TAR Torino, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 239
TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 commi 3 e 4, 91 comma 5, 92 comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, violazione della L. n. 241/1990, eccesso di potere, carenza di motivazione e/o istruttoria

    Il Tribunale ritiene che il quadro indiziario sia fondato su elementi molteplici, attendibili, attuali e convergenti, che dimostrano la perdurante esposizione della società all'influenza gestionale del Sig. -OMISSIS-, nonostante la dismissione della partecipazione societaria. La presenza del figlio, i rapporti commerciali con l'impresa del Sig. -OMISSIS- e la sua perdurante operatività nel settore sono considerati conferme di tale influenza. Le contestazioni della ricorrente sono ritenute atomistiche e assertive, inidonee a minare l'attendibilità degli accertamenti. Il trascorrere del tempo non elide la portata indiziante dei fatti in assenza di elementi di discontinuità.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 bis del d.lgs. 159/2011

    Il Tribunale ritiene che la natura e la gravità del quadro indiziario escludano la configurabilità del requisito di 'situazione di agevolazione collaborazione occasionale' giustificante le misure alternative. Viene inoltre richiamata una sentenza del Consiglio di Stato che ha accertato il carattere non occasionale dell'infiltrazione mafiosa, respingendo l'istanza di ammissione al controllo giudiziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 239
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 239
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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