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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/01/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5105/22 RG iscritta in data 10.6.22, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 CodiceFiscale_1 procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Maria Maddalena Gaeta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via R. De Martino n. 34;
RICORRENTE
E
(CF: , rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti Alessandra Del Priore e
Giuseppe Avallone, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Battipaglia alla via
Scarlatti n. 17;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 31.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e la causa era assunta in decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (si veda verbale del 31.10.25).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.6.22 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con nel Comune di Salerno in data 25.9.99 e che dalla Controparte_1 loro unione erano nati i figli (7.4.00), (31.7.05) e (16.2.07), chiedeva Per_1 Per_2 Per_3 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili, allegando altresì che decreto emesso in data 19.2.13 il
Tribunale aveva omologato le condizioni di cui alla separazione consensuale.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, perdurando la separazione, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con una riduzione dell'assegno di mantenimento per le due figlie e revoca del mantenimento del primogenito, da ritenersi economicamente autosufficiente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo invece un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli.
Espletata la fase presidenziale, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 24.1.23, confermava l'affido condiviso delle minori, determinando in € 200,00 per ciascun figlio il contributo per il mantenimento e revocando il mantenimento per il primogenito;
infine, rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva emessa in data 19.5.23, era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendosi la causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande.
Rigettate le richieste di prova, disposti accertamenti della Guardia di Finanza, all'udienza del
31.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, devono valutarsi le ulteriori domande, prima fra tutte quelle di affido dell'ultima figlia che tra meno di un mese diventerà maggiorenne.
Orbene, che risulta stia completando il percorso di studi alla scuola superiore, va affidata Per_3 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, rilevandosi che tra le parti in causa non sono mai state poste in discussione le modalità di affido, rendendo così superflua l'audizione della minore.
Ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale individualmente per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza con la minore, nell'indirizzo comune concordato.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore.
In considerazione dell'età della minore, il padre potrà esercitare il diritto di visita con la minore, quando quest'ultima lo vorrà. Va, infine, disciplinato il contributo per il mantenimento di e rilevandosi che tra le Per_2 Per_3 parti non è contestato che il primo figlio, , pur essendo tornato a vivere con la madre, è Per_1 economicamente autosufficiente, sicchè non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento in suo favore.
Ai fini della determinazione del contributo per le due figlie (vero punto dolente tra le parti), deve farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c. che stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché
(art. 337 ter c.c.) le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, esaminando la documentazione prodotta dalla parte e quella acquisita a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza.
Orbene, il ricorrente risulta assunto a tempo indeterminato con con qualifica Controparte_2 di elettricista, mentre la resistente era dipendente di un negozio di ortofrutta, per poi essersi dimessa in data 31.3.23.
Il ricorrente risulta aver percepito, per l'anno 2020, un reddito complessivo di € 412.66, per l'anno
2021 un reddito di € 11327,00 e per l'anno 2022 un reddito di € 18192,00.
Ella per l'anno 2022 ha dichiarato un reddito di € 8552,00 ed è proprietaria di un bene immobile da poco acquistato.
Il resistente risulta aver alienato un immobile ed acquistato un altro.
Questa la situazione attuale delle parti, sicchè va confermato l'importo di € 200,00 per ciascun figlio da corrispondersi alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat.
Ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli.
Le spese di lite vanno compensate della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e possibilità di ciascun genitore di esercitare la responsabilità genitoriale individualmente per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza con i minori, nell'indirizzo comune concordato;
2) dispone che il padre possa incontrare liberamente la minore, quando ella lo vorrà; 3) Determina in € 200,00 l'assegno che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento per ciascun figlio;
4) Dispone l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per le figlie minori (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc.) da concordarsi preventivamente (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate, nella misura del 50% ciascuno;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 27.1.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi