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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10233 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 11154/2023 r.g.a.c., avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno
per sinistro stradale” e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
agli atti, dall'Avv. Zumpano Cesare, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Maria della Libera n.13
APPELLANTE
e
(p.iva , in persona del suo procuratore ad negotia p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Del Barone Samuele, presso lo studio del quale sito in Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n.13, elettivamente domicilia
APPELLATA
nonché
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di appello ritualmente notificato – alla compagnia assicuratrice a mezzo p.e.c. in data
02.05.2023 ed a a mezzo UNEP in data 09.05.2023 – ha Controparte_2 Parte_1
convenuto in giudizio i predetti innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo la riforma della sentenza n.
14899/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 22.03.2023 e notificata in data
03.04.2023, con la quale era stata rigettata ,per mancata prova della dinamica del sinistro, la domanda di risarcimento danni al quadriciclo SA targato X882TR, di proprietà della odierna appellante.
1.1. nel giudizio di primo grado, aveva citato unitamente Parte_1 Controparte_2
alla chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del Controparte_1
nella causazione dell'evento dannoso, la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti, CP_2
quantificati in € 2.668,79 o nella somma ritenuta di giustizia, a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 05.05.2019.
In particolare, deduceva che, alle ore 19:30 circa, alla via G. Mercalli sita in Barra (NA), mentre era alla guida del proprio quadriciclo SA tg. X882TR, procedendo in direzione via Delle
Repubbliche Marinare, veniva collisa dal motoveicolo Honda Panteon tg. BD86699 che,
affiancandola sulla destra, urtava il quadriciclo SA, facendolo sbandare e finire con l'anteriore sinistro contro un ostacolo fisso.
1.2. Censurava la gravata decisione sulla scorta di due motivi di appello a mezzo dei quali deduceva l'omessa motivazione circa la ritenuta preclusione del diritto al risarcimento del danno in assenza di copertura assicurativa del veicolo attoreo e la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c. per motivazione illogica e/o apparente in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie.
Concludeva, chiedendo in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda azionata con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
1.3. Si costituiva la quale, preliminarmente eccepiva l'improponibilità, Controparte_1
improcedibilità ed inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ne chiedeva il rigetto con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
2. Dichiarata la contumacia del , non costituito benchè ritualmente citato, acquisito Controparte_2
il fascicolo di I grado e rinviata la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c all'udienza del 21.10.2025, subentrava questo giudice in data 15.09.2025 e la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co. della disposizione richiamata con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui agli art.342 cpc e 348 bis c.p.c..
Ed invero, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre
2017 n. 27199 e da successive pronunce ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, orientamento affermato nel previgente regime normativo.
Nel caso di specie, l'atto di appello, complessivamente valutato, contiene l'enucleazione dei motivi di gravame con riferimento alle statuizioni censurate nella sentenza di primo grado tale da superare il vaglio di ammissibilità.
3.2. L'appello è infondato e va rigettato, dovendosi disattendere il secondo motivo di gravame, con assorbimento del primo.
Ed invero, l'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata un'erronea valutazione del complesso delle risultanze istruttorie ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste escusso . Testimone_1
L'assunto difensivo non può essere condiviso. Appare opportuno innanzitutto evidenziare che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c.
In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti,
essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. fra le tante Cass. 23 aprile 2001 n.5964, Cass. 10 maggio 2000 n.6023, Cass. 30 ottobre
1998 n.10896).
In ordine, poi, alla valutazione di attendibilità dei testi è costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che la stessa debba avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione, e non già
aprioristicamente, in quanto il giudizio sull'attendibilità risulta altrimenti impropriamente traslato sulla capacità a testimoniare di determinate categorie di soggetti a priori inidonee a fornire una valida testimonianza.
