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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Carta Elisabetta Giudice
Dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1325/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._1
Coghinas n. 14, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Bellieni n. 5 presso l'Avv. Alessandro Guido
Demartis, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto introduttivo ricorrente contro
nato a [...] il [...], CF: residente in [...] C.F._2
Coghinas n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Satta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato resistente con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari
CONCLUSIONI: per la ricorrente:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1 pagina 1 di 4 2) prevedere che i coniugi vivano separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) affidare congiuntamente le figlie e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre e con possibilità per il padre di vederle il lunedì, mercoledì e venerdì ogni settimana, dall'uscita di scuola alle ore 18:30, con facoltà di prelevarle da scuola, e con l'alternanza dei fine settimana, delle principali festività, compleanni e ricorrenze, e per 21 giorni consecutivi nell'arco delle vacanze estive;
4) assegnare la casa coniugale sita in Sassari alla Viale Coghinas 14 alla sig.ra , che vi manterrà Pt_1
la propria residenza con le figlie;
5) stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento per le minori e non CP_1 Per_1 Per_2
inferiore ad euro settecentocinquanta/00 per ciascuna, con rivalutazione annuale secondo indici Istat, nonché la metà delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive / ludico / ricreative.
Per il resistente:
A-dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
B- Prevedere che i coniugi vivano separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
C- Affidare congiuntamente le figlie e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre e con possibilità per il padre di vederle anche ogni giorno, compatibilmente con le esigenze di studio delle stesse;
D- Stabilire la possibilità per il padre di tenerle con sé ogni due settimane dal venerdì dopo la scuola e sino alla domenica alle ore 20, e per 30 giorni, anche consecutivi, nell'arco delle vacanze estive.
E- Assegnare la casa coniugale sita in Sassari alla Viale Coghinas 14 alla sig.ra , che vi manterrà Pt_1
la propria residenza con le figlie;
F- Disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore delle minori nella misura complessiva di €. 1000,00, da pagarsi entro il giorno 05 di ogni mese, a carico del padre, nonché il pagamento, in favore delle stesse minori delle spese straordinarie al 50% fra le parti.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 31.5.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1
per ottenere la separazione dal coniuge con il quale ebbe a contrarre matrimonio in Porto Torres il
[...]
29.8.2009, matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Porto Torres per l'anno
2009, atto n. 35, parte 2, serie A. Ha allegato:
- che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: (nata a [...] il [...]) e Persona_3
(nata ad [...] il [...]), entrambe minorenni;
Persona_4
- che è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
pagina 2 di 4 - che l'immobile adibito a casa familiare appartiene a suo padre e che è nella sua disponibilità;
- di essere economicamente indipendente, in quanto impiegata in Sassari, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.300,00;
- che il sig. è anch'egli economicamente indipendente, in quanto lavoratore dipendente con stipendio pari ad CP_1
€ 1.800,00 mensili, che con straordinari e trasferte arriva in media a € 3.500,00 mensili;
- di essersi sempre fatta carico con risorse personali delle spese inerenti la prole.
Concludeva come indicato in premessa.
Il 10.10.2024 si è costituito in giudizio il sig. che - pur aderendo alla domanda di separazione, a quella di CP_1
affidamento condiviso e di assegnazione della casa coniugale - ha, tuttavia, rappresentato che l'entità dell'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente sarebbe eccessivamente elevata. Egli ha, quindi, chiesto:
- in merito al diritto di visita, di stabilire che il padre possa vedere le figlie anche ogni giorno e di tenerle con sé ogni due settimane, dal venerdì dopo la scuola e fino alla domenica alle ore 20.00, nonché per trenta giorni, anche consecutivi nell'arco delle vacanze estive;
- quanto al mantenimento, di determinarlo in complessivi € 1.000,00 al mese, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%.
