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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/12/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 735/2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 19 dicembre 2025 la giudice, dott.ssa RI NO, dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ad opera delle parti costituite e, previa camera di consiglio, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La Giudice
RI NO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. RI NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 735/2025 promossa da:
(C.F. ), quale ex socio di con il Parte_1 C.F._1 Parte_2
patrocinio dell'avv. BRESCHI PAOLO, elettivamente domiciliato a Prato, via Torelli n. 59
presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAI ANDREA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Prato, viale della Repubblica n. 244, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 227/2025 emesso in Parte_1
favore di dal Tribunale di Prato, chiedendone la revoca. CP_1
A sostegno dell'opposizione espone che la società della quale era socio è stata dichiarata fallita a gennaio del 2022 e che il fallimento è stato definitivamente chiuso nel gennaio 2024, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese.
A suo dire, dal momento che l'opposto vanterebbe il suo credito nei confronti della società, della quale era l'unico socio, e che non ha ottenuto nessun titolo nei confronti di Pt_1
nel frattempo fallita, non potrebbe procedere nei confronti dell'ex socio, a meno che Pt_2
Pag. 2 di 5 non dimostri che vi è stata distribuzione dell'attivo in favore del convenuto;
circostanza esclusa dallo stesso ricorrente in sede monitoria.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Rappresenta di essere stato assunto alle dipendenze di cessionaria del ramo di Parte_2
azienda di Controparte_2
Tale rapporto si è concluso il 10 maggio 2021, quando il ricorrente ha rassegnato le dimissioni per giusta causa, in conseguenza del mancato pagamento della retribuzione dovuta per le mensilità da febbraio ad aprile 2021 e della mancata consegna dell'ultima busta paga.
A seguito della cessazione del rapporto, la datrice di lavoro non ha provveduto al pagamento di quanto spettantigli, né del TFR.
Il 9 settembre 2020, è stata dichiarata fallita e l'odierno opposto ha presentato CP_2
istanza di insinuazione al passivo per le somme delle quali era ancora creditore.
Successivamente, ha presentato domanda di accesso al fondo di garanzia gestito da CP_3
respinta dall'istituto previdenziale per essere il rapporto proseguito con allora in Pt_2
bonis.
Sennonché, nell'aprile 2023, il ricorrente ha appreso che anche quest'ultima era stata dichiarata fallita e aveva presentato così domanda di ammissione tardiva del credito.
Tuttavia, il Tribunale, il 21 giugno 2023, aveva stabilito di non procedere all'accertamento del passivo per le domande tardive in ragione della rappresentata incapienza del fallimento e di mancanza di attività liquidatorie da esperire da parte del curatore, ex art. 102 L.F.
Pertanto, il ricorso per ingiunzione si è reso necessario al fine di costituirsi un titolo per poter accedere al fondo di garanzia di richiama, a tale riguardo, la giurisprudenza di CP_3
legittimità formatasi su vicende analoghe.
Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo inaudita altera parte, la causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata all'udienza del 18 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'opposizione è fondata, per le ragioni che si vanno a illustrare.
Invero, pacifici i fatti di causa, non vi è dubbio, alla luce del loro svolgimento, che in capo all'opposto sussista l'interesse ad agire al fine di accertare il suo credito e attivare il fondo di
Pag. 3 di 5 garanzia.
Invero, come recentemente affermato dalla Suprema Corte “Allorché il lavoratore presenti all' quale gestore del "Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto", la domanda volta a CP_3
ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi
del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del
è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi CP_4
estinta (art. 2495 c.c.) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione” (così
Cassazione civile sez. lav., 28/01/2025, n.1934).
A tale proposito, deve rilevarsi come parte opponente non metta in dubbio l'esistenza del credito (del resto, puntualmente documentata in sede monitoria), il quale deve dunque ritenersi accertato;
ciò nonostante, mancano i presupposti per formulare condanna di pagamento dell'opponente, difettando i presupposti di cui all'art. 2495 c.c.
Tale disposizione, come è noto, prevede che “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino
alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi", gravando sul creditore l'onere di dimostrare che vi è stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dai soci.