In particolare, l'attendibilità afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva -quali, la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc. - e di carattere soggettivo - quali, la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite - ( cfr. Cass.,30/3/2010, n. 7763; Cass.,
24/5/2006, n. 12362; Cass., 16/12/2005,n. 27722; Cass., 21/8/2004, n. 16529 ). Ciò posto, il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: “ADR Mi sembra di aver già Testimone_1
testimoniato in passato un paio di volte. ADR Ricordo che era l'inizio di maggio del 2019, verso le
ore 19, e mi trovavo in Barra (NA) alla via Mercalli quando ho visto un incidente tra una macchina
di quelle cilindrata 50 dei minorenni di colore chiaro ed un motociclo Honda di colore grigio. ADR
Preciso che la macchinina procedeva verso via delle repubbliche marinare quando il motociclo,
condotta da un signore di mezza età, sbandava verso sinistra dopo aver affiancato la macchinina e
la urtava alla fiancata destra. ADR In seguito all'urto subito la macchinina sbandava verso sinistra
urtando con l'anteriore sinistro con un ostacolo fisso. ADR Ricordo che dopo l'urto, i conducenti si
accostarono per constatare i danni e ricorso che il conducente della moto di scusò con il conducente
della macchinina. ADR Ricordo che ci fu lo scambio delle generalità e che nessuno riportò lesioni.
ADR Ricordo che la macchinina 50 riportò danni sia al lato destro all'altezza dello sportello e sia
alla parte anteriore sinistra al faro, al paraurti e al cofano. ADR Riconosco nelle foto mostratemi la
macchinina 50 ed i danni ad essa riportati ADR Prima di allontanarmi il ragazzo che guidava la
macchinina 50 mi chiese il numero di telefono per una eventuale testimonianza. Null'altro so.”
Ritiene il Tribunale che le valutazioni rese dal giudice di pace circa la dinamica del sinistro siano pienamente da condividere essendo le dichiarazioni rese dal teste del tutto inattendibili.
Se è vero che il teste ha riportato pedissequamente quanto dichiarato nell'atto di citazione di primo grado, risultano incerti diversi elementi utili alla ricostruzione della dinamica: non è chiaro il punto ove il teste si trovava e la visuale dalla quale avrebbe descritto il sinistro, circostanza che appare decisiva per operare un giudizio di verosimiglianza della dinamica descritta, non si comprende poi a che velocità procedessero i veicoli, né sono state indicate le caratteristiche della strada, né infine sono state specificate le circostanze che avrebbero consentito al teste di consegnare il proprio numero di telefono al danneggiato.
Si è dunque in presenza di un “racconto” del tutto sganciato da elementi che consentirebbero di apprezzarne il grado di veridicità.
A ciò si aggiunga che è mancato l'intervento da parte delle autorità che avrebbe potuto agevolare la ricostruzione della dinamica e che si è in presenza dell'elevata sinistrosità dei soggetti coinvolti nel presente giudizio, atteso che risulta coinvolta in 19 sinistri, Controparte_3 Controparte_2
in 17 sinistri, il teste ha reso ben 4 testimonianze oltre alla presente in un arco Testimone_1
temporale dal 2016 al 2019 ed il veicolo del risulta coinvolto in 6 sinistri ( cfr. schede Ivass CP_2
in produzione primo grado parte appellata).
Le predette risultanze, a parere di questo giudice, costituiscono senz'altro elementi di riscontro esterno che contribuiscono alla valutazione del materiale probatorio.
In definitiva, sulla scorta della valutazione complessiva delle emergenze istruttorie ai sensi dell'art. 116 c.p.c., le descritte carenze impediscono la formazione di un quadro probatorio coerente a fondare il convincimento del Giudice sulla dinamica del sinistro, come già evidenziato dal giudice di prime cure.
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, stante l'infondatezza dei motivi di gravame,
l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata
4. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 per tutte le fasi e secondo lo scaglione fino a € 5.200.
Nulla per le spese tra l'appellante e in ragione della contumacia. Controparte_2
5. Infine, rilevato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 135, comma 3 quater, del d. lgs. 209/2005,
avendo il teste reso testimonianza in relazione a più di tre cause relative a risarcimento Testimone_1
danni da sinistri stradali nel quinquennio, dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.11154/2023 avente ad oggetto appello avverso sentenza n.14899/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
-condanna alla refusione delle spese del grado in favore della Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi euro 2.552,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e cpa come per
[...]
