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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2024, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22077/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22077/2023 promossa da:
, (in estratto di matrimonio ) (C.F. Parte_1 Persona_1
) elettivamente domiciliato in VIA BARBARO 31 TORINO presso lo studio C.F._1 dell'avv. TADONE ERIKA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA DI NANNI Controparte_1 C.F._2
22 NICHELINO (TO) presso lo studio dell'avv. SCELFO ADRIANA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori (in estratto di matrimonio ) e Parte_1 Persona_1 CP_1
contraevano matrimonio in MONCALIERI il 28/07/2001.
[...]
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 82 parte II serie A uff 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/2/2006 e IO il 29/7/2009 Per_2
Con ricorso depositato il 15/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra (in estratto di matrimonio Parte_1 [...]
) e . Persona_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
•siano Affidati i figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
• sia previsto in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella CP_1 misura di euro 450,00 mensili sino all'estinzione del mutuo come in narrativa e comunque non oltre la fine dell'anno 2028, pertanto prevedendolo, dopo l'avversarsi della suesposta condizione ovvero dopo dicembre 2028, nella misura di euro 600,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo che ivi si richiama integralmente;
• sia assegnata la casa coniugale, sita in Nichelino (TO), Via Canova n. 15, alla signora insieme ai Per_1 mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme ai figli;
• sia disciplinato il diritto di vista del padre nei seguenti termini: i ragazzi pranzeranno o ceneranno con il padre tutte le volte che lo desidereranno in base ai loro desideri ed impegni scolastici, con un minimo di due volte a settimana. Per il pernottamento, data l'estrema vicinanza delle due abitazioni (poste a 500 metri l'una dall'altra) i ragazzi torneranno presso la casa materna per ragioni di comodità.
Durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, ad anni alterni;
nei restanti giorni della settimana i ragazzi si regoleranno come di consueto, recandosi dal padre tutte le volte che lo desidereranno.
pagina 2 di 3 Per le vacanze estive i genitori si comunicheranno le rispettive disponibilità entro la fine del mese di maggio;
il padre starà con il figlio minore per due settimane, eventualmente continuative.
Ogni genitore avrà la possibilità di festeggiare il proprio compleanno con i figli ed entrambi quella di festeggiare insieme il compleanno dei ragazzi.
DÀ ATTO che:
• siano regolamentati i rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi nei termini che seguono: i coniugi, economicamente autosufficienti, non hanno a che pretendere alcunché uno dall'altro.
I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, Spese di procedura compensate
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/04/2024
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22077/2023 promossa da:
, (in estratto di matrimonio ) (C.F. Parte_1 Persona_1
) elettivamente domiciliato in VIA BARBARO 31 TORINO presso lo studio C.F._1 dell'avv. TADONE ERIKA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA DI NANNI Controparte_1 C.F._2
22 NICHELINO (TO) presso lo studio dell'avv. SCELFO ADRIANA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori (in estratto di matrimonio ) e Parte_1 Persona_1 CP_1
contraevano matrimonio in MONCALIERI il 28/07/2001.
[...]
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 82 parte II serie A uff 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/2/2006 e IO il 29/7/2009 Per_2
Con ricorso depositato il 15/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra (in estratto di matrimonio Parte_1 [...]
) e . Persona_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
•siano Affidati i figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
• sia previsto in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella CP_1 misura di euro 450,00 mensili sino all'estinzione del mutuo come in narrativa e comunque non oltre la fine dell'anno 2028, pertanto prevedendolo, dopo l'avversarsi della suesposta condizione ovvero dopo dicembre 2028, nella misura di euro 600,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo che ivi si richiama integralmente;
• sia assegnata la casa coniugale, sita in Nichelino (TO), Via Canova n. 15, alla signora insieme ai Per_1 mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme ai figli;
• sia disciplinato il diritto di vista del padre nei seguenti termini: i ragazzi pranzeranno o ceneranno con il padre tutte le volte che lo desidereranno in base ai loro desideri ed impegni scolastici, con un minimo di due volte a settimana. Per il pernottamento, data l'estrema vicinanza delle due abitazioni (poste a 500 metri l'una dall'altra) i ragazzi torneranno presso la casa materna per ragioni di comodità.
Durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, ad anni alterni;
nei restanti giorni della settimana i ragazzi si regoleranno come di consueto, recandosi dal padre tutte le volte che lo desidereranno.
pagina 2 di 3 Per le vacanze estive i genitori si comunicheranno le rispettive disponibilità entro la fine del mese di maggio;
il padre starà con il figlio minore per due settimane, eventualmente continuative.
Ogni genitore avrà la possibilità di festeggiare il proprio compleanno con i figli ed entrambi quella di festeggiare insieme il compleanno dei ragazzi.
DÀ ATTO che:
• siano regolamentati i rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi nei termini che seguono: i coniugi, economicamente autosufficienti, non hanno a che pretendere alcunché uno dall'altro.
I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, Spese di procedura compensate
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/04/2024
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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