Nel caso di specie, non vi è prova di detta circostanza la cui insussistenza, al contrario, è stata affermata dallo stesso lavoratore nel ricorso monitorio.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Tenuto conto della ritenuta sussistenza dell'interesse ad agire di per un verso, e del CP_1
fatto che non ha invece neppure allegato la possibilità di sopravvenienze non Pt_1
contemplate nel bilancio di liquidazione, suscettibili di aggressione da parte dei creditori e, quindi, di condanna del socio per le quote di pertinenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 19 dicembre 2025
La Giudice
RI NO
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 19 dicembre 2025 la giudice, dott.ssa RI NO, dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ad opera delle parti costituite e, previa camera di consiglio, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La Giudice
RI NO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. RI NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 735/2025 promossa da:
(C.F. ), quale ex socio di con il Parte_1 C.F._1 Parte_2
patrocinio dell'avv. BRESCHI PAOLO, elettivamente domiciliato a Prato, via Torelli n. 59
presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAI ANDREA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Prato, viale della Repubblica n. 244, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 227/2025 emesso in Parte_1
favore di dal Tribunale di Prato, chiedendone la revoca. CP_1
A sostegno dell'opposizione espone che la società della quale era socio è stata dichiarata fallita a gennaio del 2022 e che il fallimento è stato definitivamente chiuso nel gennaio 2024, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese.
A suo dire, dal momento che l'opposto vanterebbe il suo credito nei confronti della società, della quale era l'unico socio, e che non ha ottenuto nessun titolo nei confronti di Pt_1
nel frattempo fallita, non potrebbe procedere nei confronti dell'ex socio, a meno che Pt_2
Pag. 2 di 5 non dimostri che vi è stata distribuzione dell'attivo in favore del convenuto;
circostanza esclusa dallo stesso ricorrente in sede monitoria.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Rappresenta di essere stato assunto alle dipendenze di cessionaria del ramo di Parte_2
azienda di Controparte_2
Tale rapporto si è concluso il 10 maggio 2021, quando il ricorrente ha rassegnato le dimissioni per giusta causa, in conseguenza del mancato pagamento della retribuzione dovuta per le mensilità da febbraio ad aprile 2021 e della mancata consegna dell'ultima busta paga.
A seguito della cessazione del rapporto, la datrice di lavoro non ha provveduto al pagamento di quanto spettantigli, né del TFR.
Il 9 settembre 2020, è stata dichiarata fallita e l'odierno opposto ha presentato CP_2
istanza di insinuazione al passivo per le somme delle quali era ancora creditore.
Successivamente, ha presentato domanda di accesso al fondo di garanzia gestito da CP_3
respinta dall'istituto previdenziale per essere il rapporto proseguito con allora in Pt_2
bonis.
Sennonché, nell'aprile 2023, il ricorrente ha appreso che anche quest'ultima era stata dichiarata fallita e aveva presentato così domanda di ammissione tardiva del credito.
Tuttavia, il Tribunale, il 21 giugno 2023, aveva stabilito di non procedere all'accertamento del passivo per le domande tardive in ragione della rappresentata incapienza del fallimento e di mancanza di attività liquidatorie da esperire da parte del curatore, ex art. 102 L.F.
Pertanto, il ricorso per ingiunzione si è reso necessario al fine di costituirsi un titolo per poter accedere al fondo di garanzia di richiama, a tale riguardo, la giurisprudenza di CP_3
legittimità formatasi su vicende analoghe.
Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo inaudita altera parte, la causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata all'udienza del 18 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'opposizione è fondata, per le ragioni che si vanno a illustrare.
Invero, pacifici i fatti di causa, non vi è dubbio, alla luce del loro svolgimento, che in capo all'opposto sussista l'interesse ad agire al fine di accertare il suo credito e attivare il fondo di
Pag. 3 di 5 garanzia.
Invero, come recentemente affermato dalla Suprema Corte “Allorché il lavoratore presenti all' quale gestore del "Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto", la domanda volta a CP_3
ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi
del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del
è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi CP_4
estinta (art. 2495 c.c.) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione” (così
Cassazione civile sez. lav., 28/01/2025, n.1934).
A tale proposito, deve rilevarsi come parte opponente non metta in dubbio l'esistenza del credito (del resto, puntualmente documentata in sede monitoria), il quale deve dunque ritenersi accertato;
ciò nonostante, mancano i presupposti per formulare condanna di pagamento dell'opponente, difettando i presupposti di cui all'art. 2495 c.c.
Tale disposizione, come è noto, prevede che “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino
alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi", gravando sul creditore l'onere di dimostrare che vi è stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dai soci.
Nel caso di specie, non vi è prova di detta circostanza la cui insussistenza, al contrario, è stata affermata dallo stesso lavoratore nel ricorso monitorio.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Tenuto conto della ritenuta sussistenza dell'interesse ad agire di per un verso, e del CP_1
fatto che non ha invece neppure allegato la possibilità di sopravvenienze non Pt_1
contemplate nel bilancio di liquidazione, suscettibili di aggressione da parte dei creditori e, quindi, di condanna del socio per le quote di pertinenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 19 dicembre 2025
La Giudice
RI NO
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