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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4083/2024 R.G. sul ricorso depositato il 06/08/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Giuseppe Pelle) Parte_1 nei confronti di ( difeso da avv. Ettore Triolo ) CP_1 viste le note di trattazione scritta delle parti, così definitivamente provvedendo :
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1550,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- accertare e dichiarare, l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di riscuotere la sanzione amministrativa oggi opposta da parte dell' , per violazione dell'art. 14 L. 689/1981; CP_1
- annullare l'ordinanza di ingiunzione N. OI-001904950, notificata in data 23.07.2024;
Parte ricorrente deduceva che: aveva ricevuto, in data 23.07.2024, la seguente ordinanza– ingiunzione:
1. N. OI-001904950 – relativa ad atto di accertamento n. .6700.17/10/2019.0371367 del CP_1
17.10.2019, riferito all'anno 2018 - somma richiesta euro 1.548,24; che, per mezzo di tale ordinanza ingiunzione, l' ha intimato all'odierna parte istante, quale CP_1 titolare/legale rappresentante dell'omonima/e ditta/e individuale/i, il pagamento dell'importo indicato, a titolo di “Mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali,” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, presunta omissione riferita alla annualità 2018; 1 Parte resistente si costituiva e contestava la domanda. CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato .
L'opposizione è tempestiva .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo relativo alla tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81, la contestazione dell'illecito risulta sia avvenuta con accertamento notificato ad ottobre 2019 per inadempienze 2017/3 e 2017/4
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
In tema di recente Cass. N. 7641/2025 e 8078/25 .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Il mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari Pt_2 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
2 Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria 12.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1550,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- accertare e dichiarare, l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di riscuotere la sanzione amministrativa oggi opposta da parte dell' , per violazione dell'art. 14 L. 689/1981; CP_1
- annullare l'ordinanza di ingiunzione N. OI-001904950, notificata in data 23.07.2024;
Parte ricorrente deduceva che: aveva ricevuto, in data 23.07.2024, la seguente ordinanza– ingiunzione:
1. N. OI-001904950 – relativa ad atto di accertamento n. .6700.17/10/2019.0371367 del CP_1
17.10.2019, riferito all'anno 2018 - somma richiesta euro 1.548,24; che, per mezzo di tale ordinanza ingiunzione, l' ha intimato all'odierna parte istante, quale CP_1 titolare/legale rappresentante dell'omonima/e ditta/e individuale/i, il pagamento dell'importo indicato, a titolo di “Mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali,” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, presunta omissione riferita alla annualità 2018; 1 Parte resistente si costituiva e contestava la domanda. CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato .
L'opposizione è tempestiva .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo relativo alla tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81, la contestazione dell'illecito risulta sia avvenuta con accertamento notificato ad ottobre 2019 per inadempienze 2017/3 e 2017/4
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
In tema di recente Cass. N. 7641/2025 e 8078/25 .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Il mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari Pt_2 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
2 Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria 12.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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