Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2022, proposto da
-ricorrente- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Perrone, Savino Tatoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento recante l'informazione interdittiva antimafia e/o l'aggiornamento dell'interdittiva fasc. n. -OMISSIS- Area I bis – Ant. del -OMISSIS-, trasmessa con nota del -OMISSIS- (prot. uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), nonché dei verbali del -OMISSIS-, nonché quello del Gruppo Provinciale Interforze del -OMISSIS-, nonché, ove occorra, della missiva datata -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura ha comunicato l'avvio del procedimento, del decreto del -OMISSIS-, della nota prot. -OMISSIS-, recante il preavviso di rigetto della richiesta di aggiornamento in senso liberatorio dell'interdittiva, di ogni ulteriore atto comunque connesso, e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. IA Di TA e letta la richiesta di passaggio in decisione delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ impugnato il provvedimento interdittivo antimafia della Prefettura di Torino del -OMISSIS- emesso all’esito della richiesta di aggiornamento avanzata dalla ricorrente – già attinta da provvedimento interdittivo del 2020 - esercente attività di commercio di rottami metallici, veicoli nuovi ed usati, accessori e ricambi, che si fonda sui seguenti elementi:
- il capitale sociale della società è suddiviso tra i Sig.ri -OMISSIS- con quota del 10% (amministratore e legale rappresentante), -OMISSIS- con quota dell’89% e la Sig.ra -OMISSIS- con quota dell’1%;
- la società risulta attinta da una interdittiva antimafia del 2020 che si fondava sulla condizione di permeabilità criminale rispetto alle influenze criminali della “ndrangheta”, in particolare per il tramite del precedente socio Sig. -OMISSIS- (già titolare del 25% del capitale sociale insieme al Sig. -OMISSIS- che deteneva il residuo 75%), soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, ritenuto fiancheggiatore di un potente affiliato alla predetta consorteria criminale, condannato per traffico di stupefacenti, associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, tale soggetto avrebbe poi reinvestito i proventi di attività illecite nell’acquisto di beni mobili ed immobili e in attività imprenditoriali apparentemente lecite, la cui gestione è stata fittiziamente attribuita al socio -OMISSIS-;
- anche dopo la dismissione della propria quota (2012) in favore del socio -OMISSIS-, vi sarebbe stata ingerenza della famiglia -OMISSIS- nella gestione societaria della Autodemolizione ricambi, attuata anche per il tramite del fratello del Sig. -OMISSIS- (Sig. -OMISSIS-) che svolgeva il ruolo di “testa di legno” secondo il medesimo schema simulatorio già collaudato dal fratello -OMISSIS- nella gestione della società ricorrente, inoltre i fratelli avrebbero condiviso utilità economiche con altro soggetto (Sig. -OMISSIS-), a sua volta gravato da precedenti penali per violazioni in materia di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale e associazione ex art. 416 bis c.p., rivestendo l’incarico di soci accomandatari in altra società operativa nel medesimo settore della istante, insieme al prevenuto anch’esso accomandatario;
- avverso tale interdittiva veniva proposto ricorso rigettato con sentenza del T.A.R. Piemonte n. 462 del 2022 (confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 10308 del 2023);
- all’esito di accessi e acquisizioni documentali presso la sede della società disposti dal gruppo interforze è emerso che il Sig. -OMISSIS- (ritenuto, come si è visto, prestanome del Sig. -OMISSIS-, a sua volta fiancheggiatore del clan criminale) nonostante la formale fuoriuscita dalla -ricorrente-, continuerebbe ad esercitare influenze sulla gestione della -ricorrente-, come risulterebbe confermato dalla presenza in sede del figlio, in qualità di dipendente con mansioni di magazziniere, dalla presenza in sede di veicoli intestati al prevenuto, dalle informazioni acquisite in sede dalle quali emerge che il predetto è solito frequentare i locali della società e dare consigli qualora interpellato, lo stesso è titolare di altra impresa esercente attività di intermediazione in affari nel settore auto/ricambi costituita dopo l’adozione della interdittiva del 2020, la quale ha intrattenuto rapporti commerciali con la società ricorrente (come dimostrano fatture del 2021 e del 2022);
- dopo aver proceduto all’audizione del legale della società ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 159 del 2011, la Prefettura ha ribadito la persistenza del rischio di contaminazione criminale, in ragione dello stretto collegamento tra i Sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, proseguito anche dopo la dismissione della partecipazione societaria da parte di quest’ultimo, e della circostanza che i nuovi elementi istruttori acquisiti confermerebbero una perdurante influenza del predetto esponente sulla -ricorrente- e un costante accesso presso la sede, poiché la sua formale estromissione e l’avvio delle procedure per l’implementazione di un modello ex D.Lgs. n. 231 del 2020 non avrebbero impedito al -OMISSIS- - che ha dimostrato ripetuta disponibilità ad agevolare gli interessi di soggetti controindicati a fini antimafia - di continuare ad esercitare una influenza sull’operatore economico;
- in base alla collocazione nel tempo degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione criminale, all’intensità dei rapporti tra i soggetti componenti la compagine societaria e alla valutazione prognostica di emendabilità, non si configura una agevolazione di natura occasionale.
Avverso tale atto insorge la ricorrente che deduce i seguenti motivi di ricorso: violazione e falsa applicazione degli artt. 84 commi 3 e 4, 91 comma 5, 92 comma 2, del D.Lgs. n. 159 del 2011, violazione della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere, carenza di motivazione e/o istruttoria.