legge; -nulla per le spese tra e;
Parte_1 Controparte_2
-dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 135, comma 3 quater,
del d. lgs. 209/2005 mandando alla cancelleria per l'adempimento;
-dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso, in Napoli, in data 21.10.2025
Il giudice
Dr.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 11154/2023 r.g.a.c., avente ad oggetto: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno
per sinistro stradale” e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
agli atti, dall'Avv. Zumpano Cesare, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Maria della Libera n.13
APPELLANTE
e
(p.iva , in persona del suo procuratore ad negotia p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Del Barone Samuele, presso lo studio del quale sito in Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n.13, elettivamente domicilia
APPELLATA
nonché
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di appello ritualmente notificato – alla compagnia assicuratrice a mezzo p.e.c. in data
02.05.2023 ed a a mezzo UNEP in data 09.05.2023 – ha Controparte_2 Parte_1
convenuto in giudizio i predetti innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo la riforma della sentenza n.
14899/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 22.03.2023 e notificata in data
03.04.2023, con la quale era stata rigettata ,per mancata prova della dinamica del sinistro, la domanda di risarcimento danni al quadriciclo SA targato X882TR, di proprietà della odierna appellante.
1.1. nel giudizio di primo grado, aveva citato unitamente Parte_1 Controparte_2
alla chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del Controparte_1
nella causazione dell'evento dannoso, la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti, CP_2
quantificati in € 2.668,79 o nella somma ritenuta di giustizia, a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 05.05.2019.
In particolare, deduceva che, alle ore 19:30 circa, alla via G. Mercalli sita in Barra (NA), mentre era alla guida del proprio quadriciclo SA tg. X882TR, procedendo in direzione via Delle
Repubbliche Marinare, veniva collisa dal motoveicolo Honda Panteon tg. BD86699 che,
affiancandola sulla destra, urtava il quadriciclo SA, facendolo sbandare e finire con l'anteriore sinistro contro un ostacolo fisso.
1.2. Censurava la gravata decisione sulla scorta di due motivi di appello a mezzo dei quali deduceva l'omessa motivazione circa la ritenuta preclusione del diritto al risarcimento del danno in assenza di copertura assicurativa del veicolo attoreo e la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c. per motivazione illogica e/o apparente in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie.
Concludeva, chiedendo in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda azionata con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
1.3. Si costituiva la quale, preliminarmente eccepiva l'improponibilità, Controparte_1
improcedibilità ed inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ne chiedeva il rigetto con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
2. Dichiarata la contumacia del , non costituito benchè ritualmente citato, acquisito Controparte_2
il fascicolo di I grado e rinviata la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c all'udienza del 21.10.2025, subentrava questo giudice in data 15.09.2025 e la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co. della disposizione richiamata con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui agli art.342 cpc e 348 bis c.p.c..
Ed invero, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre
2017 n. 27199 e da successive pronunce ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, orientamento affermato nel previgente regime normativo.
Nel caso di specie, l'atto di appello, complessivamente valutato, contiene l'enucleazione dei motivi di gravame con riferimento alle statuizioni censurate nella sentenza di primo grado tale da superare il vaglio di ammissibilità.
3.2. L'appello è infondato e va rigettato, dovendosi disattendere il secondo motivo di gravame, con assorbimento del primo.
Ed invero, l'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata un'erronea valutazione del complesso delle risultanze istruttorie ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste escusso . Testimone_1
L'assunto difensivo non può essere condiviso. Appare opportuno innanzitutto evidenziare che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c.
In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti,
essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. fra le tante Cass. 23 aprile 2001 n.5964, Cass. 10 maggio 2000 n.6023, Cass. 30 ottobre
1998 n.10896).
In ordine, poi, alla valutazione di attendibilità dei testi è costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che la stessa debba avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione, e non già
aprioristicamente, in quanto il giudizio sull'attendibilità risulta altrimenti impropriamente traslato sulla capacità a testimoniare di determinate categorie di soggetti a priori inidonee a fornire una valida testimonianza.
In particolare, l'attendibilità afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva -quali, la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc. - e di carattere soggettivo - quali, la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite - ( cfr. Cass.,30/3/2010, n. 7763; Cass.,
24/5/2006, n. 12362; Cass., 16/12/2005,n. 27722; Cass., 21/8/2004, n. 16529 ). Ciò posto, il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: “ADR Mi sembra di aver già Testimone_1
testimoniato in passato un paio di volte. ADR Ricordo che era l'inizio di maggio del 2019, verso le
ore 19, e mi trovavo in Barra (NA) alla via Mercalli quando ho visto un incidente tra una macchina
di quelle cilindrata 50 dei minorenni di colore chiaro ed un motociclo Honda di colore grigio. ADR
Preciso che la macchinina procedeva verso via delle repubbliche marinare quando il motociclo,
condotta da un signore di mezza età, sbandava verso sinistra dopo aver affiancato la macchinina e
la urtava alla fiancata destra. ADR In seguito all'urto subito la macchinina sbandava verso sinistra
urtando con l'anteriore sinistro con un ostacolo fisso. ADR Ricordo che dopo l'urto, i conducenti si
accostarono per constatare i danni e ricorso che il conducente della moto di scusò con il conducente
della macchinina. ADR Ricordo che ci fu lo scambio delle generalità e che nessuno riportò lesioni.
ADR Ricordo che la macchinina 50 riportò danni sia al lato destro all'altezza dello sportello e sia
alla parte anteriore sinistra al faro, al paraurti e al cofano. ADR Riconosco nelle foto mostratemi la
macchinina 50 ed i danni ad essa riportati ADR Prima di allontanarmi il ragazzo che guidava la
macchinina 50 mi chiese il numero di telefono per una eventuale testimonianza. Null'altro so.”
Ritiene il Tribunale che le valutazioni rese dal giudice di pace circa la dinamica del sinistro siano pienamente da condividere essendo le dichiarazioni rese dal teste del tutto inattendibili.
Se è vero che il teste ha riportato pedissequamente quanto dichiarato nell'atto di citazione di primo grado, risultano incerti diversi elementi utili alla ricostruzione della dinamica: non è chiaro il punto ove il teste si trovava e la visuale dalla quale avrebbe descritto il sinistro, circostanza che appare decisiva per operare un giudizio di verosimiglianza della dinamica descritta, non si comprende poi a che velocità procedessero i veicoli, né sono state indicate le caratteristiche della strada, né infine sono state specificate le circostanze che avrebbero consentito al teste di consegnare il proprio numero di telefono al danneggiato.
Si è dunque in presenza di un “racconto” del tutto sganciato da elementi che consentirebbero di apprezzarne il grado di veridicità.
A ciò si aggiunga che è mancato l'intervento da parte delle autorità che avrebbe potuto agevolare la ricostruzione della dinamica e che si è in presenza dell'elevata sinistrosità dei soggetti coinvolti nel presente giudizio, atteso che risulta coinvolta in 19 sinistri, Controparte_3 Controparte_2
in 17 sinistri, il teste ha reso ben 4 testimonianze oltre alla presente in un arco Testimone_1
temporale dal 2016 al 2019 ed il veicolo del risulta coinvolto in 6 sinistri ( cfr. schede Ivass CP_2
in produzione primo grado parte appellata).
Le predette risultanze, a parere di questo giudice, costituiscono senz'altro elementi di riscontro esterno che contribuiscono alla valutazione del materiale probatorio.
In definitiva, sulla scorta della valutazione complessiva delle emergenze istruttorie ai sensi dell'art. 116 c.p.c., le descritte carenze impediscono la formazione di un quadro probatorio coerente a fondare il convincimento del Giudice sulla dinamica del sinistro, come già evidenziato dal giudice di prime cure.
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, stante l'infondatezza dei motivi di gravame,
l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata
4. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 per tutte le fasi e secondo lo scaglione fino a € 5.200.
Nulla per le spese tra l'appellante e in ragione della contumacia. Controparte_2
5. Infine, rilevato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 135, comma 3 quater, del d. lgs. 209/2005,
avendo il teste reso testimonianza in relazione a più di tre cause relative a risarcimento Testimone_1
danni da sinistri stradali nel quinquennio, dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.11154/2023 avente ad oggetto appello avverso sentenza n.14899/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
-condanna alla refusione delle spese del grado in favore della Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi euro 2.552,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e cpa come per
[...]
legge; -nulla per le spese tra e;
Parte_1 Controparte_2
-dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 135, comma 3 quater,
del d. lgs. 209/2005 mandando alla cancelleria per l'adempimento;
-dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso, in Napoli, in data 21.10.2025
Il giudice
Dr.ssa Nunzia Tesone