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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/11/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4421 /2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GI EL
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLEOPAZZO Controparte_1 C.F._2
NR NT
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/11/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti congiuntamente chiedevano che venisse emessa sentenza sullo status.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SIg.ri e contraevano matrimonio concordatario in BUSTO Parte_1 CP_1
ARSIZIO in data 05/06/2021 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 33, parte 2, serie A, anno 2021).
Dal matrimonio non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 29/11/2024 la SI.ra , adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo, fra l'altro, l'emissione della pronuncia di separazione con addebito al marito e riconoscimento di assegno di mantenimento e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Si costituiva il SI. mediante memoria di risposta con la quale aderiva alla domanda divorzile CP_1 formulando autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Espletati gli incombenti di rito, le parti, avendo trovato in corso di causa un accordo, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione sullo status, avendo rinunciato alle altre domande.
In data 07/03/2025 veniva pronunciata sentenza di separazione.
Posto che entrambi formulavano domanda divorzile, passata in giudicato la sentenza di separazione, la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia divorzile.
I fatti dedotti dal ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e della sentenza di separazione).
È pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b), l.
898/1970 e successive modifiche.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri
[...]
e in BUSTO ARSIZIO in data Parte_1 Controparte_1
05/06/2021 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 33, parte 2, serie A, anno 2021)
pagina 2 di 3 2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di BUSTO ARSIZIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) compensa per intero le spese di lite.
Busto Arsizio, 07/11/2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4421 /2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GI EL
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLEOPAZZO Controparte_1 C.F._2
NR NT
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/11/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti congiuntamente chiedevano che venisse emessa sentenza sullo status.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SIg.ri e contraevano matrimonio concordatario in BUSTO Parte_1 CP_1
ARSIZIO in data 05/06/2021 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 33, parte 2, serie A, anno 2021).
Dal matrimonio non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 29/11/2024 la SI.ra , adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo, fra l'altro, l'emissione della pronuncia di separazione con addebito al marito e riconoscimento di assegno di mantenimento e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Si costituiva il SI. mediante memoria di risposta con la quale aderiva alla domanda divorzile CP_1 formulando autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Espletati gli incombenti di rito, le parti, avendo trovato in corso di causa un accordo, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione sullo status, avendo rinunciato alle altre domande.
In data 07/03/2025 veniva pronunciata sentenza di separazione.
Posto che entrambi formulavano domanda divorzile, passata in giudicato la sentenza di separazione, la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia divorzile.
I fatti dedotti dal ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e della sentenza di separazione).
È pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b), l.
898/1970 e successive modifiche.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri
[...]
e in BUSTO ARSIZIO in data Parte_1 Controparte_1
05/06/2021 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 33, parte 2, serie A, anno 2021)
pagina 2 di 3 2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di BUSTO ARSIZIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) compensa per intero le spese di lite.
Busto Arsizio, 07/11/2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3