In sintesi, parte ricorrente sostiene che i nuovi elementi addotti dalla Prefettura non evidenzierebbero affatto la permanenza di una influenza di qualsivoglia natura da parte di -OMISSIS- sulla società -ricorrente-, l’amministrazione avrebbe riproposto argomentazioni già dedotte nella prima interdittiva del 2020, inoltre non rileverebbe ex se la permanenza del figlio presso la società, quale dipendente con funzioni di magazziniere, attesa la neutralità del rapporto di parentela con soggetti controindicati, la presenza del prevenuto presso la sede della società sarebbe meramente occasionale, considerato peraltro che quest’ultimo è fuoriuscito dalla gestione societaria e, in ogni caso, non ha mai subito condanne per criminalità organizzata, difetterebbero indici fortemente sintomatici di contiguità, connivenza o comunque condivisione di intenti criminali.
I rapporti commerciali tra la ricorrente e l’impresa del -OMISSIS- sarebbero di scarsa entità, non potrebbe essere valorizzato il rapporto tra i fratelli -OMISSIS- e, più in generale, gli elementi richiamati dalla Prefettura non consentirebbero la formulazione di una prognosi di permanenza del rischio di infiltrazione mafiosa assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
Sussisterebbe deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato anche con riferimento all’attualità del pericolo di condizionamento.
In via subordinata, la istante deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 94 bis del d.lgs. 159 del 2011, per non avere la Prefettura assentito all’applicazione delle misure alternative previste dalla citata previsione.
Si è costituita la Prefettura che deposita documentazione, replica alle censure e chiede il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come ribadito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.
Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 2211 del 2019).
D’altra parte, lo stesso legislatore – nell’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle persone o imprese interessate”.
Si è precisato, al riguardo, che eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori; ciò che rileva è, quindi, il pericolo di infiltrazione mafiosa intesa come probabilità che si verifichi l’evento.
L’introduzione delle misure di prevenzione, come quelle qui in esame, è stata dunque la risposta cardine dell’ordinamento per attuare un contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata. Una risposta forte per salvaguardare i valori fondanti della democrazia.
La funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini
Solo di fronte ad un fatto inesistente od oggettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Consiglio di Stato, sez. III, n. 952 del 2024; n. 758 del 2019).
In tale direzione, la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio. Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Consiglio di Stato, sez. III, n. 8423 del 2023; n. 2343 del 2018).
Ciò posto, deve ritenersi che il quadro indiziario a fondamento dell’avversata determinazione superi indenne il presente vaglio di legittimità, tenuto conto della numerosità, attendibilità, attualità e convergenza delle relative acquisizioni istruttorie agli atti, dalle quali l’Autorità prefettizia ha condivisibilmente prognosticato, secondo la logica causale del “più probabile che non” l’esistenza del concreto rischio di permeabilità della società ricorrente ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.
Invero, il giudizio inferenziale di esposizione della società ricorrente al pericolo di infiltrazione malavitosa è comprovato da diversi elementi che dimostrano la perdurante esposizione della società all’influenza gestionale del Sig. -OMISSIS-, a sua volta ritenuto elemento di collegamento con soggetti vicini a consorterie criminali (come confermato dalla pronuncia di questo T.A.R. Piemonte n. 462 del 2022, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 10308 del 2023), anche dopo la dismissione della partecipazione societaria da parte di quest’ultimo, e della circostanza che i nuovi elementi istruttori acquisiti (presenza del figlio del Sig. -OMISSIS- presso la società in qualità di lavoratore dipendente; rinvenimento di veicoli intestati al prevenuto presso la -ricorrente-; testimonianze sulla frequentazione dei locali della società da parte del Sig. -OMISSIS-; rapporti commerciali tra la società ricorrente e l’impresa individuale del prevenuto operativa nel medesimo settore di attività e costituita dopo l’interdittiva del 2020) confermano una perdurante influenza sulla gestione societaria e un costante accesso presso la sede, avvalorata anche dalla perdurante operatività del prevenuto, sia pure per il tramite di altra società, nel medesimo settore di attività in cui opera la società ricorrente.
A fronte di tali obiettive, attuali ed eloquenti evidenze - in grado di sorreggere, unitariamente intese, la determinazione assunta - va rilevato che il ricorso è in larga parte affidato ad atomistiche ed assertive contestazioni inidonee a minare la complessiva attendibilità dei documentati accertamenti o, anche solo, ad attenuarne la significanza probatoria.
Vanno respinti i tentativi di inficiare la rilevanza delle circostanze indiziarie più risalenti nel tempo, atteso che, come comunemente evidenziato in sede giurisprudenziale, il trascorrere del tempo è un elemento in sé neutro, che da solo non elide la portata indiziante dei fatti, se non eccessivamente risalenti, in assenza di convincenti elementi di discontinuità (Consiglio di Stato, sez. III, n. 999 del 2024).
Non risulta persuasiva neppure la censura con cui è contestata la non applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94 bis del D.Lgs. n. 159 del 2011, atteso che la natura e la gravità del quadro indiziario gravante sulla società ricorrente escludono in radice la configurabilità del requisito (“situazione di agevolazione collaborazione occasionale”) giustificante le invocate (meno gravi) misure, non occorrendo – tenuto conto della formulazione della previsione normativa - alcun specifico onere motivazionale delle ragioni determinanti l’omessa attivazione di tale, discrezionale e ufficioso, istituto. A conferma di tale conclusione vi è il rilievo che - come evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 10308 del 2023, di conferma della decisione di questo T.A.R. n. 462 del 2022 - con decreto del Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, del -OMISSIS-, è stato anche accertato il carattere non occasionale dell’infiltrazione mafiosa riguardante la società appellante e per tale ragione è stata respinta l’istanza di ammissione al controllo giudiziario.
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato con le conseguenti statuizioni in ordine alla regolazione delle spese di giudizio liquidate in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nella presente decisione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
FF ER, Presidente
IA Di TA, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA Di TA | FF ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.