Sentenza 11 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2019, n. 6435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6435 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: PP FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2018 del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, in persona della dott.ssa PERLA LORI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Pesaro RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. indicata in epigrafe, il Tribunale di Pesaro ha applicato nei confronti di LI FA la pena di 160 giorni di arresto ed euro 1.334,00 di ammenda, con la conversione della predetta pena in complessivi euro 41.334,00, convertita a sua volta in 166 giorni di lavoro di pubblica utilità per il reato di cui dall'art.187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Terre Roveresche il 28 giugno 2017. 2. Contro il provvedimento sopra indicato ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo come unico motivo la violazione di legge per avere il tribunale accolto la richiesta delle parti di procedere alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria per poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Pesaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. E' stato ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (ex multis Sez. 4, n. 27519 del 10/05/2017, Gregorio, Rv. 26997701; Sez. 4, n. 37967 del 17/05/2012, Nieddu, Rv. 25436101), che non può ritenersi conforme a legge una richiesta di pena concordata che preveda la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (ai sensi dell'art.53 legge 24 novembre 1981, n. 689) e la sua successiva sostituzione con il lavoro di pubblica utilità (ai sensi dell'art. 186, comma 9 -bis, cod. strada). I due regimi sanzionatori sostitutivi non possono, infatti, essere applicati cumulativamente, avendo essi una totale autonomia quanto ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive e alle conseguenze in caso di violazione;
ne consegue che gli stessi non possono che trovare applicazione individualmente e senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino. Diversamente operando, si applicherebbe un trattamento -, sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene (Sez. 5, n. 13807 del 21/02/2007, Meoli, Rv. 23652901).
3. Inoltre, deve ritenersi che quando il legislatore ha previsto, nell'art.186, comma 9-bis, cod. strada la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ha inteso ancorare tale beneficio ad un ben preciso rapporto tra pena criminale e sanzione sostituiva. Ne deriva che non è possibile sostituire la pena se non in relazione al trattamento sanzionatorio principale previsto dalla legge. Se si applicasse la sostituzione, rapportandola alla pena prevista prima della riforma, non solo si farebbe illegittima applicazione di una «terza legge», in violazione dell'art. 2 cod.pen., ma si vulnererebbe la funzione rieducativa che la pena deve svolgere secondo l'ordinamento vigente (Sez. 4, n. 21596 del 22/1/2013, Grillo, in motivazione).
4. La necessità di determinare nuovamente la pena comporta, secondo principi consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'esclusione della validità dell'accordo siglato fra le parti del processo e ratificato dal giudice. L'annullamento peraltro deve avvenire senza rinvio in quanto le parti del processo potranno o meno rinegoziare l'accordo su altre basi e, nel caso contrario, il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, B, Rv. 26294301; Sez. 3, n. 1883 del 22/09/2011, dep. 2012, La Sala, Rv. 25179601; Sez.1, n.16766 del 7/04/2010, Ndiaye, Rv.24693001; Sez. 5, n.1411 del 22/09/2006, Braidich, Rv. 23603301).
5. Annullata senza rinvio la pronuncia impugnata, si devono rimettere gli atti al Tribunale di Pesaro per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pesaro per l'ulteriore corso. Così deciso il 24 gennaio 2019 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA il FE