Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 815/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 CARADONNA GIANALBERTO;
e
contumace; Controparte_1
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la condanna della resistente contumace alla corresponsione delle poste retributive ed indennitarie come analiticamente indicate in ricorso per un importo complessivo di Euro 6151,05 o di quell'altra maggiore o minore risultante in corso di causa oltre interessi e rivalutazione - è per quanto di ragione fondata.
Venendo subito all'esame del merito della domanda deve essere premessa l'attendibilità del teste escusso (sig.
perché si è rivelato a conoscenza diretta Testimone_1 dei fatti di causa e ha reso una ricostruzione in sé priva di contraddizioni e confermata dal restante materiale documentale in atti.
Orbene, lo svolgimento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 3.01.2021 al 15.06.2021 avente ad oggetto la prestazione di mansioni riconducibili a quelle di operaio di livello 6, autista addetto al servizio di ritiro e consegna dei pacchi di cui al c.c.n.l. recapiti postali – telegrammi ed espressi può essere ritenuto dimostrato sulla base delle convergenti risultanze dei cedolini paga, del contratto di assunzione, delle proroghe nonché della deposizione del predetto teste.
1
A fronte di tanto la resistente contumace deve essere condannata alla corresponsione delle retribuzioni ordinarie dei mesi da aprile 2021 a giugno 2021 (che non sono risultate pagate) per il totale di Euro 3489,60 (e cioè: 1.163,20 come risultante dal cedolino di febbraio 2021 x 3 mensilità).
Parimenti dovuti, non risultando pagati, sono i retai di tredicesima mensilità che – in ragione della retribuzione ordinaria come risultate dal predetto cedolino – sono quantificabili in Euro 581,60 oltre accessori.
Ancora dovuto è il corrispettivo per le attività lavorative svolte nel frangente dal 3.01.2021 al 14.01.2021 (in mancanza di regolare assunzione) per l'importo di Euro 581,60 oltre accessori.
E' spettante il corrispettivo per il lavoro straordinario prestato nel periodo dal 29.1.2021 all'1.3.2021 che, sulla base dei conteggi condivisibili offerti dal ricorrente, è quantificabile in Euro 867,63 oltre accessori.
In ultimo è dovuto dalla società resistente il T.F.R. che – tenendo conto di tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale nel corso del rapporto – è quantificabile in Euro 532,43 oltre accessori.
In ragione di quanto innanzi la resistente deve essere condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di Euro 6.052,86 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascuna voce di credito come analiticamente indicata al saldo.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 in ragione del valore della causa e secondo i parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento dell'importo complessivo di Euro 6.052,86 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare
2 dall'insorgenza di ciascuna voce di credito come indicata all'interno della motivazione al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Bari, 25/03/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
3