Art. 11.
I canoni di abbonamento alle radioaudizioni e le relative tasse di concessione governativa per "autoradio", gia' corrisposti secondo le precedenti modalita' all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, saranno validi fino alla scadenza.
I canoni di abbonamento alle radioaudizioni e le relative tasse di concessione governativa per "autoradio", gia' corrisposti secondo le precedenti modalita' all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, saranno validi fino alla scadenza.