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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa NI VE Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4017 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 16.09.2025 da:
DA PR MO (C.F.: ), nato a [...] il [...] C.F._1
ed ivi residente in [...] Traversa, 10 int. 1,
e
(C.F.: ), nata a [...] – Cuba il Parte_1 C.F._2
22.01.1983 e residente a [...] int. 3 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alessia Telesi (PEC:
in Treviso, viale Montegrappa, 64, che li Email_1
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 06.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 si è riservato di riferire al
Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 06.10.2025 , che di seguito si riproducono: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19.09.2016 a Jesolo tra i sig.ri , C.F.: Parte_2
, nato a [...] il [...], e , C.F.: C.F._1 Parte_1
, nata a [...] – Cuba il 22.01.1983, atto annotato nel registro degli C.F._2
atti di matrimonio del Comune di Jesolo Atto n. 31 Parte I dell'Anno 2016 con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Jesolo di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emananda pronuncia e di provvedere a tutti gli incombenti di legge alle seguenti condizioni:
1. Affidamento condiviso sul figlio minore , Per_1
con collocazione prevalente presso la madre nella nuova residenza in via Rusti, 88 int. 3 a
Jesolo;
2. La casa sita in via Ca' Gamba, 9 Traversa n. 10 int. 1 a Jesolo di proprietà del padre sig. resterà a quest'ultimo assegnata;
3. I coniugi dovranno Parte_2
rispettivamente informarsi sull'educazione del figlio , sulle condizioni di salute, nonché Per_1
su ogni altro problema di particolare importanza. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno concordate preventivamente tra i genitori;
4. I turni di responsabilità genitoriale di ciascun genitore vengono così di seguito individuati: lunedì (papà), martedì
(MA), mercoledì (MA), giovedì (MA), venerdì (papà), sabato (papà), domenica
(papà). Nel caso di impedimento di uno dei genitori nei giorni di sua competenza per qualsivoglia causa , i l minor e sarà affidato prioritariamente all'altro genitore. Ciascun genitore potrà essere coadiuvato dalla propria famiglia d'origine nella gestione del figlio.
Durante le vacanze natalizie il padre e la madre staranno con il figlio rispettivamente, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante il periodo pasquale il figlio star à con ciascun genitore 3 giorni, da concordare di anno Per_1 in anno;
Le vacanze di Carnevale saranno alternate di anno in anno tra i genitori, come lo saranno eventuali altre vacanze e/o ponti festivi;
Le vacanze estive saranno trascorse con ciascun genitore per due settimane -o tre previo accordo tra i genitori - anche non consecutive, le cui date verranno concordate dai genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
Il giorno del compleanno del figlio sarà regolato di comune accordo tra i genitori, anche con la possibilità che i l figli o possa eventualmente trascorrere parte della giornata con il padre e parte con la madre;
Il giorno del compleanno di ciascun genitore e quello dei nonni o le altre festività familiari (anniversari, cerimonie, ecc.) verranno trascorsi con il genitore in questione, con diritto dell'altro di recuperare eventualmente la giornata. Nel rispetto di quanto convenuto i genitori si impegnano a comunicare gli spostamenti e gli indirizzi delle località in cui condurranno i l figlio ed a consentire contatti telefonici con l'altro genitore. In ogni caso ciascun genitore si impegnerà ad agevolare il rapporto del figlio con l'altro genitore, consentendogli di vederlo ogni qualvolta lo vorrà.
5. Il signor si Per_1 Parte_2
farà carico integralmente del mantenimento del figlio , sostenendo tutte le spese Per_1
ordinarie e tutte quelle straordinarie. Egli dunque si accollerà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutte le spese scolastiche compreso il materiale di cancelleria , tutti i libri , pagherà la mensa , i medicinali da banco , sosterrà le spese per il trasporto urbano ed extraurbano , anche quelle non necessarie per la frequenza scolastica , pagherà la ricarica del cellulare , le uscite didattiche organizzate dalla scuola , sia in ambito giornaliero che non
, le spese per il parrucchiere , le attività ricreative , compreso cinema , feste , attività conviviali , compleanni e si farà carico al 100% di tutte le spese straordinarie così come previste dal protocollo del Tribunale di Venezia. Per il tempo in cui starà con la Per_1
MA , costei si farà carico soltanto delle spese alimentari e delle spese per l'abitazione , utenze incluse. Quale ulteriore contributo per il mantenimento del figlio , per 16 mesi dalla data del deposito del ricorso , il signor rimborserà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
€. 250,00 pari ad un terzo del canone di affitto che la stessa versa.
6. L'assegno unico per i figli a carico o altre misure equipollenti, spetteranno integralmente alla signora
[...]
.
7. I genitori si danno il reciproco assenso alla richiesta di rilascio e di rinnovo Parte_1 dei documenti validi per l'espatrio ed equipollenti intestati al figlio minore;
8. Le parti Per_1
sin da ora prestano acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio;
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 19.09.2016 contratto matrimonio con rito civile in Jesolo era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 11254/2023) omologata con sentenza n. 250/2024, pubbl. 26.01.2024 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 06.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale
(R.G. 11254/2023) omologata con sentenza n. 250/2024, pubbl. 26.01.2024 del Tribunale di
Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale del figlio , non potrà che andare accolta con le Per_1
conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19.09.2016 da Parte_2
e ,trascritto nel Registro atti di matrimonio del
[...] Parte_1
Comune di Jesolo al n. 31, parte I, dell'anno 2016;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del giorno 18.12.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa NI VE