui una parte dell'oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli artt. 1346,1363 e 1367 cod. civ.; in siffatte ipotesi, neppure sussistono i presupposti per fare applicazione della teorica c.d. del ‘requisito della forma/contenuto', non venendo in rilievo l'esigenza (tipica dell'enucleazione di tale figura) di assicurare una particolare tutela al contraente debole attraverso l'individuazione di una specifica forma di ‘nullità di protezione ”.
La censura è quindi infondata e va respinta.
9. Si può allora procedere all’esame del primo motivo di ricorso, nel quale parte ricorrente, pur concentrandosi ancora sull’avvalimento, ha però contestato, in questo caso, l’illegittimità della mancata esclusione a causa del fatto che l’impresa ausiliaria SC UZ SR, a suo dire, non avrebbe dichiarato nel proprio DGUE i requisiti di ordine generale per i “rappresentanti dell’operatore economico - soggetti di cui all’art 94, comma 3 Dlgs 36/2023” previsti, a pena di esclusione, dall’art 5 del disciplinare.
Sul punto la ricorrente ha lamentato in particolare che il casellario giudiziale di un direttore tecnico dell’impresa ausiliaria sarebbe stato prodotto solo in un secondo momento, pur dimostrando la sussistenza del requisito sostanziale di condotta e sostanzialmente, sarebbe stato ottenuto e prodotto solo in data successiva a quella di scadenza di presentazione delle offerte.
9.1 La questione sollevata dalla parte ricorrente impinge, nella sua sostanza, al tema, mai definitivamente risolto in ogni suo possibile risvolto applicativo, dei confini tra le imperfezioni della documentazione prodotta dal concorrente, a cominciare dalla domanda, ai fini della partecipazione alla gara, suscettibili di regolarizzazione e quelle che devono inevitabilmente condurre alla sua esclusione dalla competizione.
In generale, la delicatezza della problematica viene connessa “ al difficile bilanciamento tra principi astrattamente confliggenti ma dotati di non dissimile valenza conformativa degli oneri dei concorrenti e dei connessi poteri collaborativi/sanzionatori della stazione appaltante, come, tra i più significativi, quelli sintetizzabili nelle formule del favor partecipationis, a sua volta espressione del principio di massima concorrenza, e della par condicio competitorum, corollario del principio di imparzialità dell’Amministrazione ex art. 97 Cost. In tale complesso quadro, ad ulteriormente orientare l’individuazione della regola del caso concreto, peraltro, sovviene il principio del risultato, posto alla base del nuovo codice degli appalti del 2023 (art. 1 d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023), la cui valenza operativa va proprio declinata sia sul piano dell’esercizio del potere discrezionale e del bilanciamento tra principi/valori, sia sul piano esegetico delle singole disposizioni del codice” (TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 5985/2024).
Come noto, rispetto alla questione problematica in rilievo, la giurisprudenza, anche sulla scorta del diritto comunitario, ha richiamato le coordinate ermeneutiche compendiabili nel principio di strumentalità delle forme rispetto ad un interesse sostanziale dell'Amministrazione. In materia di appalti pubblici il legislatore ha in proposito codificato di recente, nel nuovo codice dei contratti (D.lgss. n. 36/2023) il cd. principio del risultato.
Partendo dalle suddette basi, di recente la giurisprudenza, ad esempio, ha addirittura esteso il perimetro della documentazione di gara suscettibile di sanatoria postuma alla ipotesi della mancanza della domanda di partecipazione, sempreché la stessa si arresti sulla soglia strettamente formale della sua manifestazione esteriore: ciò accade, per quanto ne importa, nel caso in cui la volontà di partecipare alla gara, pur non consacrata in un atto ad hoc, conforme al modello eventualmente predisposto dalla stazione appaltante, sia comunque desumibile aliunde , da altri documenti di gara, come, ad esempio, dall’offerta tecnica ed economica del concorrente nonché dal DGUE e relativa documentazione integrativa (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 27/10/2022, n. 9147; Tar Napoli, Sez. V, 24/06/2022, n. 4325).
9.2 Richiamate le coordinate ermeneutiche ritenute di riferimento per la soluzione del caso de quo , a questo punto, il Collegio non condivide l’assunto attoreo che condurrebbe all’esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura in ragione della mancata produzione, ab origine , del certificato del casellario giudiziario del predetto direttore tecnico della società ausiliaria nel contratto di avvalimento.
Ebbene, la censura va letta alla luce dell’art. 101 comma 1 del Dlgs. n. 36/2023 lì dove enuncia che “ Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte”.
9.2.1 Ciò è quanto avvenuto nella vicenda odierna. Difatti, come emerge anche dal riscontro della S.A. all’istanza di accesso, in primo luogo, la dichiarazione del direttore tecnico è stata reperita. Il che risulta anche dal verbale n. 3 del 23. 9. 2025, lì dove la commissione prendeva atto dell’integrazione documentale fornita ai sensi dell’art. 101 comma 1 d.lgs. n. 36/2023 e dichiarava di averla ritenuta sufficiente.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si trattava della sussistenza di un requisito posto in discussione nel merito, cosicchè allo stesso era applicabile il soccorso istruttorio. Infine, come riferito dalla stessa ricorrente (pag. 8 penultimo capoverso del ricorso), in sede di riscontro all’istanza di accesso, la S.A. aveva precisato che, comunque, le dichiarazioni dovevano ritenersi inglobate nella dichiarazione DGUE già presentata e che peraltro, ciò che a maggior ragione rileva per respingere la doglianza, “ sul sistema fvoe 2 è presente il casellario di S.A .”. Risultano quindi applicabili alla fattispecie odierna le conclusioni alle quali è approdata recente giurisprudenza in base alla quale : “Il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, per essere legittimamente esercitato presuppone che la carenza documentale abbia ad oggetto un fatto, una qualità, ecc., la cui preesistenza rispetto al termine di presentazione di tale documentazione sia inequivocabile o facilmente comprovabile, divenendo, in caso contrario, una forma di illegittima integrazione di qualità e requisiti partecipativi...” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n.2739/2024).
Del resto, nel verbale n. 3 del 23.9.2025 la Commissione aveva preso atto del chiarimento in proposito fornito dalla “DA UZ SR” e lo aveva ritenuto sufficiente. E tanto basta, tenuto conto che per costante giurisprudenza espressasi con riferimento alla valutazione delle giustificazioni rese in sede di offerta anomala, ma con considerazioni applicabili, in generale, al modus operandi da seguire a fronte di giustificazioni dei contenuti delle offerte presentate in sede di gara “ La valutazione con cui la Pubblica amministrazione fa proprie le ragioni addotte dall'impresa ...considerando attendibili le spiegazioni fornite, non deve essere corredata da un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili, o espressiva di ulteriori apprezzamenti, potendo il giudizio favorevole essere espresso per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente” (tra le altre T.A.R. Piemonte sez. II, n. 543/2023) .
Il motivo è quindi infondato e va respinto.
10. Venendo al terzo mezzo di censura, con lo stesso la ricorrente ha lamentato che in corso di gara, come emergerebbe dal verbale n. 2 del 18.9.2025 sarebbero emerse incongruenze nell’offerta tecnica presentata dalla DA UZ, atteso che la commissione, ai sensi dell'art. 101 c.3 del D.lgs. 36/2023, aveva richiesto a detta partecipante di chiarire, entro 5 giorni, “ senza alterare e/o integrare il contenuto dell'offerta tecnica già presentata, come la spett. impresa intenda garantire al committente il raggiungimento dell'omologazione del fondo, atteso che l'appalto è a misura. in mancanza di riscontro e/o di adeguata spiegazione l'offerta sarà segnalata come inaffidabile e non rispettosa delle norme tecniche”.
Detto chiarimento si era reso necessario “ Preso atto che l'offerente nel computo delle migliorie e nel quadro comparativo ha eliminato la lavorazione N.P. 9 relativa alla stabilizzazione del sottofondo, ritenuto che detta lavorazione sia necessaria per l'acquisizione dell'omologazione ai sensi del regolamento nazionale LND Standard, punto 2 e seguenti, relativo ai campi in erba artificiale a drenaggio orizzontale...”.