All'udienza del 29.10.2024, le parti, comparse personalmente davanti al Giudice relatore, hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno affermato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione del seguente tenore: “confermate tutte le condizioni di cui al ricorso introduttivo con l'unica modifica dell'assegno di mantenimento da quantificare in € 600,00 per ogni figlia, con la precisazione che l'assegno unico resta percepito integralmente dal padre che ne è intestatario ed è pari ad € 200,00 per ciascuna figlia”.
Nella medesima udienza sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, cui nessuna parte si opponeva, attraverso i quali è stato disposto come segue:
- che i coniugi vivano separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- l'affidamento congiunto delle figlie e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre e con possibilità per il padre di vederle il lunedì, mercoledì e venerdì ogni settimana, dall'uscita di scuola alle ore 18:30, con facoltà di prelevarle da scuola, e con l'alternanza dei fine settimana, delle principali festività, compleanni e ricorrenze, e per 21 giorni consecutivi nell'arco delle vacanze estive;
- l'assegnazione della casa coniugale sita in Sassari, al Viale Coghinas 14, alla sig.ra , che vi manterrà la Pt_1
propria residenza con le figlie;
- l'obbligo di versamento, a carico del sig. di un assegno di mantenimento per le minori e CP_1 Per_1 Per_2
di €. 600,00 per ciascuna, con rivalutazione annuale secondo indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive / ludico / ricreative, come da protocollo CNF.
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
pagina 3 di 4 *** * ***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti espresso all'udienza del 29.10.2024, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo le condizioni pattuite rispondenti e conformi nell'interesse delle figlie minori, in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze. Inoltre, sotto il profilo economico, non si ravvisano regolamentazioni contrarie all'ordine pubblico.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e nato a [...] il [...], CF: che C.F._1 CP_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio in Porto Torres il 29.8.2009, matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Porto Torres per l'anno 2009, atto n. 35, parte 2, serie A, alle condizioni di cui all'udienza del 29.10.2024 da intendersi qui riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 21.11.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
Stefania Deiana Ilaria Bradamante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Carta Elisabetta Giudice
Dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1325/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._1
Coghinas n. 14, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Bellieni n. 5 presso l'Avv. Alessandro Guido
Demartis, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto introduttivo ricorrente contro
nato a [...] il [...], CF: residente in [...] C.F._2
Coghinas n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Satta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato resistente con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari
CONCLUSIONI: per la ricorrente:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1 pagina 1 di 4 2) prevedere che i coniugi vivano separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) affidare congiuntamente le figlie e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre e con possibilità per il padre di vederle il lunedì, mercoledì e venerdì ogni settimana, dall'uscita di scuola alle ore 18:30, con facoltà di prelevarle da scuola, e con l'alternanza dei fine settimana, delle principali festività, compleanni e ricorrenze, e per 21 giorni consecutivi nell'arco delle vacanze estive;
4) assegnare la casa coniugale sita in Sassari alla Viale Coghinas 14 alla sig.ra , che vi manterrà Pt_1
la propria residenza con le figlie;
5) stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento per le minori e non CP_1 Per_1 Per_2
inferiore ad euro settecentocinquanta/00 per ciascuna, con rivalutazione annuale secondo indici Istat, nonché la metà delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive / ludico / ricreative.
Per il resistente:
A-dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
B- Prevedere che i coniugi vivano separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
C- Affidare congiuntamente le figlie e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre e con possibilità per il padre di vederle anche ogni giorno, compatibilmente con le esigenze di studio delle stesse;
D- Stabilire la possibilità per il padre di tenerle con sé ogni due settimane dal venerdì dopo la scuola e sino alla domenica alle ore 20, e per 30 giorni, anche consecutivi, nell'arco delle vacanze estive.
