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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1233/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11051/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014209978000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014209978000 TARI 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 641/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente esperito l'11.6.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti della SAPNA s.p.a. e dell'ADER la cartella di pagamento n. 07120250014209978000, notificatale in data
18.4.2025, derivante da avviso n. 4004/14564 del 29/10/2015 asseritamente notificato il 1.7.2021, relativo a tassa raccolta rifiuti anni 2011-2012, di € 1.115,88; la ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione, la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la decadenza e prescrizione, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese da distrarsi. Si è costituita l'ADER impugnando il ricorso ed eccependo il difetto di legittimazione passiva riguardo alla notifica dell'avviso presupposto. Non si è costituita la SAPNA
s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Invero, seguendo il criterio della ragione “più liquida”, vertendosi in tema di tari 2011-2012, è maturata l'eccepita decadenza/prescrizione, quinquennale in subiecta materia, non essendovi prova della rituale notifica all'odierna ricorrente dell'avviso di accertamento presupposto prima della notifica della cartella impugnata, intervenuta solo nell'aprile 2025 e ciò a prescindere dalla stessa illegittimità derivata della cartella opposta. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11051/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014209978000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014209978000 TARI 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 641/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente esperito l'11.6.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti della SAPNA s.p.a. e dell'ADER la cartella di pagamento n. 07120250014209978000, notificatale in data
18.4.2025, derivante da avviso n. 4004/14564 del 29/10/2015 asseritamente notificato il 1.7.2021, relativo a tassa raccolta rifiuti anni 2011-2012, di € 1.115,88; la ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione, la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la decadenza e prescrizione, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese da distrarsi. Si è costituita l'ADER impugnando il ricorso ed eccependo il difetto di legittimazione passiva riguardo alla notifica dell'avviso presupposto. Non si è costituita la SAPNA
s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Invero, seguendo il criterio della ragione “più liquida”, vertendosi in tema di tari 2011-2012, è maturata l'eccepita decadenza/prescrizione, quinquennale in subiecta materia, non essendovi prova della rituale notifica all'odierna ricorrente dell'avviso di accertamento presupposto prima della notifica della cartella impugnata, intervenuta solo nell'aprile 2025 e ciò a prescindere dalla stessa illegittimità derivata della cartella opposta. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.