10.1 A dire della ricorrente, rispetto a detto rilievo la “ DA UZ SR ” non avrebbe offerto alcuna giustificazione plausibile; anzi le osservazioni prodotte si sarebbero sostanzialmente risolte in un’inammissibile modificazione dell’offerta tecnica originaria; il che, secondo la stessa ricorrente avrebbe reso illegittima dapprima la decisione di non escludere la concorrente e, di conseguenza, la successiva aggiudicazione in suo favore della gara d’appalto.
11. Le rimostranze della ricorrente su questa specifica questione sono state articolate con i motivi che seguono e che si vanno partitamente ad analizzare.
11.1 Mediante il terzo mezzo di censura parte ricorrente ha sostenuto che l’aggiudicataria avrebbe dunque del tutto eliminato “ la lavorazione n.p. 9 relativa alla stabilizzazione del sottofondo”. Anzi , nonostante la commissione ne avesse anche chiesto conto con espressa richiesta di chiarimenti, si sarebbe poi illegittimamente accontentata del riscontro fornito dall’aggiudicataria, la quale in proposito aveva poi chiarito che “ la lavorazione relativa alla stabilizzazione del sottofondo sarebbe stata regolarmente eseguita come previsto dal progetto posto a base di gara, in quanto da intendersi inglobata nella voce NP.MIG.01” .
11.2 La censura è infondata. Ebbene, secondo la tesi attorea la lavorazione in questione non sarebbe stata sostituita da altra equivalente ed anzi nell’offerta dell’aggiudicataria non sarebbe proprio stata indicata “ la lavorazione relativa alla stabilizzazione del sottofondo NP09 che è stata invece sottratta completamente e mai sostituita ”.
Dal canto suo, nella memoria depositata in vista dell’udienza odierna, la controinteressata ha invece sostenuto che la lavorazione in questione non era stata omessa, bensì integralmente inglobata all’interno della voce sostitutiva “NP.MIG.01”, inserita nell’offerta tecnica come miglioria. Quest’ultima voce, ad avviso della stessa parte sarebbe stata idonea a contenere l’intero pacchetto di lavorazioni comprese nelle predette voci 102 e 103, “ garantendo l’esecuzione di tutte le attività necessarie all’ottenimento dell’omologazione LND Standard, in piena coerenza con quanto descritto nella Relazione tecnica generale e con le prescrizioni del Regolamento Nazionale LND Standard - punto 2 e seguenti ”.
12. Ebbene, nel confronto tra le due prospettazioni, dalle risultanze istruttorie depositate in sede di memoria difensiva dalla controinteressata risulta smentito l’assunto fondativo delle censure della ricorrente.
12.1 A suffragio della propria tesi l’aggiudicataria ha innanzitutto richiamato la propria offerta osservando che nella stessa “La voce NP.MIG.01 è infatti prezzata a € 53,00/mq, valore superiore alla somma delle voci progettuali NP9 (€ 7,83/mq) e NP6 (€ 43,56/mq), pari a € 51,39/mq. Tale circostanza costituisce un indicatore inequivoco della piena copertura dei costi della stabilizzazione del sottofondo, ivi inclusi: ·materiali necessari alla stabilizzazione; mezzi d’opera (motograder, rullo compressore, ecc.); manodopera qualificata, addirittura maggiorata (+22,5%) rispetto alla stima progettuale; noli e forniture” .
12.1.1 L’affermazione trova riscontro alle pagine 27 e 28 del computo metrico “netto” (pag. 26 e 27 doc. 11 all. in prod. doc. del 16.12.2025), nelle quali effettivamente la voce sostitutiva “NP.MIG.01” ingloba le voci di spesa n. 102 e n. 103 del computo metrico posto a base di gara, corrispondenti rispettivamente alle tariffe “ NP9 Stabilizzazione del sottofondo ” e “ NP6 - Manto di progetto ”. In sostanza, dalla documentazione appena citata già si evince che la contestata voce NP.9 - che la ricorrente sostiene essere stata obliterata - unitamente alla voce N.P.6. siano state integrate dalla voce unica “NP.MIG.01”.
12.1.2 La stessa “ concentrazione ” delle voci di attività e di spesa si rinviene, inoltre, anche nel Computo Metrico estimativo “ Lordo ” (pag. 26 e 27 doc. 12 all. in prod. del 16.12.2025).
12.1.3 Le considerazioni appena richiamate trovano altresì riscontro nell’ulteriore documento “ Analisi dei prezzi” (all. in prod. doc. n.13 del 16.12.2025) dove, nell’analisi descrittiva e dei prezzi, la voce di miglioria NP.MIG.01 contiene gli elementi di prezzo correlati alla voce NP.9. In particolare dalla disamina del documento si riscontra che effettivamente la quantificazione del materiale indicato “ [AN.5] Stabilizzazione del terreno ” risulti sovrapponibile alla voce progettuale “ stabilizzazione ad azione idraulica fibrorinforzata” correlata all’esecuzione della stabilizzazione del sottofondo .
12.2 In sostanza, alla luce di una disamina possibile nell’ambito di scrutinio di questo TAR, tenuto conto della documentazione di gara prodotta in giudizio e segnatamente, degli elaborati economici e tecnici emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la lavorazione corrispondente alla voce NP9 (“Stabilizzazione del sottofondo”) non sia stata omessa nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ma inglobata all’interno della voce sostitutiva “NP.MIG.01”, insieme alla voce NP6 (“Manto di progetto”).
12.2.1 Risulta in tal senso decisivo rilevare che queste considerazioni, fondate sulla disamina dei documenti tecnici, erano state ampiamente svolte anche in sede di gara nell’ambito delle giustificazioni proposte. Segnatamente, nel chiarimento richiesto dalla S.A., difatti, la concorrente aveva in proposito precisato che : “ nei computi non estimativi è espressamente riportato che la voce NP.MIG.01 è “in sostituzione rispetto a quanto previsto alle voci n. 102 e n.103 del computo metrico posto a base di gara”; che la lavorazione oggetto di chiarimento, pur non figurando come voce autonoma nel quadro comparativo, è ricompresa nella voce sostitutiva NP.MIG.01, la quale assorbe e garantisce l’esecuzione di tutte le attività necessarie al raggiungimento dell’omologazione LND Standard, come espressamente indicato in premessa dell’elaborato “Relazione tecnica generale”.
Di conseguenza nelle stesse giustificazioni la concorrente aveva quindi concluso che “ la lavorazione relativa alla stabilizzazione del sottofondo sarà regolarmente eseguita come previsto dal progetto posto a base di gara, in quanto da intendersi inglobata nella voce NP.MIG.01” ; “ la lavorazione relativa alla stabilizzazione del sottofondo prevista dalla voce “n.p.9” non contribuisce ad una attribuzione di punteggio ai criteri di valutazione previsti e descritti dal disciplinare di gara dato che il criterio A ed il criterio C si riferiscono espressamente al “MANTO” ed il criterio B è riferito espressamente al SUPPORTO (incluso nel pacchetto manto)” ; e che quindi “ l’esecuzione dell’opera avverrà nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento Nazionale LND Standard, punto 2 e seguenti, al fine di assicurare l’ottenimento dell’omologazione del campo in erba artificiale a drenaggio orizzontale ”.
12.3 Ora, a fronte di queste giustificazioni supportate da elementi documentali, nel ricorso non v’è traccia di una specifica e convincente critica rispetto ai richiami ai documenti tecnici svolti dalla concorrente nel corso della gara e già, ampiamente documentati in sede di chiarimenti. In questi, in sostanza, senza inserire elementi nuovi e inammissibili, l’aggiudicataria aveva invece precisato che l’inglobamento delle attività e delle voci di spesa in contestazione (N.P9), sarebbe stato rinvenibile proprio nei documenti tecnici. La commissione di gara, come risulta dal verbale n. 3 del 23.9.2023, aveva preso atto degli stessi chiarimenti, senza svolgere ulteriori rilievi.
13. Una volta chiariti questi elementi il Collegio deve rilevare come in assenza di elementi di marcata illogicità nella determinazione circa i contenuti dell’offerta, la valutazione di congruità svolta dalla commissione sia rientrata in un ambito di discrezionalità tecnica rispetto alla quale il Collegio non può entrare. Difatti il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione. Tale impostazione costituisce ius receptum nella giurisprudenza del Consiglio di Stato in base alla quale “ La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità” (Consiglio di Stato sez. V, n.7458/2025) . Giova soggiungere, inoltre, che proprio in ragione della natura tecnico discrezionale dell’attività valutativa riconosciuta alla commissione di gara “ le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica ” (cfr. TAR Campania, sez. II n. 6015/2024; TAR Lazio, Roma, sez. III, n.4718/2024).