E- Assegnare la casa coniugale sita in Sassari alla Viale Coghinas 14 alla sig.ra , che vi manterrà Pt_1
la propria residenza con le figlie;
F- Disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore delle minori nella misura complessiva di €. 1000,00, da pagarsi entro il giorno 05 di ogni mese, a carico del padre, nonché il pagamento, in favore delle stesse minori delle spese straordinarie al 50% fra le parti.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 31.5.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1
per ottenere la separazione dal coniuge con il quale ebbe a contrarre matrimonio in Porto Torres il
[...]
29.8.2009, matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Porto Torres per l'anno
2009, atto n. 35, parte 2, serie A. Ha allegato:
- che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: (nata a [...] il [...]) e Persona_3
(nata ad [...] il [...]), entrambe minorenni;
Persona_4
- che è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
pagina 2 di 4 - che l'immobile adibito a casa familiare appartiene a suo padre e che è nella sua disponibilità;
- di essere economicamente indipendente, in quanto impiegata in Sassari, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.300,00;
- che il sig. è anch'egli economicamente indipendente, in quanto lavoratore dipendente con stipendio pari ad CP_1
€ 1.800,00 mensili, che con straordinari e trasferte arriva in media a € 3.500,00 mensili;
- di essersi sempre fatta carico con risorse personali delle spese inerenti la prole.
Concludeva come indicato in premessa.
Il 10.10.2024 si è costituito in giudizio il sig. che - pur aderendo alla domanda di separazione, a quella di CP_1
affidamento condiviso e di assegnazione della casa coniugale - ha, tuttavia, rappresentato che l'entità dell'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente sarebbe eccessivamente elevata. Egli ha, quindi, chiesto:
- in merito al diritto di visita, di stabilire che il padre possa vedere le figlie anche ogni giorno e di tenerle con sé ogni due settimane, dal venerdì dopo la scuola e fino alla domenica alle ore 20.00, nonché per trenta giorni, anche consecutivi nell'arco delle vacanze estive;
- quanto al mantenimento, di determinarlo in complessivi € 1.000,00 al mese, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%.
All'udienza del 29.10.2024, le parti, comparse personalmente davanti al Giudice relatore, hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno affermato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione del seguente tenore: “confermate tutte le condizioni di cui al ricorso introduttivo con l'unica modifica dell'assegno di mantenimento da quantificare in € 600,00 per ogni figlia, con la precisazione che l'assegno unico resta percepito integralmente dal padre che ne è intestatario ed è pari ad € 200,00 per ciascuna figlia”.
Nella medesima udienza sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, cui nessuna parte si opponeva, attraverso i quali è stato disposto come segue:
- che i coniugi vivano separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- l'affidamento congiunto delle figlie e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre e con possibilità per il padre di vederle il lunedì, mercoledì e venerdì ogni settimana, dall'uscita di scuola alle ore 18:30, con facoltà di prelevarle da scuola, e con l'alternanza dei fine settimana, delle principali festività, compleanni e ricorrenze, e per 21 giorni consecutivi nell'arco delle vacanze estive;
- l'assegnazione della casa coniugale sita in Sassari, al Viale Coghinas 14, alla sig.ra , che vi manterrà la Pt_1
propria residenza con le figlie;
- l'obbligo di versamento, a carico del sig. di un assegno di mantenimento per le minori e CP_1 Per_1 Per_2
di €. 600,00 per ciascuna, con rivalutazione annuale secondo indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive / ludico / ricreative, come da protocollo CNF.
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
pagina 3 di 4 *** * ***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti espresso all'udienza del 29.10.2024, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo le condizioni pattuite rispondenti e conformi nell'interesse delle figlie minori, in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze. Inoltre, sotto il profilo economico, non si ravvisano regolamentazioni contrarie all'ordine pubblico.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e nato a [...] il [...], CF: che C.F._1 CP_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio in Porto Torres il 29.8.2009, matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Porto Torres per l'anno 2009, atto n. 35, parte 2, serie A, alle condizioni di cui all'udienza del 29.10.2024 da intendersi qui riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 21.11.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
Stefania Deiana Ilaria Bradamante
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