14. A maggior ragione - una volta escluso che l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa, quantomeno sulla base degli elementi forniti nel ricorso - il Collegio non potrebbe ingerirsi nel giudizio valutativo di attribuzione del punteggio alla stessa offerta tecnica della ricorrente. Rispetto a tale disamina, in primo luogo, manca un’esplicita censura in ordine all’attribuzione dello specifico punteggio circa la qualità, una volta ritenuta ammissibile, dell’offerta presentata dall’aggiudicataria. Inoltre, in detta ipotesi, la ricorrente avrebbe dovuto quantomeno fornire la cd. “prova di resistenza” e quindi, elementi utili a dimostrare che se fosse stato attribuito il corretto punteggio alle concorrenti e segnatamente all’aggiudicataria, si sarebbe aggiudicata la gara. Per il resto è solo il caso di richiamare quanto già osservato a proposito dei limiti del sindacato che il giudice amministrativo può svolgere sulla discrezionalità tecnica esercitata dalla commissione di gara in sede di attribuzione del punteggio per le offerte tecniche.
Ciò posto il ricorso non può trovare accoglimento dovendosi respingere tutte le censure formulate.
15. Resta solo da precisare, a questo punto, che risultano invece irricevibili e quindi non scrutinabili le nuove contestazioni mosse dalla ricorrente in gran parte del capo IX (pagg. 11-14 fino alla parte virgolettata) della memoria depositata in vista dell’odierna udienza cautelare e riguardanti asserite e ulteriori criticità dell’offerta dell’aggiudicataria prima non censurate.
Le stesse, difatti, afferiscono a elementi nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto del ricorso introduttivo. Di conseguenza dette doglianze sono innanzitutto irricevibili perché proposte fuori termine; né, pur a voler svolgere un ulteriore approfondimento circa la loro ammissibilità, le ragioni della loro proposizione risultano emerse (soltanto) in occasione dei mezzi di gravame articolati dalla controinteressata nel ricorso incidentale, risultando ben presenti, per come formulate, dalla mera disamina dell’offerta depositata in gara e oggetto di ostensione.
Infine, quand’anche la ricorrente avesse inteso sottoporre le stesse censure al vaglio del Collegio, avrebbe dovuto, comunque, notificarle, trattandosi di un atto avente contenuto parzialmente impugnatorio.
15.1 Una volta respinto il ricorso principale perché infondato nel merito, non resta che prendere atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso incidentale. Difatti il ricorso incidentale proposto dall' aggiudicataria al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, diviene inevitabilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., qualora il ricorso proposto da quest' ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l'aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto.
In proposito è ormai consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato Consiglio di Stato l’orientamento in base al quale “Una volta esaminato e ritenuto infondato il ricorso principale, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, il ricorso incidentale escludente, proposto dall'aggiudicataria, diviene inevitabilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo evidente che l'interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest'ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l'aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto (l'aggiudicazione) (Consiglio di Stato, Sez. IV n.3094/2021 ed inoltreTAR Friuli Venezia Giulia, n. 539/2022; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n.14376/2022). Ed è per questo che “ l’ordo questionum impone di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali” (Consiglio di Stato sez. IV, n.7323/2025).
In sostanza la ricorrente incidentale, aggiudicataria dell’appalto controverso, è ormai soddisfatta dalla decisione di merito del Tribunale, non potendo trarre alcun utile giuridicamente e processualmente apprezzabile dalla disamina del gravame incidentale. Il che, inevitabilmente, conduce a dischiararne l’improcedibilità.
16. Conclusivamente il ricorso principale va respinto mentre il ricorso incidentale escludente va dichiarato improcedibile.
17. Le spese di giudizio, tenuto conto del peculiare andamento del procedimento di gara e della circostanza che la decisione odierna viene emessa all’esito della sola fase cautelare possono essere compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- Respinge il ricorso principale;
- Dichiara improcedibile il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria DA UZ s.r.l.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
ER RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO